Cassazione civile , sez. II, 14 ottobre 2010 , n. 21220

Con ordinanza interlocutoria, viene rimessa alle Sezioni Unite la controversa e complessa questione della “forma” dell’impugnativa delle deliberazioni condominiali (citazione o ricorso) e della sua tempestività nel termine breve di decadenza stabilito dall’art. 1137 c.c. (trenta giorni) che ha una grande importanza pratica perché incide sulla immodificabilità delle decisioni assembleari assunte.

Nel caso di specie, due condomini avevano impugnato una delibera condominiale. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile l’impugnativa perché tardiva, essendo stata depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni dall’approvazione della delibera condominiale impugnata. Il giudice di appello, confermava, poi, che l’impugnativa di delibera condominiale si propone con ricorso e non con citazione e che, ai fini della sua tempestività, nel termine di decadenza di trenta giorni, vale il deposito nella cancelleria del giudice adito con il quale si instaura il relativo giudizio, essendo irrilevante la notifica alla controparte. I due condomini hanno proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, assumendo che il più recente indirizzo interpretativo di legittimità afferma l’indifferenza della forma dell’atto di impugnativa della delibera condominiale (citazione o ricorso) perché, per il principio di conservazione dell’atto, al deposito del ricorso deve ritenersi “equipollente” la notificazione della citazione nel medesimo termine. Il P.M. ha concluso, per l’accoglimento del ricorso, ma la Corte ha ritenuto opportuno rimettere, comunque, la questione alle Sezioni Unite.

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A. (OMISSIS), Z.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 63, presso lo studio delllavvocato GARATTI LUCIANO, che li

rappresenta e difende unitamente alllavvocato MAFFETTINI FLAMINIO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) P.IVA (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI LORENZO, che lo rappresenta e difende

unitamente alllavvocato RONZONI ALBERTO;

– controricorrente –

avverse la sentenza n. 859/2003 della CORTE DDAPPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato ROMANELLI Guido, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato RONZONI Alberto, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per llaccoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

1. – Con atto di citazione notificato il 12 marzo 1998, L. A. e Z.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo il Condominio (OMISSIS), per sentir dichiarare la nullitaa della deliberazione assembleare in data 12 febbraio 1998, che aveva deciso la ripartizione delle spese di copertura di autorimesse interrate, ponendole a carico dei soli proprietari delle autorimesse interessate dai lavori e non di tutti i condomini.

Con la sentenza n. 1658 del 2000, il Tribunale adito ritenne inammissibile la impugnazione perchee proposta tardivamente, e cioee con atre di citazione depositato il 20 marzo 1998, e comunque perchè erroneamente diretta contro la delibera assembleare del 12 febbraio 1998, che aveva solo deciso sulla ipotesi di revoca della deliberazione in data 14 gennaio 1998, che aveva approvato il criterio di ripartizione di quelle spese.

Con altro atto di citazione, notificato il giorno 11 settembre 1998, il L. e la Z. proposero opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore del predetto condominio, della somma di L. 9.394.180 per spese di copertura di autorimesse interrate, eccependo a carenza di legittimazione attiva del condominio, llincompetenza per valore del giudice adito e llillegittimità della pretesa creditoria. Il condominio, costituitosi, chiese il rigetto delle eccezioni avversarie ed osservoo che la delibera condominiale che aveva ripartito le spese non era stata impugnata nei termini.

Con la sentenza n. 1450 del 2000, il Tribunale respinse la opposizione. Le due sentenze furono impugnate dal L. e dalla Z.. Riunite le due cause, fu respinto il gravame nei confronti delle due sentenze.

2. – Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte giudicò infondata la censura relativa alla ritenuta tardivitaa della contestazione della delibera. Gli appellanti assumevano la tempestivitaa della impugnazione della delibera condominiale in quanto ritualmente proposta con atto di citazione notificato il 12 marzo 1998, contrariamente alla pronuncia di primo grado secondo la quale per la tempestivitaa della impugnazione varrebbe la data di deposito in cancelleria delllimpugnazione e non quella della notifica alla controparte. La Corte richiamoo al riguardo il principio giurisprudenziale secondo il quale llimpugnazione delle deliberazioni delllassemblea dei condomini si propone con ricorso, alla stregua della formulazione adottata dalllart. 1137 c.c., e osservoo che la instaurazione del giudizio di appello coincide con la data del deposito nella cancelleria del giudice adito e non con la data della notificazione alla controparte, in ossequio alla finalitaa di rendere piuu agevole per la parte la impugnazione senza farne derivare l’operatività dalllattivitaa di terzi, quali llufficiale giudiziario o il giudice adito.

Nel caso di specie, essendo stata la citazione introduttiva depositata in cancelleria il 30 marzo 1998, il termine di impugnazione di trenta giorni previsto a pena di decadenza – concluse la Corte ddappello di Brescia – era inutilmente decorso.

3. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il L. e la Z., sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il Condominio (OMISSIS), che ha anche depositato memoria illustrativa.

 

 

 

Diritto

 

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo al convincimento espresso dalla Corte di merito sulla tardivitaa della impugnazione della delibera condominiale proposta dai coniugi L. – Z.. Il giudice di secondo grado ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la impugnazione di cui si tratta si propone con la forma del ricorso, e la instaurazione del giudizio coincide con la data del deposito nella cancelleria del giudice adito e non con la data della notificazione alla controparte. Tuttavia – osservano i ricorrenti – la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata precisa che detta impugnazione puoo essere proposta anche con atto di citazione purchee questo venga notificato al condominio entro i trenta giorni dallladozione o comunicazione della delibera, poichee, in tale ipotesi, llamministratore viene a conoscenza della impugnazione nel termine previsto dalllart. 1137 c.c. e, nel caso in cui sia stato fissato un termine di comparizione eccessivo, puoo richiederne l’abbreviazione ai sensi delllart. 163 bis cod. proc. civ.. Nella specie, essendo stata adottata la forma della citazione, contraddittoriamente la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla statuizione di tardivitaa della impugnativa.

2. – Alla stregua di analoghe argomentazioni i ricorrenti censurano la sentenza per la erronea applicazione delllart. 1137 cod. civ. in relazione agli artt. 99 e 163 cod. proc. civ., fondata su quell’indirizzo giurisprudenziale giaa richiamato nel corso della illustrazione della prima censura.

3.1. – Le doglianze pongono alllesame della Corte le questioni della individuazione del mezzo tecnico di impugnazione delle delibere condominiali, e della data da considerare quale dies a quo ai fini del computo del rispetto del termine per la impugnazione.

3.2. – L’art. 1137 c.c., comma 2, stabilisce che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente puoo fare ricorsoo alllautoritaa giudiziaria, precisando che il ricorso non sospende llesecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa. Il comma successivo dispone che il ricorso sia proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimitaa, la espressione ricorsoo che figura ripetutamente nel testo richiamato art. 1137 cod. civ., non può ritenersi adoperata in senso atecnico, quale mero sinonimo di istanza giudiziale (v. Cass., sentenze 9 luglio 1997, n. 6205; 27 febbraio 1988, n. 2081; 5 maggio 1975, n. 1716). Tale indirizzo si fonda sul rilievo della diversa formulazione della norma richiamata rispetto alle altre disposizioni codicistiche che, in ipotesi analoghe, in materia di consorzi e societaa (artt. 2606, 2311), come in materia di comunione in generale (artt. 1107, 1109), non richiedono espressamente il rimedio del ricorso come mezzo di impugnativa delle deliberazioni degli organi collegiali.

La ragione della scelta del predetto mezzo risiederebbe nel carattere di urgenza che generalmente riveste la impugnazione delle delibere condominiali, sottoposta al breve termine di trenta giorni, allo scopo di risolvere celermente le questioni che possano intralciare o paralizzare la gestione del condominio. L’adozione della forma del ricorso consentirebbe al giudice di fissare un termine breve per la comparizione della controparte e per la eventuale sospensione della delibera.

3.3. – Nell’ambito di tale orientamento, ee insorto, peraltro, contrasto in ordine alllattivitaa che il condomino ricorrente deve svolgere prima della scadenza del termine di trenta giorni. Secondo un primo indirizzo, sarebbe sufficiente il deposito del ricorso presso il giudice competente: lo stesso ricorso andrebbe poi notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione della udienza di comparizione, entro il termine che saraa stabilito dal giudice(v. Cass., sent. n. 1716 del 1975, cit.).

In senso contrario, si ee invocato il principio, sostenuto anche in dottrina, secondo il quale nei casi in cui llatto introduttivo di un giudizio contenzioso ee costituito dal ricorso, per la instaurazione del rapporto processuale ee sufficiente il deposito di tale atto nella cancelleria (v. Cass., sent. n. 2081 del 1988, cit.). In tale prospettiva, si ee osservato che, ricollegando la instaurazione del rapporto processuale alla notifica del ricorso, llinammissibilitaa della impugnazione prescinderebbe dalllattivitaa del ricorrente e dipenderebbe dalla tempestiva emanazione del provvedimento giudiziale di fissazione dellludienza di comparizione e di assegnazione del termine per la notificazione del relativo decreto alla controparte, in quanto, nel caso di ritardata pronuncia del provvedimento, sarebbe difficile, se non impossibile, per il ricorrente effettuare la notifica nel termine di trenta giorni. E nell’ipotesi, poi, di deposito del ricorso in cancelleria nelllultimo giorno previsto dalla legge, la inammissibilitaa dello stesso costituirebbe la regola, essendo improbabile che la notificazione possa essere eseguita entro il termine di decadenza, salvo che La emanazione del provvedimento da parte del giudice sia immediata e ad essa segua la notifica ad horas del ricorso e del decreto.

