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Locare un immobile ad una prostituta non configura il reato di favoreggiamento della prostituzione, anche laddove il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione. Diverso il caso in cui, oltre al godimento dell’immobile, vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto e che in concreto agevolino il meretricio, come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, di fornitura di profilattici, di ricezione di clienti od altro

 

CHIEDI UNA CONSULENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/06/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 03/06/2010 dal G.u.p. del Tribunale di Belluno, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il delitto di favoreggiamento della prostituzione previsto dalla L. n. 75 del 1958, articolo 3, comma 1, aggravato perche’ commesso ai danni di piu’ persone, per avere egli, quale amministratore di societa’ immobiliari, favorito ed agevolato la prostituzione di piu’ donne attraverso la locazione di immobili curando direttamente le pratiche amministrative e burocratiche e ricavandone prezzi superiori a quelli di mercato.

2. Con un primo motivo lamenta la nullita’ della sentenza per degli articoli 125 e 417 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell’eccezione di nullita’ della richiesta di rinvio a giudizio derivante da indeterminatezza e/o genericita’ e contraddittorieta’ dell’imputazione, in realta’ appropriata al reato di sfruttamento, tuttavia stralciato per mancanza di elementi probatori, e non a quello di favoreggiamento, e senza che alcun riferimento concreto sia stato fatto ai prezzi praticati e al contenuto delle pratiche burocratiche svolte.

3. Con un secondo motivo lamenta la nullita’ della sentenza nonche’ violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto accertato in sentenza avendo il giudice di primo grado condannato il ricorrente sulla base di circostanze nuove rilevate per la prima volta in giudizio, non enunciate nel generico capo d’imputazione e, quindi, per un fatto diverso da quello contestato.

4. Con un terzo motivo lamenta violazione della legge penale relativamente alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, e articolo 4, n. 7, in riferimento alla configurabilita’ dell’elemento oggettivo del reato di favoreggiamento per non avere la Corte considerato che l’attivita’ lavorativa svolta dal ricorrente, amministratore della (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., era, in realta’, un’attivita’ del tutto lecita consistente proprio nella locazione di appartamenti mediante la conclusione di regolari contratti a prezzi di mercato (posto che altrimenti egli sarebbe stato accusato di sfruttamento) e nella riscossione dei relativi canoni di locazione personalmente ad ogni scadenza, non compiendo nulla di diverso od ulteriore rispetto ad una ordinaria attivita’ di locazione ed in tal modo non varcando la soglia del penalmente lecito individuata dalla giurisprudenza e contrassegnata dalla dazione di un servizio alla persona e non alla attivita’ di meretricio.

5. Con un quarto motivo lamenta contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte d’appello da un lato ha affermato, peraltro in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’, che non e’ diversa la condotta di chi offra un servizio alla prostituta come persona da quella di chi invece favorisca proprio l’attivita’ di meretricio e, dall’altro, ha invece considerato le due condotte diverse sotto il profilo dell’elemento psicologico; lamenta inoltre la inesatta valutazione di elementi che secondo i giudici avrebbero deposto per l’oggettiva agevolazione della prostituzione contestandone il significato (sovrapposizione temporale di alcuni contratti, dimensioni degli immobili, modalita’ di riscossione dei canoni) o la loro effettivita’ materiale (presenza di prostitute senza contratto).

6. Con un quinto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d’Appello violato i criteri legali di valutazione della prova travisando gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio abbreviato ed interpretandoli erroneamente mentre gli stessi erano significativi di un’attivita’ di controllo della gestione dell’appartamento e non della gestione della prostituzione.

