Tar Lombardia: richiesta illegittima se il contributo è già stato corrisposto col rilascio del permesso di costruire

Il Comune non può chiedere oneri di urbanizzazione aggiuntivi al privato che ha già pagato il contributo di costruzione relativo a un edificio per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire. Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza 4026/2010 del 12 ottobre scorso.

Il ricorso è stato presentato da una società proprietaria di un fabbricato industriale per far annullare un accordo intercomunale che imponeva l’accollo delle spese di urbanizzazione dell’area. In questa occasione la società aveva anche chiesto la restituzione del contributo versato a titolo concessorio.

I giudici del Tribunale Amministrativo hanno dichiarato l’illegittimità di un accordo convenzionale in base al quale il Comune obbliga il privato a pagare gli oneri dovuti per la realizzazione di infrastrutture come conseguenza della costruzione di opere per le quali è già stato versato il relativo contributo.

Secondo il Tar le prestazioni patrimoniali possono infatti essere imposte solo per legge. I Comuni, inoltre, non hanno la potestà di imporne altre rispetto a quelle stabilite dal legislatore.

Appurato ciò, il Tribunale ha quindi escluso qualunque forma di autonomia negoziale a favore degli enti locali.

La sentenza si è soffermata anche sulla natura giuridica degli accordi, ai quali può essere attribuita la natura privatistica di contratti o quella pubblicistica integrativa dei provvedimenti amministrativi.

Nel primo caso la Pubblica Amministrazione deve comunque utilizzare gli strumenti di diritto privato per perseguire l’interesse pubblico. Nel secondo caso, l’atto, inteso come espressione della titolarità del potere di imporre prestazioni, deve ritenersi nullo dal momento che alla PA non può essere attribuito tale potere.

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