In base al cosiddetto obbligo di custodia il gestore di una strada ha sempre l’obbligo di tenerla in condizioni di sicurezza e non può più liberarsene semplicemente affermando che l’estensione della propria rete stradale è talmente estesa da non consentirne una sorveglianza puntuale e continua. Ma ciò non basta a sollevare il danneggiato da ogni responsabilità: dev’essere lui a dimostrare di aver percorso la strada «con la dovuta attenzione» e, se si tratta di un pedone, con le scarpe adatte. Nella fattispecie ci si riferisce alla frattura di una gamba riportata da una signora inciampata sul dislivello tra una basola e l’altra di una via di Napoli.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 5 novembre 2013, n. 24793

RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UCCELLA Fulvio – Presidente

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16732-2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3409/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2006, R.G.N. 1655/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilita’.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) conveniva il Comune di Napoli in data 25 gennaio 2002 dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna, ai sensi dell’articolo 2051 o, subordinatamente, articolo 2043 cod. civ. al risarcimento dei danni derivati dalla frattura della rotula dx cagionata dall’esser inciampata, in data (OMISSIS), alle ore 23,30 su una buca sul basolato stradale, malamente infisso e livellato, costituente un’ inammissibile insidia. L’ente territoriale otteneva di chiamare in garanzia la s.r.l. (OMISSIS), appaltatrice della manutenzione della strada, e la sua assicurazione s.p.a. (OMISSIS).

Il Tribunale, ha rigettato la domanda non ravvisando ne’ la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ. in mancanza di effettivita’ della custodia sulla vasta estensione di rete stradale nel Comune di Napoli, ne’ la configurabilita’ dell’insidia o trabocchetto perche’ dalle foto prodotte era evidente un dislivello soltanto di qualche centimetro, mentre d’altro canto la causa della caduta non era chiara. Infatti il teste (OMISSIS), abitante nello stesso quartiere della (OMISSIS), dapprima aveva dichiarato che costei inciampo’ su delle carte che erano in strada, poi su un tombino, ed infine aveva riferito la presenza di basolato un po’ rialzato, coperto dalle carte, e la scarsa illuminazione della strada, mentre il teste (OMISSIS) aveva riferito che il basolato si muoveva e che la scarsa visibilita’ era determinata anche dall’immondizia. Quindi, non essendovi la prova certa delle condizioni della strada, in base alle foto e avuto riguardo alla causa petendi indicata in citazione, era provato soltanto il rialzo del basolato, e poiche’ la (OMISSIS) abitava nel quartiere ed e’ notorio che la pavimentazione a basoli non puo’ esser perfetta, se la predetta, attesa anche la scarsa illuminazione, avesse prestato particolare attenzione nel percorrere la strada, non sarebbe caduta. Percio’ era da escludere anche l’insidia o il trabocchetto, in senso oggettivo o soggettivo.

La (OMISSIS) ha interposto appello contestando l’esclusione della responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ. del Comune che, come custode e come obbligato alla manutenzione a norma del Regio Decreto n. 2056 del 1923 anche nei casi in cui il bene demaniale sia esteso ed aperto ad una generalita’ di utenti, doveva provare di aver assolto ai relativi obblighi, ovvero il fortuito, onere non assolto, mentre l’onere dell’attrice era limitato al rapporto di causalita’ tra la caduta e le condizioni della strada. La (OMISSIS) contestava altresi’ l’insussistenza della fattispecie di cui all’articolo 2043 cod. civ. poiche’ l’invisibilita’ del rialzo, che percio’ sul punto determinava una buca, causata dall’immondizia o carte e dalla scarsa illuminazione, comportava una rappresentazione diversa da quella reale e quindi l’imprevedibilita’, non esclusa dalla conoscenza dei luoghi perche’ la circostanza che la suddetta abitasse in zona, non comportava che percio’ fosse tenuta a ricordare il punto in cui il basolato era rialzato e ad adeguarvi il suo passo, e quindi sussisteva l’insidia o trabocchetto.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 novembre 2006 – e percio’ successiva al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – confermava la decisione di primo grado ritenendo l’inapplicabilita’ dell’articolo 2051 cod. civ. per esser la strada comunale, ubicata nel territorio di Napoli, soggetta ad un’ utilizzazione generale e diretta che rendeva impossibile la custodia e vigilanza e, in relazione all’articolo 2043 cod. civ., stanti le incerte dichiarazioni testimoniali, non provata l’esistenza della buca affermata in citazione, bensi’ di un basolo – pavimentazione per sua natura irregolare – lievemente rialzato, si’ che l’insidia era da escludere, mentre per il principio di auto responsabilita’ la (OMISSIS), che conosceva la strada, poco illuminata e con presenza di immondizia, era maggiormente gravata di un onere di particolare attenzione nell’uso della stessa, per salvaguardare la sua incolumita’. Inoltre la foto mostrava che il piccolo dislivello esistente non era dissimile da altri e quindi era da escludere potesse costituire insidia o trabocchetto.