3.4. – In senso contrario alla tesi secondo la quale il termine ricorso sarebbe stato utilizzato, nelllart. 1137 cod. civ., nel suo significato tecnico, si potrebbe osservare che le norme con le quali il legislatore ha inteso stabilire una deroga al principio generale previsto dalllart. 163 cod. proc. civ. – secondo il quale la domanda si propone con citazione – sono formulate in modo differente (v. artt. 703, 706 e 712 cod. proc. civ.), precisandosi in esse espressamente che la domandaa viene proposta con ricorso e indicandosi il giudice competente. In tali procedimenti, poi, il giudice competente o il presidente del tribunale, ove non ritenga di emettere provvedimenti immediati, fissa il termine per la comparizione delle parti davanti a see (artt. 690 e 706 cod. proc. civ.) o davanti al giudice istruttore (art. 713 cod. proc. civ.) e per la notifica del ricorso e del relativo decreto; mentre di una tale attivitaa non vi ee menzione nelllart. 1137 cod. civ.. E’, poi, incontestabile che llatto introduttivo della impugnazione delle delibere in tema di comunione ee la citazione, e un diverso regime in ordine alla impugnativa delle delibere delle assemblee condominiali non potrebbe fondarsi sulla osservazione che per le delibere in materia di comunione non sussisterebbe llesigenza di risolvere sollecitamente le questioni concernenti la gestione del condominio.

In dottrina, si ee altresì osservato che, interpretata letteralmente, la precisazione del legislatore che il ricorso non sospende llesecuzione ee praticamente priva di senso, in quanto un atto depositato dalla cancelleria del giudice, e del quale il destinatario ignora llesistenza, non potrebbe da solo provocare la sospensione della esecutorietaa della deliberazione, mentre la espressione di cui si tratta puoo avere un significato allorchee si interpreti il termine ricorsoo nel senso piuu generico di proposizione delllimpugnazione, mediante la rituale notifica della citazione.

3.5. – Le argomentazioni svolte indurrebbero a ritenere che, con lladozione del termine ricorso nelllart. 1173 cod. civ., il legislatore non abbia inteso prescrivere il mezzo tecnico attraverso il quale deve essere proposta la impugnazione contro le delibere invalide, ma abbia semplicemente voluto garantire la possibilitaa del condomino di rivolgersi alllautoritaa giudiziaria, senza derogare alle forme del giudizio ordinario di cognizione, ricalcando la formulazione del R.D.L. 15 gennaio 1934, n. 56, art. 26, comma 1.

Del resto, secondo alcune pronunce di questa Corte, llimpugnazione delle delibere assembleari puoo essere proposta anche con atto di citazione, purchee lo stesso venga notificato al condominio nel termine indicato dall’art. 1137 cod. civ., con la precisazione che, in tale ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui alla citata disposizione codicistica, occorre tener conto della data di notificazione delllatto introduttivo del giudizio, anzichee di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento della iscrizione a ruolo della causa (v. Cass., sentenze 11 aprile 2006, n. 8440, 30 luglio 2004, n. 14560, 16 febbraio 1938, n. 1662), restando in potere delllamministratore del condominio, in tal caso, chiedere llabbreviazione del termine a comparire di cui alllart. 163 cod. proc. civ., nel caso in cui sia stato fissato un termine eccessivo.

In senso contrario, si ee osservato in dottrina che, se ee vero che non vi sono motivi ostativi alla sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, nelllipotesi di proposizione del giudizio mediante citazione ove sia previsto il ricorso, è altrettanto vero che la convalida delllatto nullo può ritenersi operante solo nel momento in cui questo produca la medesima situazione processuale propria delllatto valido cui viene equiparato, e cioè, nella specie, con il deposito della citazione in cancelleria, che determina lleffetto proprio del ricorso. Ne conseguirebbe la illogicitaa delllattribuzione alla notificazione della citazione di quella efficacia che la disposizione delllart. 1137 cod. civ. riconnette esclusivamente all’esperimento delllazione giudiziaria, in quanto, di per see, la notificazione non è idonea a determinare la pendenza del giudizio in quelle ipotesi in cui il procedimento debba avere inizio necessariamente con il deposito del ricorso, in armonia con quanto questa Corte ha affermato con riferimento alla ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo pronunciato in controversie di lavoro sia stata introdotta con citazione anzichee con ricorso.

4. – In considerazione dei contrastanti orientamenti espressi da questa Corte sui tema, ed avuto comunque riguardo alla particolare importanza delle questioni di massima sollevate, si ravvisa la opportunitaa della rimessione degli atti al Primo Presidente per lleventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per lleventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Cosii deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2010

 

 

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