La maggioranza per la conferma in carica dell’ammistratore di condominio è la stessa richiesta per la sua prima nomina?
La differenza fra la nomina ex novo dell’amministratore e la conferma dell’amministratore già in carica è avvertita dallo stesso codice civile che, all’art. 1129, parla di “nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea” e, all’art. 1135, I c., di “conferma in carica” dell’amministratore.
La conseguenza di tale distinzione potrebbe essere che la maggioranza speciale di cui al II c. dell’art. 1136 c.c. sia necessaria solo per la nomina dell’amministratore e non per la sua conferma in carica per la quale basterebbe la normale maggioranza assembleare richiesta per le delibere ordinarie. Ed è proprio in tal senso, contrariamente a quanto asserito precedentemente dalla Suprema Corte, che si sono pronunciati il Tribunale di Roma e quello di Bologna.
Trib. Roma Sez. V, 15/05/2009
Siccome l’art. 1135 c.c. prevede che tra le attribuzioni dell’assemblea dei condomini rientra la conferma dell’amministratore, ne deriva che per la sola conferma dell’amministratore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dall’art. 1136, comma 2, di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei millesimi di proprietà e non la maggioranza qualificata di almeno 500 millesimi prescritta per la nomina.
Tribunale di Bologna 17/09/2009
Alla conferma dell’amministratore è applicabile il combinato disposto dell’art. 1135 n. 1 c.c. e dell’art. 1136, commi 2 e 3 c.c., rilevando che la distinzione fra il concetto di conferma e di nomina dell’amministratore non è puramente nominalistica, dato che il primo presuppone una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secondo che comporta invece una novità.
Nella medesima prospettiva, la Camera di Commercio di Firenze nella Raccolta Provinciale degli usi 1990 (Art. 1 – Cap. 1 – Titolo IV bis), in cui, nota bene, non possono essere accertati usi contrari alla legge, aveva accertato il seguente uso:
L’amministratore in carica è normalmente confermato con la maggioranza prevista dal III° comma dell’art. 1136 c.c., purché in seconda convocazione.
La giurisprudenza di legittimità, salvo un caso isolato risalente al 1948, e buona parte di quella di merito, però, si sono espresse in senso contrario:
Cass. civ. Sez. II, 04/05/1994, n. 4269
La disposizione dell’art. 1136 comma 4 c.c. la quale richiede per la deliberazione dell’assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell’amministratore la maggioranza qualificata di cui al comma 2 è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la scadenza del mandato.
Trib. Milano, 17/06/1991
La maggioranza prevista dall’art. 1136, 4° comma, c. c., appare applicabile sia all’ipotesi di nomina iniziale sia a quella di conferma successiva dell’amministratore di condominio, in quanto trattasi in tutti e due i casi di scelta del rappresentante amministratore anche se con riferimento a due diversi momenti dell’istituto condominiale, quello del venir in essere del condominio e quello dello sviluppo della sua esistenza.
Trib. Pavia, 23.5.1988
L’art. 1136, comma 4, cod. civ., che stabilisce i quorum necessari alla nomina dell’amministratore, trova applicazione tanto nel caso di prima nomina, quanto in quello di conferma dopo la scadenza del mandato annuale.
Trib. Monza, 19.2.1986
La conferma dell’amministratore del condominio postula, a differenza della proroga tacita, una manifestazione espressa di volontà dell’assemblea, che deve essere deliberata con le stesse maggioranze previste dall’art. 1136, comma 4, cod. civ., per la sua nomina.
Trib. Pavia, 30/11/1985
Anche per la ‘conferma’ dell’amministratore, occorre una deliberazione dell’assemblea dei condomini adottata, con la maggioranza prescritta per la ‘nomina’; è pertanto, invalida la deliberazione dell’assemblea di condominio con la quale, in mancanza del quorum deliberativo prescritto dalla legge, è confermato nella carica l’amministratore dimissionario per scadenza del mandato.
Cassazione civile , sez. II, 05 gennaio 1980 , n. 71
Ai fini della maggioranza di cui al comma 4 dell’art. 1136 c.c. non può distinguersi tra conferma e nomina dell’ amministratore , essendo identici gli effetti che ne derivano.
Cassazione civile , sez. II, 29 luglio 1978 , n. 3797
Poiché la conferma dell’ amministratore di condominio decaduto per decorso del termine annuale non è che una nuova nomina ed ha gli stessi effetti giuridici della prima nomina o della nomina “ex novo” per cui l’unica differenza che sussiste tra i due atti non riguarda affatto il contenuto e gli effetti giuridici degli stessi, sibbene la circostanza che, nel caso della conferma , la nomina riguarda persona già nominata, mentre, nel caso della nomina “ex novo”, essa riguarda una diversa persona fisica, la deliberazione assembleare di conferma richiede la medesima maggioranza qualificata richiesta dall’art. 1136 comma 4 c.c., per il caso di nomina e di revoca dell’ amministratore .
Cassazione Civile, 30.09.1948
La maggioranza speciale di cui al II c. dell’art. 1136 c.c. è necessaria solo per la nomina dell’amministratore e non per la sua conferma in carica per la quale basta la normale maggioranza aassembleare richiesta per le delibere ordinarie.