Trib. Padova Sez. I, 30/03/2010
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. – dettato in tema di società di capitali ma, per identità di “ratio”, applicabile anche in materia di condominio – la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, costituente pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ documentalmente provato che l’assemblea condominiale, regolarmente riconvocata in data 18 novembre 2008, ha deliberato di confermare le tabelle millesimali del 29 settembre 1980 e di definire transattivamente le vertenze in corso – compresa la presente -.
Ciò evidenziato, si ritiene che sia venuto meno il contrasto tra le parti e che, pertanto, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere (cfr. Cass. 2004/11961 secondo cui “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. – dettato in tema di società di capitali ma, per identità di “ratio”, applicabile anche in materia di condominio – la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, costituente pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (v. Cass. sez. II, 9 dicembre 1997, n. 12439) facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere”).
Ciò premesso è peraltro pacifico che il giudice adito debba comunque valutare la fondatezza della domanda al solo fine del rimborso delle spese di lite (ex plurimis Cass. sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271) in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale. Secondo tale principio la relativa pronuncia sul regolamento delle spese processuali va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito (ex multis: Cass. 5 agosto 1981, n. 4889).
Al riguardo si rileva che il petitum della presente controversia è costituito in via principale dalla domanda di declaratoria di nullità o annullabilità della delibera del 20 marzo 2007, nella parte in cui dispone la ripartizione delle spese comuni in base a criteri di ripartizione non conformi alle tabelle approvate con delibera del 29/09/1980 oltre che contrari a norme di legge e statuto.
Per quanto riguarda la domanda di nullità, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda. Alla luce della recente pronuncia delle sezioni Unite della Corte di Cassazione, 7 marzo 2005, n. 4806, si devono infatti qualificare nulle esclusivamente: 1) le delibere prive degli elementi essenziali; 2) le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume); 3) le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea; 4) le deliberazioni che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini; 5) le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.
Devono, invece, qualificarsi annullabili, alla luce della pronuncia citata, le delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, le delibere assunte in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
La delibera del 20 marzo 2007 era da ritenersi annullabile in quanto la doglianza dei ricorrenti afferisce alla assunzione della delibera in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, ed è stata tempestivamente impugnata dagli attori nel termine di cui all’art. 1137 c.c. Il profilo di annullabilità di tale delibera è da ravvisarsi sotto l’aspetto della violazione dell’art. 1124 c.c. quanto alle spese relative alla pulizia delle scale (v. Cass. Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2007, n. 432) e comunque in difformità rispetto alle tabelle millesimali in vigore per il Condominio Ai., ovvero di quelle assunte dalla delibera 29/9/1980, essendo – allo stato – le uniche approvate (come accertato nel giudizio promosso tra le parti avanti al Giudice di Pace, nel giudizio di gravame promosso avverso a tale pronuncia e nella documentazione depositata in atti). La consulenza tecnica esperita nel corso del presente giudizio ha evidenziato che il riparto eseguito dall’amministratrice del Condominio resistente in violazione delle tabelle e, per quanto sopra individuato, in difformità da quanto disposto dall’art. 1124 c.c. ha comportato per i ricorrenti un effettivo esborso non dovuto di complessivi Euro 166,54.
Ciò appurato, il condominio resistente, in conseguenza della declaratoria di cessazione della materia del contendere e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va condannato a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio e della CTU che si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 4089/2007 R.G. promossa da Si.Pa. e Gi.Ri. contro il Condominio Ai., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese:
– dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande di nullità o annullamento della delibera impugnata, proposte da Si.Pa. e Gi.Ri
– condanna il condominio Ai. al pagamento delle spese del giudizio nella misura di Euro 1.500,00 oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese forfetarie al 12,5%, oltre alle spese di CTU.
Così deciso in Padova il 26 marzo 2010.
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2010.