DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – LOCAZIONE – DISDETTA DEL CONTRATTO – MODALITÀ – PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL DESTINATARIO – ONERE DELLA PROVA GRAVANTE SUL MITTENTE – SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE LEGALE ED IMPOSSIBILITÀ PER IL DESTINATARIO DI AVERNE CONOSCENZA

La disdetta del contratto di locazione, intimate dal conduttore ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, costituisce un atto unilaterale recettizio in relazione al quale, la giurisprudenza consolidata ritiene che ai fini della sussistenza della presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione allo stesso diretta, sia necessaria la prova che essa sia pervenuta all’indirizzo del destinatario ed il relativo onere grava sul dichiarante. Nell’ipotesi in cui la dichiarazione di disdetta sia inviata a mezzo lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e non invece con il momento in cui la raccomandata stessa fu consegnata. Ciò in quanto non è necessaria la conoscenza effettiva e reale, da parte del destinatario, della disdetta del contratto di locazione, affinché la stessa produca effetto, essendo piuttosto sufficiente il riscontro del fatto oggettivo costituito dal pervenire all’indirizzo dello stesso, con consegna al suo domicilio e alla sua residenza, della disdetta in questione. Questa del resto è l’unica prova gravante sul mittente il quale si giova della presunzione legale semplice di conoscenza della dichiarazione da parte del destinatario il quale può a sua volta superare detta presunzione dimostrando di essere stato nell’impossibilità, senza sua colpa, di averne notizia.

Tribunale Bologna, Sezione 2 civile – Sentenza 13 dicembre 2012, n. 3195

 

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