L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, sì da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 21 settembre 2012, n.16089
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che non può essere accolta la richiesta del P.M., di dichiarazione di inammissibilità del ricorso formulata in udienza per essere stato descritto lo svolgimento del processo mediante una trascrizione sequenziale degli atti processuali nel corpo del ricorso per cassazione. In effetti tale metodologia, che non corrisponde a una corretta formulazione del ricorso per cassazione, non impedisce però al lettore di percepire i fatti rilevanti ai fini della identificazione del contenuto dell’impugnazione. Venendo quindi all’esame dei motivi di impugnazione si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio e cioè la causa dell’inizio della relazione extra coniugale di St.St. . Viene in particolare contestata l’affermazione della Corte d’appello per cui l’espressione della ricorrente, pronunciata nel febbraio 2003 e riferita dalla sorella El..St. (“da lui non voleva avere nessun figlio’) abbia provocato la reazione di St.St. e lo abbia indotto ad iniziare la relazione extraconiugale.
Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio quale l’epoca di inizio della relazione extraconiugale di St..St. erroneamente datata al febbraio 2003 mentre risaliva all’autunno 2002 come avevano dimostrato le prove espletate nel corso dell’istruttoria.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio del mancato addebito di colpa a St..St. per il fallimento del matrimonio.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo logicamente collegati inscindibilmente fra loro.
La Corte di appello ha ritenuto che le prove espletate nel corso dell’istruttoria non consentano di affermare che la relazione extra-coniugale dello St. fosse iniziata prima del febbraio 2003. Contro tale affermazione la ricorrente richiama le deposizioni testimoniali riportandone il contenuto ma non svolge alcuna argomentazione critica puntuale da cui possa evincersi che la motivazione resa dalla Corte di appello sia viziata per insufficienza o contraddittorietà.
Per altro verso la motivazione della Corte di appello è sicuramente illogica laddove cerca di mettere in relazione l’insorgere del rapporto sentimentale fra St..St. e la nuova segretaria della Stampfer s.r.l. con la dichiarazione della S. , alla cognata El..St. , secondo cui ella non voleva aver un figlio dal marito. Va, in primo luogo, osservato che sicuramente una tale dichiarazione non legittimava affatto St.St. a intraprendere una relazione extra-coniugale. Inoltre emerge con evidenza dalla lettura della deposizione testimoniale che la Corte di appello non ha tenuto conto del contenuto effettivo della dichiarazione resa da El..St. : ‘S. nel XXXX (mi sembra nel febbraio) mi ha telefonato e mi ha detto che forse aveva esagerato in un momento d’ira con St. dicendo che da lui non voleva aver nessun figlio’. Dichiarazione dalla quale non emerge affatto una chiara e consolidata volontà della S. di non aver figli dallo St. ma semmai emerge la situazione di crisi del rapporto coniugale e la preoccupazione della S. per la sua fine.
Una tale valutazione di incongruità della motivazione non può però comportare l’accoglimento del ricorso in quanto la decisione, come si è esposto in precedenza, si basa su una doppia ratio decidendo, al fine di escludere l’addebito della separazione allo St. . Resta infatti non intaccata dalle censure mosse dalla ricorrente l’ulteriore motivazione relativa all’insorgere della relazione extra-coniugale in un’epoca in cui il rapporto fra i due coniugi era già entrato in una crisi non più reversibile. Tale ratio decidendi appare conforme a quanto, più volte è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, e cioè che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza (Cass. civ. 19 settembre 2006, n. 20256). Una tale situazione, secondo la Corte di appello, ricorre nel caso in esame in cui entrambe le parti hanno messo in evidenza la persistenza della crisi che da tempo aveva investito la loro relazione. Si tratta di una motivazione che può ritenersi esente di vizi logici e esaustiva se ricollegata all’analisi delle prove relative all’epoca di inizio della relazione extra-coniugale dello St..
Il ricorso va pertanto respinto. In considerazione della parziale verifica della illogicità della motivazione della decisione impugnata, oltre che in relazione alla specificità del contenuto della controversia si ritiene corrispondente a giustizia la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.