Cass. civ. Sez. II, 29/04/2010, n. 10402

Non è consentito al condomino installare sul muro perimetrale comune una canna fumaria che, per la sua dimensione o per la sua ubicazione, riduca in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l’installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall’art. 1102 c.c., in relazione sia alla struttura del muro sia all’uso della cosa comune in concreto fatto da costoro.

Svolgimento del processo

che la Ruit Hora s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS), al fine di sentir annullare la Delib. Assembleare 20 gennaio 1999, con la quale era stata negata ad essa condomina l’autorizzazione ad installare una canna fumaria sul muro perimetrale, e di sentire, in ogni caso, accertare il diritto dell’attrice ad installare la canna fumaria;

che nella resistenza del Condominio convenuto (che propose anche una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l’eliminazione della parte di canna fumaria già installata sulla chiostrina interna dello stabile), il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 20 settembre 2001, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiarò il diritto della Ruit Hora a collocare, sulla parete esterna dell’edificio prospiciente il cortile, una canna fumaria per l’espulsione dei vapori di cucina secondo il percorso suggerito dal consulente tecnico d’ufficio, da realizzare secondo le indicazioni della c.t.u.;

che, in accoglimento del gravame del Condominio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 gennaio 2008, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande della s.r.l. Ruit Hora nei confronti del Condominio ed ha condannato la predetta società alla rimozione della restante parte della canna fumaria posta a servizio dei locali di sua proprietà;

che, premesso che la installazione di una canna fumaria sul muro perimetrale di un edificio condominiale, ad esclusivo servizio di un condomino, costituisce legittimo uso della cosa comune purchè tale uso non arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità ed al decoro dell’edificio nè ai diritti degli altri condomini, la Corte territoriale, tenendo conto delle note a chiarimento rese dal c.t.u., ha osservato che il montaggio della nuova canna fumaria, per le sue dimensioni e per la sua posizione, comporterebbe una riduzione di visuale per i proprietari dei due balconi che si trovano lungo il lato sinistro del percorso verticale della esistente canna fumaria, nonchè di quella nuova, giacchè l’estremità dei detti balconi verrebbe a trovarsi a circa 40 cm, dalla nuova canna;

che inoltre – ha proseguito la Corte d’appello – la nuova canna facilita la possibilità a terzi malintenzionati di introdursi nelle unità abitative private; e, per le sue dimensioni e posizione, comporta un impatto che riduce la veduta delle finestre che si affacciano sul cortile;

che quanto, infine, alla domanda riconvenzionale, la Corte d’appello ha rilevato che la domanda era stata ben proposta nei confronti della società Ruit Hora, quale proprietaria dell’immobile a servizio del quale era stata posta la canna fumaria, a nulla rilevando che l’opera fosse stata realizzata dalla società affittuaria dei locali;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Ruit Hora s.r.l. ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Condominio;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 24 novembre 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” (…) Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, perchè in essa risulta soltanto la data del deposito, mentre è omessa la data della deliberazione. Il motivo appare manifestamente infondato, perchè l’indicazione della data di deliberazione della sentenza non è, a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale dell’atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l’impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 23 febbraio 2007, n. 4208). La censura veicolata con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 cod. civ.) – la quale si conclude con il quesito di diritto se nella fattispecie costituita da collocazione di canna fumaria sul muro perimetrale condominiale trovi applicazione l’art. 1102 cod. civ. con gli eventuali limiti di cui all’art. 1122 cod. civ. e con la conseguente esclusione di preventiva autorizzazione dell’assemblea o invece l’applicazione dell’art. 1120 cod. civ. regolatore delle innovazioni sottoposto a deliberato condominiale – è inammissibile, perchè non coglie nel segno. La Corte d’appello, infatti, ha inquadrato la fattispecie nell’art. 1102 cod. civ., rilevando che l’installazione della canna fumaria sul muro condominiale costituisce un legittimo uso della cosa comune; ma ha osservato – con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – che, in concreto, tale installazione comporta un pregiudizio per la sicurezza delle altre unità abitative e una limitazione della veduta per i balconi e le finestre che si affacciano sul cortile. E questa Corte (Sez. 2, 11 febbraio 1977, n. 620) ha già statuito che costituisce pregiudizio al concorrente diritto degli altri condomini di utilizzare in modo conveniente la cosa comune, la installazione in esso di una canna fumaria che, per le sue dimensioni o la sua ubicazione, riduca in modo apprezzabile la visuale di cui tali condomini godono dalle finestre site nello stesso muro.

Del pari inammissibile è il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 906 e 907 cod. civ.), che si conclude con il quesito se, in tema di distanze da canne fumarie, sia legittimo applicare la disciplina di cui agli artt. 906 e 907 cod. civ..

