Ai fini dell’attribuzione della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. è necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso; se, pertanto, la cattiva coibentazione delle parti comuni si riverbera sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il condominio non è responsabile allorquando tale difetto non sia dovuto alle caratteristiche intrinseche dell’edificio, ma ad altri fattori che causano effettivamente il danno (nella specie, la Corte ha escluso l’onere in capo al condominio di eseguire dei lavori necessari ad eliminare l’inconveniente della forte dispersione di calore verificatasi nell’appartamento di un singolo condomino, atteso che ha il danno lamentato non era una conseguenza diretta delle modalità costruttive del solaio, ma dal fatto che le stesse, in determinate condizioni climatiche ed ove il riscaldamento veniva effettuato rispettando la normativa in tema di risparmio energetico non garantivano una comoda vivibilità dell’appartamento).

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 18 febbraio 2011, n. 4012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19 giugno 1997 F.E. e B.L. convenivano davanti al Tribunale di Modena il condominio (OMISSIS) e premesso di essere proprietari di un appartamento al primo piano soprastante il portico comune, chiedevano la condanna del condominio alla esecuzione dei lavori necessari ad eliminare llinconveniente costituito dal fatto che a causa della insufficiente coibentazione del solaio divisorio tra il loro appartamento ed il sottostante portico, nel periodo invernale si verificava una dispersione di calore di tale entitaa da provare una differenza di temperatura di oltre 8/9 gradi fra quella rilevabile ad altezza di pavimento e quella ad altezza dduomo ed ancor piuu a soffitto.

Il condominio, costituitosi, contestava il fondamento della domanda.

Con sentenza in data 8 agosto 2001 il Tribunale di Modena condannava il condominio ad eseguire una chiusura mediante vetrata avente determinate caratteristiche dalla porzione di portico scoperto sottostante alllappartamento degli attori, secondo quanto consigliato dal C.T.U. Il condominio proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 maggio 2004, la quale riteneva impraticabile la soluzione adottata dai giudici di primo grado, in considerazione della alterazione che la stessa comportava per il decoro architettonico dellledifico condominale (inconveniente minimizzato dal C.T.U.) e della sua innegabile rilevanza urbanistica (inconveniente non preso in esame dal C.T.U.).

LLunica soluzione praticabile era quella costituita dalla apposizione di uno strato isolante sulla volta del soffitto del portico, in corrispondenza delllappartamento degli attori.

La relativa spesa, peroo, non poteva essere posta a carico del condominio, in applicazione delllart. 2051 cod. civ., non trattandosi di un difetto costruttivo. LLedifico condominiale non aveva difetti costruttivi, ma era un edificio costruito in epoca nel quale inconvenienti come quello per cui era causa non si avvertivano semplicemente perchee erano tollerate temperature di riscaldamento maggiori e gli impianti funzionavano in modo continuativo, per cui llasserito danno, che la cosa comune in custodia al condominio (nella specie il solaio del portico condominiale, ponte termico sulllambiente esterno) cagionava alla proprietaa individuale non aveva il requisito delllingiustizia che ee nel prototipo delllillecito civile ai sensi delllart. 2043 cod. civ. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, F.E. e B.L..

Resiste con controricorso il condominio, che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo, con il quale si duole della compensazione parziale delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale F.E. e B.L. insistono nel sostenere che llinconveniente per cui ee causa comportava una responsabilitaa del condominio ex art. 2051 cod. civ. Il motivo ee infondato.

A prescindere da alcune affermazioni criticabili contenute nella sentenza impugnata, la soluzione alla quale la stessa ee pervenuta va condivisa.

A prescindere dalla considerazione che nella specie gli inconvenienti denunciati dagli attuali ricorrenti derivano dalla insufficiente coibentazione di un solaio intermedio di cui gli stessi ai sensi delllart. 1125 cod. civ., sono comproprietari, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. ai fini delllattribuzione della responsabilitaa prevista dalllart. 2051 cod. civ. ee necessaria una relazione tra la cosa in custodia e llevento dannoso (sent. 10 marzo 2009 n. 5741) e che nella specie il danno lamentato non ee una conseguenza diretta delle modalitaa costruttive del predetto solaio, ma dal fatto che le stesse, in determinate condizioni climatiche ed ove il riscaldamento condominiale venga effettuato rispettando la normativa in tema di risparmio energetico, secondo quando dedotto dagli stessi originari attori, non garantisce una comoda vivibilitaa del loro llappartamento degli attuali ricorrenti.

Con llunico motivo del ricorso incidentale il condominio si lamenta del fatto che, senza alcuna motivazione, pur essendo esse risultato totalmente vincitore, sia stato condannato a rimborsare per metaa le spese di giudizio agli attori soccombenti.

Il motivo ee fondato, in quanto, essendo pacifico che llesito della lite ee stato in toto favorevole al condominio, la condanna parziale delle spese a carico dello stesso deve ritenersi illegittima.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale mentre va accolto il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio, per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che provvederaa anche in ordine alle spese del giudizio di legittimitaa.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale e per lleffetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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