Il Garante della Privacy con il Provvedimento che segue, è intervenuto nuovamente in questa materia a seguito del ricorso di una condomina che ha lamentato l’affissione nelle “bacheche condominiali” di dati personali.


Provvedimento dell’8 luglio 2010, n.1741950

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento del 18 maggio 2006, avente ad oggetto il trattamento di dati personali nell’ambito dell’attività connessa all’amministrazione dei condomìni;

VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, la documentazione acquisita nel procedimento su ricorso regolarizzato in data 27 maggio 2009, presentato dalla sig.ra Angela Azzarone, ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, nei confronti del Condominio “Serena”, in persona dell’amministratore p.t.;

RILEVATO che da tale documentazione sono emersi profili attinenti al trattamento dei dati personali dell’interessata (in qualità di partecipante al predetto condominio), con specifico riferimento alla loro diffusione;

VISTO quanto dichiarato dalla ricorrente nel suddetto procedimento, secondo cui, in data 18 aprile 2009, sarebbe stata affissa nelle “bacheche condominiali” una comunicazione avente ad oggetto la convocazione di un’assemblea straordinaria (a seguito dell’impugnazione di una delibera condominiale proposta dalla stessa ricorrente) contenente dati personali a lei riferiti;

VISTE le precisazioni rese dall’interessata, che, nel lamentare un’ulteriore divulgazione di propri dati personali a seguito della successiva affissione, in data 23 aprile 2009, di una copia del ricorso introduttivo avverso la predetta delibera condominiale, ha sostenuto che tale condotta si porrebbe “in contrasto con i principi di pertinenza e non eccedenza” di cui all’art. 11, comma 1, lett. d) del Codice, tenuto conto che le medesime informazioni avrebbero potuto essere ugualmente fornite ai condòmini ricorrendo a modalità alternative di comunicazione;

VISTE le richieste formulate in proposito dall’interessata, volte ad ottenere l’adozione di “misure necessarie per impedire […] la continua violazione del d.lg. n. 196/2003 e l’uso dei dati personali in difformità a quanto sancito dal d.lgs. anzidetto”, nonché il “risarcimento delle spese e dei diritti, con riserva di ogni azione per il risarcimento dei danni”;

ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti e, segnatamente, il materiale fotografico prodotto dalla ricorrente (che ha evidenziato l’effettiva affissione in spazi condominiali accessibili a terzi, alla data del 23 aprile 2009, tanto della comunicazione di convocazione dell’assemblea condominiale che della copia del ricorso da lei presentato);

RILEVATO che la convocazione dell’assemblea condominiale oggetto della contestata affissione reca all’ordine del giorno il seguente punto: “Ricorso presentato dalla sig.ra Angela Azzarone contro il Condominio “Serena” […] per l’annullamento della delibera assembleare del 2 marzo 2009, riguardante l’approvazione bilancio consuntivo 2008. Determinazione”;

RILEVATO altresì che la copia del ricorso affissa in bacheca contiene dati personali riferiti all’interessata, risultando in evidenza i relativi dati anagrafici (nome; cognome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza), oltre al codice fiscale e a talune informazioni relative alla proprietà dell’immobile;

VISTO quanto dichiarato dall’amministratore del condominio (con assunzione di specifica responsabilità al riguardo ai sensi dell’art. 168 del Codice) nella nota del 4 giugno 2009, con particolare riferimento al fatto che la copia del ricorso inoltrato dall’interessata, “apposto nella stessa mattinata del 23 aprile 2009, è rimasto affisso per circa un’ora”, essendo stato rimosso “subito dopo la ricezione del telegramma” inviato dall’istante in pari data (con il quale l’amministrazione del condominio era stata diffidata a rimuovere i documenti oggetto di affissione nelle bacheche condominiali);

PRESO ATTO che le modalità di comunicazione prescelte nel caso di specie avrebbero risposto alla necessità di assicurare “finalità conoscitive e di risparmio economico per i condòmini”;

VISTA l’ulteriore comunicazione del 15 giugno 2009, con cui la ricorrente ha contestato la veridicità delle dichiarazioni rese dal condominio per il tramite dell’amministratore p.t., a suo dire smentita dalla stessa documentazione prodotta nel procedimento su ricorso (cfr. il richiamato materiale fotografico e la copia del telegramma inviato, recanti data e ora, rispettivamente, del 23 aprile 2009, ore 21:05 e 21:06, e del 23 aprile 2009, ore 21:57);

VISTA l’ulteriore comunicazione del 7 luglio 2009, con cui l’interessata, nell’evidenziare l’avvenuta rimozione dalle bacheche condominiali dei documenti affissi, ha tuttavia lamentato un’ulteriore indebita divulgazione di dati personali a sé riferiti, conseguente all’esposizione, nelle anzidette bacheche condominiali, di una nuova comunicazione avente ad oggetto la ripartizione delle spese sostenute in ambito condominiale;

VISTE le dichiarazioni rese da alcuni dei partecipanti alla compagine condominiale e contenute negli allegati alla comunicazione del 10 luglio 2009, da cui risulta che gli stessi non avrebbero “mai visto affisso nella bacheca condominiale il ricorso inoltrato dalla Signora Angela Azzarone all’autorità giudiziaria”;

VISTA la successiva nota del 17 luglio 2009, con cui la ricorrente ha contestato la veridicità delle dichiarazioni rese –asseritamente smentite dai menzionati rilievi fotografici, dalle comunicazioni telegrafiche e dalle “ammissioni” dell’amministratore, il quale, peraltro, non avrebbe mai negato l’avvenuta affissione dei documenti in esame–, allegando a riprova dell’accaduto ulteriori dichiarazioni testimoniali;

VISTA la nota del 28 luglio 2009 a firma dell’amministratore p.t. del condominio, che ha replicato ai nuovi “addebiti” ascrittigli dall’istante con la citata comunicazione del 7 luglio 2009;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese con tale comunicazione, secondo cui l’anzidetta nuova affissione non avrebbe integrato condotte illecite, trattandosi “semplicemente dell’avviso di pagamento relativo ai consumi […] con pedissequa ripartizione per ciascun condomino in base agli effettivi consumi rilevati e richiesta di pagamento della quota condominiale bimestrale”, e non risultando nel prospetto affisso “eventuali morosità sussistenti od altre informazioni di tal genere, ma solo normalissimi avvisi che, nella gestione condominiale (riportante peraltro solo il nome ed il cognome di ciascun condomino), costituiscono la normalità anche perché rispondenti ad una esigenza conoscitiva ed altresì di economicità nella gestione di un condominio”;

ESAMINATA la documentazione in atti, con particolare riferimento al citato prospetto recante le spese ripartite e i consumi ascritti ai singoli condomini nominativamente individuati (tra i quali, peraltro, figura un appellativo apparentemente non riconducibile all’interessata);

VISTA la comunicazione del 13 ottobre 2009, con cui la ricorrente ha evidenziato ulteriori condotte divulgative di dati personali per il tramite dell’amministratore p.t.;

VISTA la nota del 10 febbraio 2010, con cui lo stesso amministratore p.t. ha riaffermato la liceità del proprio operato, ribadendo di aver utilizzato la bacheca condominiale “soltanto per generiche informazioni di servizio inerenti la […] gestione, […], senza che ciò si [sia] concretizz[ato] nell’affissione dei dati personali dei singoli condomini”;

VISTA la nota del 17 aprile 2010, con cui la ricorrente ha segnalato l’ennesima divulgazione di dati personali a sé riferiti, allegando materiale fotografico attestante l’avvenuta affissione di un prospetto recante la ripartizione delle spese bimestrali per la gestione condominiale tra tutti i condomini interessati (nominativamente identificati), con l’unica eccezione della ricorrente, individuata con le (sole) iniziali “a.a.”;

RILEVATO che, in base al richiamato provvedimento del 18 maggio 2006, l’utilizzo di spazi condominiali accessibili a terzi risulta giustificato per la comunicazione di “avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune”, dovendosi viceversa rimettere “a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente” (cfr. anche Provv. 12 dicembre 2001, doc. web n. 31007).

RITENUTO che, nel caso di specie, l’esposizione nelle bacheche condominiali dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria e della copia del ricorso proposto dalla ricorrente –pur attinenti a vicende di interesse condominiale, quali le iniziative da intraprendere a tutela del condominio– risulta essere avvenuta in violazione, oltre che del principio di necessità (art. 3, del Codice), delle disposizioni in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice); ciò, in ragione del fatto che le finalità perseguite avrebbero potuto essere ugualmente raggiunte omettendo i riferimenti all’interessata e, comunque, ricorrendo a modalità alternative, quale, ad esempio, rendendo disponibile copia del ricorso ai condomini che lo avessero richiesto (cfr., al riguardo, anche Provv. 19 febbraio 2009, doc. web n. 1601674);

RITENUTO, altresì, che, per le medesime ragioni, debba considerarsi illegittima (con correlata illiceità del trattamento svolto) l’affissione del prospetto recante informazioni sulla ripartizione delle spese condominiali, tenuto conto che anche l’indicazione delle sole iniziali degli interessati può risultare comunque idonea –specie se accompagnata (come nel caso in esame) da ulteriori elementi quali l’individuazione nominativa degli altri partecipanti alla compagine condominiale, ovvero dalla possibilità, in astratto, di associare dette iniziali a un nominativo chiaramente individuato (ove, ad esempio, risultante dal citofono)– a rendere identificabile i soggetti coinvolti (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice);

RILEVATO inoltre che, dal complesso degli elementi in atti, non risulta allo stato acquisito il consenso dell’interessata alla divulgazione dei propri dati personali contenuti nei menzionati documenti, né risultano addotti presupposti alternativi di liceità del trattamento (art. 23 e 24 del Codice);

RILEVATO inoltre che nel caso di specie non risultano essere state adottate idonee e preventive misure di sicurezza, anche per il tramite dell’amministratore, volte a minimizzare i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 del Codice; Provv. 18 maggio 2006, p. 3.3.);

RITENUTO di dover prescrivere al Condominio “Serena” I Traversa Belvedere in Rodi Garganico (per il tramite dell’amministratore p.t.), in ragione delle reiterate condotte divulgative poste in essere, di adottare misure volte ad impedire trattamenti di dati personali dei partecipanti alla compagine condominiale in violazione del Codice, omettendo di indicare negli avvisi di carattere generale informazioni idonee a identificarli, anche indirettamente, e privilegiando modalità di comunicazione individualizzata anche ai fini della ripartizione delle spese attinenti alla gestione condominiale (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice);

RILEVATA l’inammissibilità della richiesta di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente, trattandosi di profilo rispetto al quale nessuna competenza è attribuita dalla legge a questa Autorità;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter, e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accertata l’illiceità del trattamento svolto, prescrive al Condominio “Serena” I Traversa Belvedere in Rodi Garganico, in persona del suo amministratore p.t., di adottare misure volte ad impedire trattamenti di dati personali dei partecipanti alla compagine condominiale in violazione del Codice, omettendo di indicare negli avvisi di carattere generale informazioni idonee a identificarli, anche indirettamente, e privilegiando modalità di comunicazione individualizzata anche ai fini della ripartizione delle spese attinenti alla gestione condominiale (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice).

Roma, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli



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