L’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale non comporta di per sé automaticamente il superamento della presunzione di pari colpa dell’altro, in quanto altresì necessario accertare che quest’ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Nel caso concreto, in tal senso, seppure sulla base delle prove assunte risulta che l’automobilista viaggiava ad una velocità non consona alle condizioni di tempo e di luogo al momento dell’investimento del ciclista, non essendo riuscito ad evitare l’impatto pur in seguito ad una frenata di circa 25 metri, tuttavia non risulta certo che il danneggiato teneva nell’occasione una condotta pienamente conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza. Sulla base della stessa ricostruzione dei fatti da parte dell’attore, invero, emerge che egli viaggiava su una strada extraurbana non illuminata in un orario ed in un periodo dell’anno in cui presumibilmente era ancora buio ed in situazione atmosferica si scarsa visibilità, privo di alcun dispositivo di illuminazione se non gli specchietti catarifrangenti dei pedali. A fronte delle violazioni poste in essere da entrambe le parti ed in mancanza di qualsivoglia dato certo sulla velocità nell’occasione tenuta dal convenuto, che al fine di superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. sarebbe stato onere dell’attore fornire, manca qualsiasi elementi per imputare la responsabilità dell’evento sinistroso ad ambedue le parti in maniera differenziata tra loro.

Tribunale Vicenza, Sezione 2 civile – Sentenza 25 marzo 2013, n. 452

 

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