Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Pertanto, non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, ossia è necessario un “quid pluris”, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 22 marzo 2011, n. 6488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALSCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI

GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPELLO

ALBERTO;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 22, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORSETTI PIER

PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2005/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato ALBERTO CAPELLO difensore del ricorrente che ha

chiesto si riporta agli atti;

udito l’Avvocato PIER PAOLO GIORSETTI difensore del resistente che ha

chiesto si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 2/2/2001 G.M., proprietaria di un immobile sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio P.G. lamentando che questi aveva illegittimamente sostituito la serratura del cancello dell’androne carraio del numero civico n. (OMISSIS) attraverso il quale essa e la sua famiglia transitavano (asseritamente da oltre 70 anni) per accedere al retro della loro abitazione e alla relativa aia;

pertanto chiedeva la declaratoria della maturata usucapione della servitù di passaggio attraverso l’accesso carraio del civico n. (OMISSIS) di proprietà del P..

Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la mancanza di opere visibili necessarie per integrare il requisito dell’apparenza della servitù ai sensi dell’art. 1061 c.c. Con sentenza del 28/6/2002 il Tribunale di Cuneo respingeva le domande attoree ritenendo insussistente il requisito dell’apparenza necessario per l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio.

A seguito di gravame da parte della G. cui resisteva il P., la Corte di Appello di Torino con sentenza 30/4 – 2/12/2004 respingeva l’appello della G. condannandola al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice di Appello anzitutto osservava che la questione da sola sufficiente a definire il giudizio era relativa all’esistenza o meno di opere visibili e permanenti tali da rendere apparente il diritto di servitù vantato dall’appellante a favore del proprio immobile al civico n. (OMISSIS) e a carico della proprietà P. al civico n. (OMISSIS).

La Corte territoriale rilevava che l’appellante aveva ravvisato l’androne, il portone carraio del civico (OMISSIS) di proprietà del P. e la scala di accesso al primo piano quali opere idonee a integrare il requisito dell’apparenza; esaminava, quindi, ogni singola opera e ne escludeva la rilevanza ai fini dell’integrazione del requisito richiesto perchè priva del carattere di univocità quanto alla specifica destinazione all’esercizio della servitù di passaggio a favore del civico (OMISSIS).

Osservava la Corte che il portone carraio e l’androne erano pacificamente utilizzati per accedere alla proprietà (civico (OMISSIS)) del P., ancorchè idonei a consentire l’accesso ad altre proprietà; dopo il portone carraio si apriva uno spazio attraverso il quale si poteva accedere sia al cortile sia al civico (OMISSIS) passando attraverso la proprietà corrispondente al civico (OMISSIS); ma le varie possibilità di accesso che offriva il passaggio attraverso il portone carraio facevano venir meno il carattere dell’univocità quanto alla specifica destinazione all’esercizio della servitù di passaggio.

Escludeva inoltre la significatività (al fine della dimostrazione della destinazione all’esercizio della servitù) di una scala di accesso ai civico (OMISSIS) orientata verso l’accesso carraio del civico (OMISSIS), posto che il particolare orientamento poteva essere conseguenza dell’esistenza di un tramezzo che separava la proprietà del civico (OMISSIS) rispetto ad altro civico (il (OMISSIS)); osservava che la scala dal civico (OMISSIS) consentiva, con percorso agevole l’accesso alla pubblica via attraverso il civico (OMISSIS) pure di proprietà dell’appellante.

Avverso tale sentenza la G. ha proposto un ricorso per Cassazione per erronea applicazione dell’art. 1061 cod. civ. e motivazione erronea e irrazionale dichiarando inoltre di riproporre due capitoli di prova per testi. P.G. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

(Torna su ) DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha censurato la decisione impugnata sia sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 1061 c.c., sia sotto il profilo del vizio motivazionale.

1. Quanto al dedotto di vizio di erronea applicazione dell’art. 1061 c.c., giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del suo acquisto per usucapione (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività’ compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Pertanto non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, ossia è necessario un “quid pluris”, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. n. 2994 del 17/02/2004; Cass. n. 21087 del 28.09.2006 e Cass. n. 15447 del 10.07.2007, Cass. n. 3389 dell’11.2.2009 e, da ultimo Cass. sez. 2 31/5/2010 n. 13238).

La Corte torinese, facendo corretta applicazione ei principi sopra riferiti, ha ritenuto che, per essere idonee all’usucapione, le opere devono essere visibilmente e in modo non equivoco destinate all’esercizio della servitù di passo; pertanto non ha applicato la norma in modo erroneo, tenuto conto che, in fatto, ha accertato che le opere (l’androne, il portone carraio e la scala) richiamate dall’attore a fondamento della sua domanda non avevano il carattere della univocità quanto alla loro specifica destinazione.

2. In ordine alla censura di motivazione incongrua e irrazionale, si deve rilevare che il convincimento della Corte torinese è frutto di un accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici.

Questa Corte ha più volte evidenziato che l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una “quaestio facti” rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 25/1/2001 n. 1043; Cass. 17/2/2005 n. 3273).

Il Giudice di Appello ha ravvisato che, nella fattispecie, mancava la prova del requisito della destinazione delle opere all’esercizio della servitù e tali conclusioni non possono essere infirmate dai generici riferimenti in senso contrario della ricorrente onde poter accreditare una realtà di fatto diversa da quella ricostruita dalla sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il portone carraio e l’androne servivano al P. per accedere a casa propria, che lo spazio aperto era aperto non solo verso la proprietà G., ma anche verso un’area cortilizia e che l’orientamento della scala di accesso al civico (OMISSIS) (proprietà G.), che consentiva l’accesso alla pubblica via senza passare per la proprietà P., era conseguenza non già della volontà di orientare chi la percorreva verso il portone carraio del P., ma dell’esistenza di un tramezzo che impediva un diverso orientamento.

E’ quindi totalmente insussistente il dedotto vizio di erronea e irrazionale motivazione, nè può assumere rilevanza alcuna la circostanza che alla G. fosse stata data in precedenza la chiave del portone carraio, posto che la messa a disposizione da parte del vicino della chiave di un portone apposto nell’androne del fabbricato di sua proprietà, (anche) dal medesimo utilizzato per il passaggio, non assume valore di non ambiguo “opus manu factum” con efficacia ricognitiva della sussistenza di una servitù di passaggio e del requisito dell’apparenza del relativo possesso “ad usucapionem” vantati dall’attrice, potendo, al contrario, configurarsi come atto di mero tolleranza e compiacenza.

Neppure rileva la circostanza che negli anni la G. possa essere transitata per il portone carraio perchè tale circostanza, in mancanza del requisito dell’apparenza, non significa che ella lo facesse ad usucapione.

Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a P.G. le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.700.00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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