Il “ravvedimento operoso” è un istituto che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie.
In base al tipo di violazione commessa, versando l’eventuale imposta dovuta si può usufruire, a seconda dei casi, della riduzione o dell’annullamento delle sanzioni.
La regolarizzazione avviene proprio con il pagamento (anche non contestuale):
 delle somme dovute a titolo di imposta;
 della sanzione amministrativa (comunque ridotta);
 degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo.
ATTENZIONE
Non si può ricorrere al ravvedimento operoso se la violazione è stata già contestata dall’ufficio e, comunque, quando siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.
TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
La violazione relativa all’omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:
 entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che vengano versate sia l’imposta dovuta che la sanzione ridotta del 15 per cento (1/8 di 120 per cento) dell’imposta dovuta o dell’imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l’interessato
presenti l’atto per la registrazione;
 entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché vengano versate sia l’imposta dovuta che la sanzione ridotta del 24 per cento (1/5 di 120%) dell’imposta dovuta o dell’imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione.
TARDIVO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d’imposta dovuto, ad esempio, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all’imposta non pagata:
 una sanzione del 3,75 per cento dell’imposta dovuta (1/8 del 30 per cento) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
 una sanzione del 6 per cento dell’imposta dovuta (1/5 del 30 per cento) se eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.

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