7. Con un sesto ed ultimo motivo lamenta la violazione della legge penale relativamente alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, e articolo 4, n. 7, in riferimento all’elemento soggettivo del reato nonche’ alla mancanza del nesso di causalita’ tra la condotta dell’imputato e l’evento di reato per avere la Corte territoriale fondato la sussistenza del dolo esclusivamente sulla base delle intercettazioni il cui contenuto non e’ stato pero’ tale da provare oltre il ragionevole dubbio la consapevolezza dell’imputato che all’interno degli immobili si svolgesse attivita’ di meretricio. Lamenta, inoltre, che in ogni caso, anche qualora lo stesso fosse stato consapevole della attivita’ di meretricio, non sarebbe configurabile, secondo i principi giurisprudenziali richiamati sopra, il reato di favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione un appartamento ad una prostituta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, volto a denunciare la indeterminatezza del fatto come indicato in imputazione, e’ manifestamente infondato. Se anche si volesse ritenere ulteriormente proponibile l’accezione di genericita’ ed indeterminatezza del capo d’imputazione gia’ sollevata all’udienza preliminare pur a fronte della richiesta e della conseguente ammissione dell’imputato al rito abbreviato incondizionato, di per se’ necessariamente implicante l’accettazione dell’imputazione stessa (tra le tante, Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 18/04/2017, Boccuni ed altri, Rv. 269880), nel merito, in ogni caso, come gia’ correttamente ritenuto dai giudici di prima e seconda istanza, la condotta in tesi accusatoria integrante il reato appare enunciata in forma chiara e precisa (segnatamente la dazione in locazione di plurimi appartamenti a piu’ donne specificamente indicate curandone in prima persona le relative pratiche amministrative e burocratiche); da cio’, dunque, consegue l’assoluta idoneita’, pur nella necessaria sintesi caratterizzante la redazione dell’imputazione, della formulazione del fatto a porre l’imputato in grado di comprendere gli addebiti e di difendersi da essi.

2. Anche il secondo motivo, con cui ci si duole della diversita’ tra fatto contestato e fatto ritenuto un sentenza, e’ manifestamente infondato; l’assunto difensivo appare erroneamente volto ad enfatizzare, quasi facendole assurgere a componente del fatto contestato, le argomentazioni che la sentenza utilizzi per ritenere, come nella specie, fondato l’addebito (nella specie, il rapido succedersi dei contratti, la medesima provenienza geografica delle conduttrici e le dimensioni e condizioni degli immobili); a(contrario, onde verificarsi se sussista o meno la violazione dell’articolo 521 c.p.p., comma 2, deve assumere rilievo l’individuazione, da parte della sentenza, di una condotta materiale diversa da quella indicata nell’imputazione; e, nella specie, non puo’ esservi dubbio che le circostanze indicate dal ricorrente, lungi dal condurre alla condanna per un fatto materialmente diverso, sono invece state tutte utilizzate dai giudici di merito, esattamente in senso opposto a quello preteso in ricorso, per rafforzare il convincimento di colpevolezza riguardante proprio la sussistenza di una condotta di favoreggiamento del tutto conforme a quella contestata.

3. Il terzo, quarto e, in parte, sesto motivo, tutti riguardanti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la stessa ha ritenuto configurabile il reato di favoreggiamento della prostituzione, sono invece fondati.

Quanto alla integrazione o meno del predetto reato in caso di cessione in locazione di immobile, questa Corte ha da ultimo, in piu’ occasioni, chiarito, dopo iniziali oscillazioni in senso contrario, che una tale condotta di locazione a prezzo di mercato (ove cio’ non fosse potrebbe prospettarsi, peraltro, il diverso reato di sfruttamento) non configura il reato di favoreggiamento della prostituzione anche laddove il locatore sia consapevole che la conduttrice vi esercitera’ la prostituzione a meno che, oltre al godimento dell’immobile, vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto e che in concreto agevolino il meretricio, come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, di fornitura di profilattici, di ricezione di clienti od altro (Sez. 3, n. 7795 del 27/01/2015, dep. 20/02/2015, S.C.M., non massimata; Sez. 3, n. 33160 del 19/02/2013, dep. 31/07/2013, Bertini, Rv. 255893; Sez. 3, n. 28754 del 20/03/2013, dep. 04/07/2013, Paltracca, Rv. 255593; Sez. 3, n. 3088 del 11/12/2012, dep. 21/01/2013, Nannetti, non massimata; Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, dep. 21/09/2012, T. e altro, Rv. 253390; Sez. 3, n. 7076 del 19/01/2012, dep. 23/02/2012, Moscolani ed altro, Rv. 252099). Si e’, in particolare, spiegato che, se e’ vero che il legislatore incrimina chiunque favorisca “in qualsiasi modo” la prostituzione altrui e che la giurisprudenza corrente ritiene irrilevante per l’integrazione del reato il movente che determina la condotta, e’ pur sempre necessario che la condotta materiale concretizzi oggettivamente un aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale giacche’ l’aiuto prestato solo alla prostituta in quanto persona non puo’ configurare il reato di favoreggiamento se non a costo di conseguenze aberranti non solo sul piano dell’etica e del senso comune ma anche in rapporto alla ratio e alla intentio legis; se infatti la locazione non e’ concessa allo scopo specifico di esercitare nell’immobile locato una casa di prostituzione, nel qual caso ricorrerebbe pero’, nella sussistenza delle ulteriori condizioni richieste, la diversa ipotesi di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 2, n. 3, la condotta del locatore non configura un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma semplicemente la stipulazione di un contratto attraverso cui e’ consentito, a quest’ultima, di ottenere un’abitazione e, dunque, in altri termini, un aiuto alla persona e non alla sua attivita’ di prostituta. Ne’ l’indiretta agevolazione anche di quest’ultima puo’ essere inclusa nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell’agente ed evento di favoreggiamento della prostituzione: poiche’ l’evento del reato non e’ la prostituzione ma l’aiuto alla prostituzione, esula il reato ove la condotta dell’agente non abbia cagionato un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Cio’ posto, la sentenza impugnata, dopo avere espresso perplessita’ in ordine all’indirizzo da ultimo richiamato sostenendo che “il servizio reso alla prostituta e’ reso in realta’ anche alla prostituzione” (pag. 9), con cio’ non tenendo conto di quanto appena ricordato circa l’irrilevanza dell’indiretto ausilio alla attivita’ di prostituzione stante la mancanza del nesso causale penalmente rilevante richiesto, e dopo avere indicato (a pagg. 12 e ss.) una serie di circostanze indicative del fatto che l’imputato fosse a conoscenza dell’attivita’ svolta negli immobili (cio’ che, tuttavia, anche in tal caso, come appena detto, non appare assumere alcun rilievo a fini penali), appare avere ritenuto comunque di assumere, quale criterio discriminante tra comportamento lecito ed illecito, la “peculiare disponibilita’ ed elasticita’ verso le prostitute” (pag. 15) tale da andare nella direzione di “indirizzare la volonta’ delle inquiline a continuare nella proficua attivita’ del meretricio”; cio’ emergerebbe dal fatto che il canone, al cui puntuale pagamento l’imputato aveva un “pressante interesse”, venisse riscosso in contanti, che alcuni contratti di locazione siano risultati sovrapposti temporalmente tra loro (in modo tale da consentire una breve permanenza di ciascuna donna all’interno dell’immobile), che in un caso si sia trattato di stipulazione di comodato di uso gratuito e che, infine, sia anche risultato come l’imputato desse consigli circa le modalita’ di svolgimento della prostituzione, in particolare esprimendo apprezzamenti sulle qualita’ estetiche di alcune inquiline.

Sennonche’, una volta qui ribadita la necessaria distinzione tra aiuto alla persona ed aiuto all’attivita’ di prostituzione, tutti tali elementi appaiono icti oculi estranei rispetto al quid pluris, evidentemente accessorio ed esterno alla mera stipulazione del contratto, che consente, sempre secondo l’indirizzo di questa Corte appena sopra richiamato, di andare oltre l’aiuto alla persona e di consentire cosi’ di individuare una concreta agevolazione del meretricio: non le modalita’ di riscossione del canone e la sovrapposizione di alcuni contratti, circostanze sempre chiaramente inerenti al mero fatto della stipulazione e non accessorie ad esso; e non i pareri dati in ordine alle caratteristiche estetiche delle inquiline, attesa la loro evidente inidoneita’ a tradursi concretamente in un favoreggiamento della attivita’ di prostituzione.

Ne’ dalle sentenze di merito emerge in alcun modo, da un lato, che il canone degli immobili fosse fuori mercato (circostanza, questa, che, in ogni caso, sarebbe stata rilevante in ordine alla condotta di sfruttamento e non gia’ di favoreggiamento) e, dall’altro, che possano sussistere, in relazione alla sovrapposizione temporale dei canoni, i requisiti del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 2, n. 3, atteso che non integra il reato di locazione di immobile al fine dell’esercizio di una casa di prostituzione il fatto di concedere in locazione un appartamento all’interno del quale, sebbene con frequente turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna, in quanto, per integrare il concetto di casa di prostituzione, e’ necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di piu’ persone negli stessi locali e, all’interno dello stesso locale, l’esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione (Sez. 3, n.23657 del 16/04/2004, dep. 20/05/2004, P.M. in proc. Rinciari, Rv. 228971). E tutti tali requisiti appaiono nella specie chiaramente difettare.

4. Sicche’, in definitiva, attesa la mancanza dei requisiti in presenza dei quali soli la dazione di immobile in locazione puo’ configurare il reato contestato e atteso che nessun altro elemento, oltre a quelli non correttamente valorizzati dalla Corte sul piano della sola consentita lettura della norma nei termini di cui sopra, appare emergere dalle sentenze di merito, deve disporsi, “non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”, a norma dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), nel testo modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, immediatamente applicabile in virtu’ del principio tempus regit actum, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.