In caso di danni derivanti a terzi dall’incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilita’ per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorche’ nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo e’ da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile

Sentenza 27 novembre 2014, n. 25203
Integrale

Locazione di immobile – Incendio – Danni a terzi – Responsabilità solidale del locatore – Omessa prova liberatoria ex art. 2051 c.c. – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9601/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 822/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2012 R.G.N. 949/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS) – proprietari di locali compresi in un immobile sito in via (OMISSIS) – agirono in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni provocati da un incendio che si era propagato da un sovrastante locale di proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), condotto in locazione dalla (OMISSIS) s.r.l..

A tal fine, convennero in causa i predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ la fallita (OMISSIS) e i soci della stessa, (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il Tribunale di Roma dichiaro’ l’improcedibilita’ della domanda nei confronti del fallimento della (OMISSIS) e rigetto’ sia la domanda degli attori nei confronti degli altri convenuti che quella riconvenzionale proposta dal (OMISSIS).

La sentenza di appello – confermativa del rigetto delle pretese risarcitorie – venne cassata da questa Corte con sentenza n. 23945/2009.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Roma ha affermato la responsabilita’ solidale del (OMISSIS) e della (OMISSIS) e li ha condannati al risarcimento col pagamento di una somma pari alla meta’ dei danni accertati.

Ricorrono per cassazione il (OMISSIS) e la (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi; gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso incidentale – basato su due motivi – al quale resistono, con controricorso, i ricorrenti principali.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di tardivita’ del ricorso sollevata dagli intimati risulta infondata, alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte in punto di applicazione del nuovo termine “lungo” stabilito dall’articolo 327 c.p.c., ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009 (cfr. Cass. n. 6007/2012, Cass. n. 6784/2012, Cass. n. 15741/2013).

2. Il primo motivo del ricorso principale deduce “nullita’ della sentenza impugnata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la Corte distrettuale ha liquidato in via equitativa il danno ricorrendo a criteri discrezionali mentre, dalla documentazione prodotta in prime cure, esistevano riscontri probatori e, comunque, un principio di prova per iscritto tali da giustificare l’ammissione della C.T.U. gia’ richiesta… dai ricorrenti”.

Il motivo e’ inammissibile, in quanto la doglianza relativa alla mancata ammissione di una C.T.U. non e’ deducibile quale error in procedendo, senza contare che – comunque – la Corte ha dato ampia ed adeguata motivazione (come tale, non censurabile in sede di legittimita’) delle ragioni che hanno determinato la liquidazione equitativa (cfr. pagg. 14-15-16 della sentenza), con implicito rigetto dell’istanza di C.T.U..

3. Col secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza per “violazione e falsa applicazione degli articoli 1292 e 1299 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, rilevando che, pur partendo dalla giusta premessa che, ove sia rimasta ignota la causa dell’incendio, sussiste una responsabilita’ solidale del proprietario e del conduttore, la Corte di Appello ha trattato l7obbligazione come parziaria, liquidando a carico dei locatori soltanto la meta’ dell’intero danno.

La censura e’ fondata.

Applicando il principio di diritto indicato dalla sentenza di rinvio (secondo cui, in caso di danni derivanti a terzi dall’incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilita’ per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorche’ nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo e’ da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente), la Corte ha affermato che – non risultando accertate le cause dell’incendio – i locatori non avevano offerto la prova liberatoria rispetto alla presunzione di responsabilita’ derivante dalla previsione dell’articolo 2051 c.c.;

non ne ha tratto, tuttavia, la necessaria conseguenza che, secondo i principi di cui all’articolo 2055 c.c., la responsabilita’ dei predetti locatori (l’unica a dover essere accertata in questa sede, in quanto la posizione della conduttrice e’ stata rimessa alla sede fallimentare) doveva intendersi solidale e quindi affermata in relazione all’intero danno, con consequenziale condanna del (OMISSIS) e della (OMISSIS) a provvedere all’integrale risarcimento (previa detrazione di quanto gia’ versato dal fallimento e fatto salvo l’eventuale regresso).

