Condominio – Natura solidale e non parziaria delle obbligazioni condominiali – Azione del creditore nei confronti dei condomini diversi da quello moroso – Condizioni – Limiti – Beneficium excussionis – conto corrente condominiale

La riforma delle norme sul condominio, posta in essere dalla L. 11/12/2012 n. 220, che ha stabilito con chiarezza la natura solidale e non parziaria delle obbligazioni condominiali, ha stabilito che il creditore può agire anche verso i condomini diversi da quello moroso, con la precisazione, però, che il creditore può aggredire il patrimonio dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo l’esclusione di quelli morosi; l’obbligazione in questione ha, quindi, natura solidale ma con previsione di una sussidiarietà tra le varie obbligazioni e, dunque, di un beneficium excussionis.

Le somme depositate sul conto corrente del condominio, formalmente intestate all’ente di gestione, devono ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini; ad esse, infatti, viene impresso un vincolo di destinazione (uso nell’interesse comune in base alle determinazioni dell’assemblea condominiale) che elide il legame giuridico con i singoli condomini, i quali, dal momento in cui le somme affluiscono sul conto condominiale, non possono più singolarmente e personalmente disporne.

Poiché la L. 11/12/2012 n. 220 in materia di condominio, pur introducendo le modifiche all’art. 1129 c.c. non ha previsto alcun beneficium excussionis in favore delle somme presenti sul conto corrente intestato al condominio, si deve ritenere che dette somme non possono essere distinte dal resto del denaro ivi presente quanto a provenienza e destinazione e possono, pertanto, essere utilmente pignorate a favore del creditore del condominio.

Tribunale Ascoli Piceno, civile – Sentenza 26 novembre 2015

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