Per escludere la responsabilità del soggetto obbligato, in tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge e dei figli minorenni, non basta l’allegazione di difficoltà economiche, ma occorre dimostrare che tale difficoltà si sono tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica.
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale
Sentenza 4 dicembre 2013, n. 48459
REATI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – Mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge e dei figli minorenni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente
Dott. GARRIBBA Tito – Consigliere
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania;
avverso la sentenza n. 1787 emessa il 22 giugno 2012 dalla Corte d’appello di Catania, nei confronti di:
(OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 giugno 2012 la Corte d’appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, assolveva (OMISSIS) dal reato previsto dall’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, perche’ il fatto non costituisce reato. Osservava che l’imputato, percependo un reddito modesto (euro 800 mensili) e versando per il mantenimento della figlia minorenne somme, sia pure inferiori all’importo stabilito nella sentenza di separazione personale, che avevano raggiunto complessivamente l’ammontare di 10.000 euro, non si era volontariamente sottratto all’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza.
Contro la decisione ricorre il pubblico ministero, che denuncia vizi di motivazione, rappresentando:
– che i versamenti per l’importo complessivo di 10.000 euro si riferivano (tranne 400 Euro) ai due anni immediatamente seguenti la separazione, e non gia’ al periodo oggetto di contestazione che inizia dal dicembre 2005 e prosegue fino al maggio 2009, data della pronuncia della sentenza di condanna;
– che il reddito di 800 euro mensili e’ quello dichiarato dall’imputato, mentre la moglie ha credibilmente testimoniato che lo stesso, per il lavoro di chef di ristorante, percepiva una retribuzione sicuramente superiore;
– che solamente l’assoluta incapacita’ economica – nella specie non dimostrata dall’imputato – consente di ritenere incolpevole l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minorenni.
Conclude pertanto chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e va accolto.
Bisogna ricordare che, in tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge e dei figli minorenni, per escludere la responsabilita’ del soggetto obbligato non basta l’allegazione di difficolta’ economiche, ma occorre la dimostrazione, il cui onere compete all’interessato, che tali difficolta’ si sono tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e, quindi, nell’impossibilita’ di adempiere l’obbligazione (v. Cass., Sez. 6, 10.11.2010 n. 673; idem, 8.2.2012 n. 8063, rv 252427).
La Corte territoriale si e’ discostata dal principio di diritto sopra enunciato, perche’ – come fondatamente censura il pubblico ministero ricorrente – non solo ha accreditato all’imputato versamenti effettuati in un periodo non contemplato dall’imputazione, ma soprattutto ha ritenuto giustificata la mancata o insufficiente prestazione dei mezzi di sussistenza in base a “condizioni economiche precarie” addotte ma non provate.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello, che procedera’ a nuovo giudizio attenendosi alla corretta lettura degli atti e applicando il principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.