Tribunale Bari, sez. III, 01 settembre 2010 , n. 2692

La domanda attorea del condomino diretta a far dichiarare la nullità della delibera condominiale per mancanza del quorum legale, con cui i condomini decidevano di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio dall’odierno attore va respinta, atteso che trattasi di delibera concernente una lite passiva adottata in seconda convocazione, per la quale, è sufficiente il voto – acquisito nella fattispecie – che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio, intervenuti in rappresentanza di un terzo del valore millesimale. Inoltre per tale attività, l’amministratore non ha la necessità di essere autorizzato dall’assemblea condominiale, ai sensi dell’art.1131, comma 2, c.c.

                             REPUBBLICA ITALIANA
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il  Tribunale di Bari, terza Sez. Civile, in composizione monocratica
in  persona  del  Giudice  Dott.ssa  Paola  Barracchia  ha  emesso la
seguente
                                  SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10268/2006 R.G. affari contenziosi
                                      TRA
C.G.
                                                                          Attore
                                       E
CONDOMINIO dello stabile sito in Bari alla via E.D.D.
                                                                       Convenuto
All'udienza  del  4 giugno 2010 la causa veniva ritenuta in decisione
sulle  conclusioni  rassegnate dai procuratori della parte che devono
intendersi qui integralmente trascritte.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da C. G. diretta a far dichiarare, in qualità di condomino, la nullità della delibera condominiale del 21 settembre 2006, per mancanza del quorum legale, con cui i condomini decidevano di fare opposizione al decreto ingiuntivo proposto contro il condominio dall’odierno attore, affidando la difesa all’Avv. A.C.

Sostiene il ricorrente che dalla lettura del deliberato si evince che il 21 settembre 2006 erano presenti quattro condomini su dieci, per un totale di millesimi 383,43 e che l’assemblea aveva adottato la decisione predetta con l’unanimità dei consensi; che, avendo l’assemblea deciso l’instaurazione di una lite, doveva applicarsi l’art. 1136 comma 4 c.c. che prevede, per le deliberazioni riguardo le liti, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

La domanda è infondata.

Ed invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha la posizione processuale del convenuto (si veda per tutte Cass. Civ. Sez. 2 sent. n. 12622 del 24 maggio 2010) Si tratta, pertanto, di una delibera concernente una lite passiva adottata in seconda convocazione, per la quale è sufficiente il voto che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale. Inoltre l’amministratore che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, c.c.

Non ricorrendo, dunque, nel caso di specie alcun motivo di impugnazione di quanto deliberato, la domanda va respinta, con condanna dell’attore delle spese legali a favore del condominio convenuto, che si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota specifica

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da C. G. con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2006 nei confronti del CONDOMINIO dello stabile sito in Bari alla via E.D.D. in persona dell’amministratore pro tempore così provvede:

– Rigetta la domanda

– Condanna C. G. al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio dello stabile sito in Bari alla via E.D.D. che liquida in complessivi euro 750 (di cui euro 400 per onorario) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Bari il 4 giugno 2010

Giudice Paola Barracchia

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