Anche nel caso di modifiche di destinazione d’uso senza opere non soggette a preventiva concessione o autorizzazione, l’amministrazione può legittimamente prevedere il pagamento degli oneri di urbanizzazione a carico del privato.

Questa la decisione del Tar Lombardia, 3 marzo 2011, n. 375, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale richiedeva ad un soggetto che richiedente la modificazione della destinazione d’uso di un fabbricato, da industriale a commerciale, il pagamento del contributo di urbanizzazione.

I giudici amministrativi ritengono fondata la richiesta di pagamento degli oneri di costruzione da parte dell’amministrazione sulla base delle seguenti argomentazioni:

“…il presupposto imponibile per il pagamento dei contributi di urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.) nell’area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione d’uso concretamente impressa all’alloggio, in quanto una diversa utilizzazione rispetto a quella stabilita nell’originario titolo abilitativo può determinare una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico (Sentenza Sezione 11/6/2004 n. 646; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 2/10/2003 n. 4502; Consiglio Stato, sez. V – 25/5/1995 n. 822).”

Attraverso il cambio di destinazione d’uso, infatti, il privato va a beneficiare della presenza delle opere di urbanizzazione ed il corrispondente pagamento è dovuto alla necessità di ridistribuzione dei costi sociali di tali opere.

Nel caso di specie in particolare si ha il passaggio tra due categorie (industriale – commerciale) funzionalmente autonome, cui si collega un maggior carico urbanistico. Concludono i giudici che,“la circostanza che le modifiche di destinazione d’uso senza opere non sono soggette a preventiva concessione o autorizzazione sindacale non comporta ipso jure l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità dell’operazione (cfr., in tal senso, sentenza Sezione 23/1/1998 n. 34).”

In conclusione, per quanto attiene alla incidenza degli oneri di urbanizzazione, il contributo richiesto dalla amministrazione dovrà essere commisurato alla maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente.

Fonte: immobili24

 

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