Il problema delle immissioni rumorose, soprattutto se notturne e provenienti da locali di intrattenimento, è molto avvertito nei condomini degli edifici perché incide sulla serenità e sulla qualità della vita di ciascuno dei partecipanti.

Per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (articolo 659, comma 1, del Cp) è necessario che le emissioni sonore rumorose superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi e a disturbare la quiete e il riposo di un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone.

In particolare, con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, l’ambito di operatività dell’articolo 659 del Cp deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei valori limite di emissione di rumori fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico); quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di altre disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio dell’attività e del mestiere, si configura la contravvenzione sanzionata dall’articolo 659, comma 2, del Cp; mentre, nel caso in cui l’attività e il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali attività di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, il fatto integra la contravvenzione prevista dall’articolo 659, comma 1, del Cp.

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Comunione e condominio – Condominio – Parti comuni – Immissioni rumorose – Locali di intrattenimento

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale
Sentenza 20 giugno 2016, n. 25424

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1446/2012 TRIBUNALE di ROSSANO, del 30/04/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D’Ambrosio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 30 aprile 2013 il Tribunale di Rossano dichiarava (OMISSIS), imputata per i reati di cui all’articolo 650 cod. pen. e articolo 659 cod. pen., colpevole del solo reato di cui all’articolo 659 cod. pen. (capo B) della imputazione e la condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 40,00 di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

1.2 Impugna la detta sentenza l’imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi qui di seguito sintetizzati. Con il primo lamenta l’erronea applicazione della legge penale in punto di qualificazione della condotta, rilevando la inconfigurabilita’ del reato di cui all’articolo 659 cod. pen. in relazione all’esiguo numero delle persone che avevano lamentato l’esistenza di rumori molesti e comunque, dovendo la condotta rientrare nella ipotesi di illecito amministrativo. Con il secondo motivo la difesa lamenta il vizio di motivazione sotto il duplice profilo della motivazione contraddittoria e/o insufficiente in ordine alla prova della colpevolezza, che avrebbe dovuto condurre il giudice ad una assoluzione anche ai sensi dell’articolo 530 cpv. Con il terzo e quarto motivo la difesa lamenta analogo vizio di motivazione sotto il duplice profilo della insufficienza e della manifesta illogicita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni che seguono. Quale premessa di fatto – e limitatamente al reato per il quale e’ intervenuta la pronuncia di condanna ed oggetto del presente gravame – (OMISSIS) e’ stata chiamata a rispondere del reato di cui all’articolo 659 cod. pen. “perche’, tenendo la condotta di cui al capo a) quale titolare del bar-ristorante “(OMISSIS)” sito nel comune di (OMISSIS), in occasione di una manifestazione musicale in data 11 settembre svolgentesi in quella localita’, mediante rumori ovvero abusando di strumenti sonori ovvero musica ad alto volume (dalle ore 21 alle ore 4,00 circa) disturbava il riposo delle persone residenti vicino al locale pubblico” (Reato commesso l'(OMISSIS)).

1.1 In punto di fatto emerge dal testo della sentenza impugnata che la (OMISSIS), nella spiegata qualita’ di titolare del bar-ristorante suddetto, in occasione di un evento folcloristico (festa della birra) aveva richiesto ed ottenuto dalle Autorita’ competenti l’autorizzazione a svolgere attivita’ di intrattenimento musicale dalle ore 21 alle ore 1,00 del mattino successivo; senonche’, essendosi protratta la manifestazione sonora con musica dal volume elevato fino alle ore 4,00 abitanti della zona avevano sollecitato l’intervento dei Carabinieri in quanto disturbati nel riposo e impediti dal prendere sonno.

2. Tanto precisato, il primo motivo non e’ fondato. Va, in proposito, ricordato che sulla base di un consolidato orientamento di questa Corte Suprema, l’articolo 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato enunciate, rispettivamente, nel comma 1 e nel comma 2. L’elemento distintivo tra le due fattispecie e’ costituito dalla fonte del rumore prodotto, nel senso che laddove tale rumore provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per effetto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’autorita’, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillita’. Di contro, laddove le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio della attivita’ lavorativa, ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 659 cod. pen., comma 1 per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilita’ ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. 1, 17.12.1998, n. 4820/99, Marinelli, Rv. 213395). In particolare il comma 1 della norma suddetta disciplina l’ipotesi avente per oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo, mentre l’ipotesi contemplata nel comma 2, che concerne l’esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, ricorrendo una sorta di presunzione legale di rumorosita’ collegata al verificarsi dell’esercizio del mestiere rumoroso al di la’ dei limiti tempro-spaziali e/o delle modalita’ di esercizio imposto dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorita’ (cosi’ anche Sez. 1, 12.6.2012, n. 39852, Minetti, Rv. 253475).

