Salvo che il contrario risulti espressamente dal titolo, le gronde, i doccioni e i “canali di scarico” delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale costituiscono bene comune ai sensi dell’articolo 1117 c.c., atteso che svolgono una funzione necessaria all’uso comune e servono all’uso e al godimento comune, ancorche’ la funzione di copertura dell’edificio sia espletata da terrazzo di proprieta’ esclusiva.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile  – Sentenza 22 dicembre 2014, n. 27154
COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE – PARTI COMUNI – SPESE DI MANUTENZIONE

 

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