Difatti, contraria mente a quanto prospettato nel motivo di ricorso e nel quesito che lo accompagna, la sentenza impugnata non ha preso in considerazione nè ha applicato le disposizioni di cui agli artt. 906 e 907 cod. civ., ma ha fatto riferimento alla distanza di 40 cm., (che separa l’estremità dei balconi dalla canna fumaria) per argomentare che la nuova opera, per le sue dimensioni e per la sua posizione, determina una invadenza pregiudizievole nell’ambito dei coesistenti diritti degli altri condomini. Così decidendo , la Corte capitolina si è attenuta al principio per cui non è consentito al condomino installare sul muro perimetrale comune una canna fumaria che, per la sua dimensione o per la sua ubicazione, riduca in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perchè, diversamente, l’installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall’art. 1102 cod. civ., in relazione sia alla struttura del muro sia all’uso della cosa comune in concreto fatto da costoro (Cass., Sez. 2, 8 aprile 1977, n. 1345).

Analoga sorte deve essere riservata al quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 890 cod. civ.), con cui si vorrebbe vedere affermato il principio della prevalenza delle norme sul condominio (art. 1102 cod. civ.) su quelle delle distanze (artt. 906, 907 e 890 cod. civ.) nel caso di collocazione di una canna fumaria da parte di un condomino sulla parete condominiale per assolvere ad un bisogno essenziale del proprio immobile. Ancora una volta la doglianza è inconferente rispetto alla ratio decidenti, giacchè il riferimento alla distanza è stato utilizzato nella sentenza impugnata esclusivamente in relazione ai limiti dettati dall’art. 1102 cov. civ. all’utilizzo della cosa comune. Il quinto motivo è rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; con esso la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto delle risultanze probatorie costituite da accertamenti peritali e abbia ritenuto la sussistenza di pericoli della nuova opera per la salubrità, sicurezza e decoro dell’edificio senza motivazione e contro le prove acquisite. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Per un verso, la Corte di merito ha dato conto del proprio convincimento con una motivazione congrua e logica, che condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, sia nella relazione del 15 novembre 2000, sia nelle note a chiarimento del 20 marzo 2001. Per l’altro verso, tanto la denuncia di violazione di legge, quanto quella di vizio di motivazione (tra l’altro prospettata senza neppure curare la trascrizione – imposta dal rispetto del principio di autosufficienza del ricorso -delle risultanze che si assumono male o insufficientemente valutate), finiscono con il risolversi, inammissibilmente, nella sollecitazione a procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione, da parte di questa Corte, delle prove risultanti dagli atti di causa.

Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ.), con cui ci si chiede se violi l’art. 101 cod. proc. civ. “chi propone la domanda di condanna ad un facere che riguarda un terzo locatario senza averlo convenuto in giudizio”, è manifestamente infondato: solo nell’ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore che abbia installato la nuova canna si verifica una situazione di litisconsorzio con il proprietario, non anche quando, come nella specie, la domanda sia proposta nei confronti del proprietario del locale (Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2003, n. 16240). Il settimo motivo – con cui si denuncia omessa motivazione circa un fatto contrario e decisivo per il giudizio – è, infine, inammissibile, perchè non contiene un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ.) che ne circoscriva puntualmente i limiti, come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v. , per tutte, Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603) in tema di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Motivi della decisione

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che l’assunto da cui muove la ricorrente nella memoria illustrativa – che cioè, ai fini di determinare l’uso consentito della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., occorrerebbe fare riferimento alla disciplina delle distanze – non può essere seguito, giacchè, in considerazione del rapporto strumentale fra l’uso del bene comune e la proprietà esclusiva, ai fini dell’utilizzazione delle parti comuni non può assegnarsi rilevanza decisiva a limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione;

che, d’altra parte, l’indagine rivolta a stabilire se l’installazione della canna fumaria sul muro perimetrale arrechi o meno pregiudizio alla sicurezza, al decoro o all’aspetto esteriore dell’edificio ed ai diritti degli altri condomini rientra nei poteri del giudice del merito (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 1998, n. 1297), e non è sindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, sia stata adeguatamente motivata;

che, sotto questo profilo, la censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e di vizio di motivazione si esaurisce in una – inammissibile – istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito;

che devesi, al riguardo, ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (tra le tante, Cass. Sez. Lav., 5 marzo 2002, n. 3161);

che neppure è condivisibile la critica mossa con la memoria alla proposta di dichiarare inammissibile il settimo motivo;

che, infatti, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo – come sembra sostenere la ricorrente nella memoria – illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897);

che tale onere non risulta soddisfatto nel caso di specie;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

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