Se l’accordo di divorzio prevede il pagamento da parte dell’ex marito delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili lasciati alla moglie, allora costui è tenuto a pagare le spese condominiali, ovvero tutte quelle somme che, pur non avendo un rapporto diretto con l’immobile, hanno una inerenza con i beni stessi. Per la Cassazione non è possibile per limiti lessicali non ricomprendere tra le spese ordinarie o straordinarie anche le spese condominiali. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto l’appello di un uomo contro la decisione della Corte territoriale che lo aveva condannato al pagamento delle spese di irrigazione del giardino condominiale dove viveva la ex moglie.
Separazione e divorzio – Spese condominiali.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile – Sentenza 28 maggio 2015, n. 11024

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