La (OMISSIS) ricorre per cassazione per: 1) “Violazione e/o falsa degli articoli 2051 – 2043 c.c. – articolo 1227 c.c., comma 1 e articolo 2697 c.c., Legge n. 2248 del 1865, articolo 16, lettera b) alleg. F, Regio Decreto n. 2056 del 1923, articolo 5, Legge n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies e success. mod., Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 9, nonche’ articoli 112 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, e conclude chiedendo a questa Corte di dichiarare se: a) “l’articolo 2051 c.c. trovi applicazione o meno nel caso di danno sofferto dall’utente di una via pubblica, posta nel perimetro di un centro abitato; b) se in casi del genere alla P.A. proprietaria della strada possa o meno esser richiesto un effettivo controllo della stessa a tutela dell’illesa condizione degli utenti; c) se pertanto nell’affermativa ai due precedenti quesiti, la P.A. proprietaria della via debba o meno risarcire l’utente danneggiato ai sensi dell’articolo 2051 c.c.”.

2) In via subordinata: “violazione degli articoli 2043 – 1227 e 2697 c.c. nonche’ articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5” evidenziando che la motivazione e’ del tutto insufficiente rispetto all’obbiettivita’ delle emergenze istruttorie pur se a torto vagliate a termini del paradigma normativo dell’articolo 2043 c.c..

Redatta la relazione a norma degli articoli 377 e 380 bis cod. proc. civ. e’ stata proposta la decisione di inammissibilita’ del ricorso in quanto il primo motivo, nei primi due quesiti, era apparso non correlato con la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale la presunzione di responsabilita’ degli enti pubblici per danni da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., sussiste se le strade, ancorche’ all’interno del perimetro comunale, hanno limitata estensione territoriale, mentre invece non si applica se la strada, per le sue caratteristiche (estensione e modalita’ d’uso) sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilita’ di custodia e vigilanza sulla cosa, ed il terzo quesito era stato ritenuto assorbito nei primi due.

Altresi’ inammissibile era apparso il secondo motivo perche’ il requisito concernente il vizio di cui all’articolo 360, n. 5 nella formulazione dell’articolo 366 bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile – e cioe’ la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione (della sentenza impugnata) la rende inidonea a giustificare la decisione” – era insussistente mancando un apposito, specifico riassunto del fatto decisivo controverso, in relazione al quale si assume omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. 18 luglio 2007, n. 16002), non potendosi ritenere rispettata la suddetta norma allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, il fatto decisivo erroneamente valutato.

All’adunanza del 26 settembre 2008 fissata per la decisione in camera di consiglio, il collegio ha deciso per la trattazione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi sono fondati nei limiti di cui in appresso.

Ed infatti, superato l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla scia della sentenza n. 156 del 1999 della Corte costituzionale secondo la quale i limiti di operativita’ di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dall’articolo 2051 cod. civ. e’ l’effettivita’ del rapporto di custodia, prima ratio su cui e’ imperniata la sentenza della Corte di merito, la giurisprudenza di legittimita’ e’ ormai orientata nel senso che la responsabilita’ dell’ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all’affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalita’.

Pertanto spetta all’ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell’attivita’ di sorveglianza per garantire la sicurezza dell’uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell’attivita’ di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie piu’ pericolose e prevedibili in ragione del materiale di rivestimento, quale il basolato, per sua natura non regolare e stabile, potenziando di conseguenza diligentemente anche l’illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilita’.

Al contempo e’ onere della danneggiata provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, ha prestato la dovuta attenzione nell’uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo – ora notturna – in cui e’ accaduto l’infortunio, avuto riguardo anche al tipo di calzatura quella sera indossato, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell’evento quanto piu’ il possibile pericolo e’ suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, 14 febbraio 2013 n. 3662). Infatti e’ da riaffermare che i danni da caduta sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligente).

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza di appello va cassata, e la causa rinviata per nuovo esame di merito alla luce dei principi suesposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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