2.1 Nel caso in esame il capo di imputazione, pur non prevedendo espressamente la violazione di un specifico comma (se il 1 o il 2), sembra rientrare nella ipotesi di cui al comma 2, in quanto si verte in tema di emissioni sonore provenienti dall’esercizio di una attivita’ commerciale rumorosa (bar con intrattenimento musicale).

2.2 Ora, tenuto conto delle deduzioni difensive contenute nel primo motivo, occorre rilevare che la giurisprudenza piu’ recente ha affermato che “L’inquinamento acustico conseguente all’esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, (legge quadro sull’inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 c.p., comma 1)” (in termini Sez. 1, 13.11.2012, n. 48309, Carrozzo, m. 254088; conforme Sez. 3, 21.12.2006, n. 2875, Roma, Rv. 236091).

2.3 Detto orientamento, pero’, non puo’ dirsi uniforme in considerazione di quel diverso indirizzo secondo il quale la fattispecie penale contiene (anche in riferimento al comma 2 dell’articolo 659 cod. pen.) un elemento, mutuato da quella prevista nel comma 1, estraneo all’illecito amministrativo previsto dalla L. n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2, che tutela genericamente la salubrita’ ambientale: si tratta, in particolare, della concreta idoneita’ della condotta rumorosa a porre in pericolo il bene della pubblica tranquillita’ tutelato da entrambi i commi dell’articolo 659 cod. pen., si’ da recare disturbo ad una pluralita’ indeterminata di persone (cosi’ Sez. 1 5.12.2006 n. 1561 Rey ed altro, Rv. 235883; idem 16.4.2004 n. 25103, Amato, Rv. 228244; piu’ di recente Sez. 1 5.12.2013 n. 4466, Giovanelli e altro, Rv. 259156).

2.4 Sulla base di tali considerazioni, laddove la condotta rumorosa risulti comunque idonea – quale che sia la fonte del rumore ed il contesto in cui esso si produce – a turbare l’altrui pubblica tranquillita’, mantiene rilevanza penale la condotta contemplata tanto nel 1 che nel 2 comma della norma codicistica.

2.5 Tale principio si rinviene in alcune recentissime pronunce di questa Sezione secondo le quali “In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell’ambito di una attivita’ legittimamente autorizzata, e’ configurabile: A) l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; 8) il reato di cui al comma 1 dell’articolo 659 cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalita’ o ne costituisca un uso smodato; C) il reato di cui al comma secondo dell’articolo 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorita’, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica.” (Sez. 3 18.9.2014 n. 42026, Claudino, Rv. 260658; conforme Sez. 3 21.1.2015 n. 5735, Giuffre’, Rv. 261885).

2.6 Senza dover ripercorrere la approfondita ricostruzione della fattispecie prevista dall’articolo 659 cod. pen. nel suo complesso e dei rapporti intercorrenti tra il 1 e il 2 comma e tra la norma penale e l’illecito amministrativo delineato dalla L. n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2 (rinviando sul punto a quanto puntualmente argomentato nella sentenza Giuffre’ del 2015 cui questa Sezione cui il Collegio ritiene di dover aderire), puo’ ribadirsi il principio in forza del quale l’ambito di operativita’ dell’articolo 659 c.p., con riferimento ad attivita’ o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che l’illecito amministrativo ricorrera’ solo nella residuale ipotesi in cui si verifichi soltanto il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri dettati dalla menzionata Legge quadro sull’inquinamento acustico, attuato attraverso l’impiego o l’esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima; mentre, quando la condotta si sia concretizzata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorita’ che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attivita’, sara’ applicabile la contravvenzione sanzionata dall’articolo 659 c.p., comma 2; ed ancora, nel caso in cui le attivita’ di cui sopra vengano svolti eccedendo dalle normali modalita’ di esercizio, in modo da attuare una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sara’ configurabile la violazione sanzionata dall’articolo 659 c.p., comma 1.

