Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2012, proposto da: Alberto Grasso, Antonio Grasso, Francesco Grasso, Giuseppe Grasso, Maria Felicia Grasso, Santi Grasso, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Paterniti La Via, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, viale XX Settembre,19;
contro
Il Comune di Tremestieri Etneo, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla restituzione della complessiva somma di euro 158.000,00, versati al Comune di Tremestieri Etneo quale prima rata degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per la realizzazione di una struttura riabilitativa , la cui concessione edilizia non è stata ritirata, nè è stato dato corso ai relativi lavori,
nonché per la condanna del Comune medesimo al pagamento della suddetta somma maggiorata da interessi legali dall’1.01.2001 al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 64 e 74 c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari di un lotto di terreno sito nel territorio del Comune di Tremestieri Etneo, distinto in Catasto al Foglio 7 particelle 239, 600 e 885.
Con istanza del 17.03.2 006 hanno presentato un progetto edilizio per la realizzazione di una struttura riabilitativa con poliambulatorio specialistico che sarebbe dovuta sorgere su detto lotto di terreno.
Il progetto era previsto in variante al P.R.G. in quanto l’area oggetto dell’intervento ricade, secondo il vigente programma di fabbricazione e piano particolareggiato di recupero, in Zona F1-attrezzature scolastiche ed in Zona F4 – verde pubblico.
Per l’approvazione della variante urbanistica richiesta è stata indetta la Conferenza di Servizi che ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto edilizio.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 6.08.2 009 n. 59, ha approvato la variante urbanistica richiesta dagli odierni ricorrenti fissando espressamente ” … nel termine di Dicembre 2009 la data di ritiro della relativa concessione edilizia stabilendo nel termine di un anno, dal rilascio della stessa, l’inizio dei lavori e tre anni, dalla comunicazione d’inizio, per la relativa ultimazione, decorsi i quali la variante urbanistica connessa al progetto approvato deve intendersi decaduta, con l’automatica acquisizione della destinazione urbanistica originaria dell’area interessata in atto prevista dal vigente strumento urbanistico. Sono fatti salvi i termini e le condizioni fissate dall ‘art. 36 della L.R. n. 71/78, relativi alla validità della necessaria concessione edilizia e la eventuale proroga della stessa… “.
In vista del ritiro della concessione edilizia, gli odierni ricorrenti provvedevano a versare al Comune di Tremestieri Etneo la prima rata degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione dell’importo complessivo pari ad € 158.000,00 tramite bonifico bancario del 29.12.2009, con causale “...prima rata oneri urbanistici delibera Comune di Tremestieri Etneo (CT) n. 59 del 6.08.2009 concessione edilizia… “ .
Gli odierni ricorrenti non hanno poi ritirato la concessione edilizia per la realizzazione della struttura riabilitativa con poliambulatorio specialistico, né hanno dato corso ai relativi lavori.
Essendo ormai definitivamente scaduta la variante urbanistica in questione, i ricorrenti, con nota raccomandata A/R del 4.08.2011 recapitata il successivo 9.08.2011, hanno chiesto al Comune di Tremestieri Etneo di volere provvedere alla restituzione della complessiva somma di € 158.000,00 senza ricevere, però, alcun positivo riscontro in merito.
Successivamente il legale dei ricorrenti, con nota raccomandata A/R dell’11.11.2011, recapitata il successivo 14.11.2011, invitava il Comune di Tremestieri Etneo a procedere al pagamento in favore dei germani Grasso della somma di € 158.000,00 avvertendo che, in difetto, si sarebbe adita l’Autorità Giudiziaria .
Il Comune di Tremestieri Etneo non rispondeva neanche a tale successiva richiesta, né ha
provveduto alla restituzione delle somme richieste.
I ricorrenti concludono insistendo per l’accoglimento della domanda come formulata in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 20.12.2012, la causa è stata assegnata a sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare cosicché l’importo versato va restituito; il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente (cfr: CS, V, 2.02.1988 n.105, 12.06.1995 n.894 e 23.6.2003 n.3714; TAR Lombardia, Sez. II°, 24.03.2010,n.728 e TAR Abruzzo 15.12.2006 n.890, TAR Parma 7.04.1998 n.149).
Sulle somme da restituire vanno applicati gli interessi al tasso legale con decorrenza, nella peculiare fattispecie, dalla data di ricezione da parte del Comune (9.08.2011) della richiesta di restituzione inviata dagli odierni ricorrenti, atteso che questi ultimi, pur avendo inutilmente dato luogo ad una complessa ed articolata attività amministrativa, hanno poi tenuto un comportamento non significativo che in ipotesi avrebbe potuto sfociare anche in un riutilizzo del titolo abilitativo edilizio.
In conclusione, va dichiarato il diritto dei ricorrenti alla restituzione, da parte del Comune di Tremestieri Etneo, della somma di € 158.000,00 oltre interessi al tasso legale a partire dal 9 agosto 2011 all’effettivo soddisfo, con conseguente condanna del Comune medesimo al pagamento di tali importi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti alla restituzione, da parte del Comune intimato, della somma di € 158.000,00, oltre interessi come da motivazione, con correlata condanna del Comune intimato al pagamento dei relativi importi in favore dei ricorrenti.
Condanna altresì il Comune di Tremestieri Etneo al pagamento dei compensi del giudizio, che liquida in complessivi € 1.400,00 (millequattrocento/00), oltre iva, cpa e rimborso del contributo unificato e spese di notifica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere