Corte di Cassazione – Sentenza 28 settembre 2012, n. 16589

L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’articolo 1131, commi 2 e 3, del Cc, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.

 

Nella specie la Corte aveva disposto che il condominio ricorrente producesse la delibera di autorizzazione, anche a titolo di ratifica, da parte dell’assemblea condominiale, a proporre ricorso per cassazione. Atteso che nel termine assegnato parte ricorrente non aveva ottemperato a quanto disposto dall’ordinanza interlocutoria, la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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