4. Il terzo motivo, che propone nuovamente – ancorche’ sotto il profilo del vizio di motivazione – doglianze relative all’omessa applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali, e’ assorbito in conseguenza dell’accoglimento del precedente.

5. Il quarto motivo deduce la “nullita’ della sentenza impugnata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove il giudice del rinvio ha fatto decorrere gli interessi legali sul quantum liquidato in sede risarcitoria dalla pubblicazione della sentenza impugnata anziche’ dalla domanda in prime cure”: assumono i ricorrenti che, cosi’ facendo, la Corte di merito ha disatteso “il granitico orientamento della Suprema Corte che prevede la decorrenza degli interessi dalla domanda”.

Il motivo e’ inammissibile, in quanto la censura – che deduce la violazione di norme di diritto u’ non avrebbe potuto essere prospettata sotto il profilo della nullita’ della sentenza per error in procedendo (cfr. Cass., S.U. n. 17931/2013).

6. Con i due motivi del ricorso incidentale, il (OMISSIS) e la (OMISSIS) deducono “violazione e falsa applicazione ex articolo 360, n. 3), dell’articolo 2051 c.c., sull’an e dell’articolo 1226 c.c., sulla quantificazione in via equitativa del danno”.

Sotto il primo profilo, assumono che la Corte di merito ha erroneamente dato “per assodato che non sia stata fornita alcuna prova dagli odierni ricorrenti a discarico di ogni responsabilita’”, evidenziando – al riguardo – che il Tribunale fallimentare aveva accertato – con efficacia di giudicato – “la responsabilita’ esclusiva in capo al conduttore (OMISSIS) s.r.l.” e che non erano emersi “di contro elementi che implicassero la responsabilita’ del locatore”, con la conseguenza che risultava fornita dal locatore la prova liberatoria imposta dall’articolo 2051 c.c..

Sotto il secondo profilo, contestano la liquidazione effettuata, assumendo che “nessuna quantificazione di danno sarebbe legittima, dato che il danno subito dai ricorrenti per il sinistro e’ pari a zero” e rilevano come la valutazione equitativa del giudice “non debba mai sopperire all’inerzia del danneggiato, quando il danneggiato, pur avendone la possibilita’, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno”.

Entrambi i motivi sono infondati: i ricorrenti incidentali non individuano nella sentenza erronee affermazioni di diritto in relazione alle norme richiamate, ma si dolgono – piuttosto – della valutazione del materiale probatorio che la Corte ha compiuto per pervenire alle conclusioni contestate, senza tuttavia svolgere specifiche censure di tipo motivazionale.

7. Rigettato – pertanto – il ricorso incidentale e dichiarati inammissibili il primo e quarto motivo del ricorso principale, deve accogliersi il secondo motivo (con conseguente assorbimento del terzo), cassandosi la sentenza in relazione ad esso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, disponendosi che il risarcimento debba comprendere l’intero danno liquidato dalla Corte di Appello (e non soltanto la quota del 50% di esso) , diminuito della somma gia’ versata ai danneggiati dal Fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

8. Confermato il regolamento delle spese di lite compiuto nel giudizio di rinvio (essendo rimasta confermata la soccombenza della parte ivi appellata), va disposta la parziale compensazione delle spese processuali del presente giudizio – tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso principale e del totale rigetto di quello incidentale – con condanna del (OMISSIS) e della (OMISSIS) a rifondere ai ricorrenti principali la restante meta’, come liquidata in dispositivo.

9. Trattandosi di procedimento iniziato successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, in relazione al ricorso incidentale del (OMISSIS) e della (OMISSIS).

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigettato il ricorso incidentale, dichiarati inammissibili il primo e il quarto motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo (assorbito il terzo), cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna il (OMISSIS) e la (OMISSIS) in solido a risarcire al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) l’intero danno liquidato dalla Corte di Appello, diminuito della somma gia’ versata ai danneggiati dal Fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

Confermato il regolamento delle spese del giudizio di rinvio, compensa per meta’ le spese del presente giudizio e condanna il (OMISSIS) e la (OMISSIS) a rifondere alla controparte la restante meta’, liquidata in euro 4.100,00 (di cui euro 100,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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