3. Cosi’ delineato il raggio di azione della norma penale, deve disattendersi la tesi difensiva che vorrebbe la condotta in esame degradata in mero illecito amministrativo, posto che in astratto la condotta contestata viene considerata come atta a turbare la pubblica tranquillita’ ancorche’ l’azione posta in essere dall’imputata si svolgesse nell’ambito di una attivita’ commerciale consentita che prevedeva in aggiunta alle normali finalita’ dell’esercizio commerciale (bar-ristorante) anche la produzione di vibrazioni rumorose anche se circoscritte in un ambito spazio-temporale molto limitato.

3.1 A questo punto occorre allora verificare se – nella ipotesi in esame – sussista quella idoneita’ richiesta dalla norma incriminatrice a turbare la pubblica quiete.

3.2 A tale proposito, e’ pacifico l’orientamento in forza del quale, per la configurabilita’ del reato, e’ necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilita’, in modo da recare pregiudizio alla tranquillita’ pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensita’, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorche’ non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicche’ la relativa valutazione circa l’entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilita’ del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per se’ insufficienti, le lamentele di una o piu’ singole persone, versandosi in una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto (in termini, tra le tante Sez. 1 11.1.2011 n. 44905. Mistretta e altro, Rv. 251462; idem 24.1.2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075).

3.3 Nel caso di specie la sentenza impugnata ha fatto derivare la configurabilita’ del reato esclusivamente ed apoditticamente dalla prosecuzione della attivita’ musicale fino alle prime ore del mattino che aveva costretto un soggetto (tale (OMISSIS)) a chiamare l’intervento dei Carabinieri perche’ non riusciva a dormire: tuttavia nessuna valutazione, sia pur minima, e’ stata compiuta dal giudice in ordine alla effettiva entita’ del fenomeno rumoroso in relazione alla media sensibilita’ del gruppo sociale; ne’ in ordine alla esistenza di un concreto superamento dei limiti della normale tollerabilita’ e di un concreto pregiudizio alla tranquillita’ pubblica, nonche’ sulla potenziale idoneita’ dei rumori a disturbare un numero indeterminato di persone. Di contro, sono stati indicati dal giudice elementi fattuali che deponevano per una intensita’ contenuta dei rumori, posto che altri testi (vengono menzionati i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS)) hanno riferito di non avere sentito nulla di anormale e di non essere stati disturbati nel loro sonno. Ora e’ pur vero che l’elemento essenziale della fattispecie de qua e’ l’idoneita’ del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non gia’ l’effettivo disturbo arrecato alle stesse (Sez. 1 13.12.2007 n. 246, Guzzi e altro, Rv. 238814; Sez. 3 24.6.2014 n. 8351, Calvarese, Rv. 262510); ma come piu’ volte affermato da questa Corte Suprema, si deve trattare di rumori tali da arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non ad un gruppo limitato di individui, ma ad una platea diffusa di soggetti (Sez. 1 14.10.2013 n. 45616, Virgillito ed altro, Rv. 257345), in quanto e’ solo la propagazione generalizzata e diffusa sul territorio che connota l’attitudine offensiva di quelle determinate vibrazioni rumorose la cui valutazione e’ rimessa al giudice di merito (Sez. 3 13.5.2014 n. 23529, Ionez, Rv. 259194; idem 5.2.2015 n. 11031, Montoli e altro, Rv. 263433).

3.4 Nel caso in esame non sono tale valutazione e’ mancata ma, dal complesso delle prove esaminate dal giudice, emergono elementi inequivoci che quel rumore avvertito dal teste (OMISSIS) fosse circoscritto e oltretutto solo per lui fastidioso non avendo peraltro nemmeno quel teste riferito elementi specifici tali da indurre quanto meno il sospetto di una diffusivita’ di ampia portata della fonte rumorosa.

4. Tale conclusione comporta l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste con assorbimento delle rimanenti questioni prospettate dalla difesa in termini subordinati, rilevandosi quindi una ipotesi di erronea applicazione della norma penale cosi’ come denunciata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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