La questione ormai è nota e riguarda la natura delle obbligazioni condominiali. Nel caso in cui il condominio risulti insolvente, ciascun condòmino può essere chiamato a rispondere per l’intera obbligazione (solidarietà) oppure soltanto in ragione della propria quota millesimale (parziarietà)?

Le Sezioni Unite, con la Sentenza 9148/08 che è stata oggetto di molte critiche, sono intervenute nel 2008 per cercare di dirimere i contrasti giurisprudenziali insorti facendo proprio il principio della parziarietà. Per la Suprema Corte, infatti, presupposto della solidarietà sarebbe la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma anche della indivisibilità della prestazione comune; quindi, essendo sempre divisibile il pagamento di una somma di denaro, la obbligazione condominiale sarebbe intrinsecamente parziaria.

Orbene,sostenendo che “La responsabilità dei condòmini per le obbligazioni assunte dal condominio ha natura solidale per cui ogni condomino è tenuto verso i terzi all’adempimento per l’intero della prestazione dovuta, liberando con l’adempimento tutti gli altri condòmini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso” la Corte di Appello di Roma sembra essere di tutt’altro avviso.

 

Sentenza Corte d’Appello di Roma n°2729 del 23.06.2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI ROMA

 

QUARTA SEZIONE CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe M. Zezza – Presidente –

Dott. Giuseppe Miceli – Consigliere est. –

Dott. Maria Teresa Mirra – Consigliere –

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5160 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi nell’anno 2003 posta in deliberazione alla udienza collegiale del 29.1.2009

 

TRA

 

Ed.Co. s.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore Mo.Ma., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio del suoi procuratori avv. En.Tr. e Al.Tr. che la rappresentano e difendono in virtù di delega a margine dell’atto di appello.

 

Appellante

 

E

 

Ca.An., elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dei suoi procuratori avv. Ma.Co. e Ca.Cu. che lo rappresentano e difendono in virtù di delega a margine della comparsa di risposta

 

Appellato

 

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c..

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, la Ed.Co. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il precetto di pagamento intimato da Ca.An. nei confronti del Condominio di via Due Ponti n. 237/A in Roma e della Ed.Co. s.r.l. in solido per la somma di Lire 15.394.609, a seguito della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 8452 del 14.3.2000 che aveva condannato il Condominio, di cui era partecipe la società appellante quale proprietaria di varie unità immobiliari, al pagamento della somma di Lire 8.854.262, oltre le spese di lite ed accessori, in favore di Ca.An. a titolo di rimborso spese anticipate dal Ca. quale ex amministratore del Condominio predetto.

 

La società intimata contestava di essere tenuta in solido con il Condominio al pagamento della somma precettata, assumendo di essere tenuta al pagamento in proporzione dei millesimi di proprietà di propria spettanza.

 

Si costituiva Ca.An. chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto da qualificarsi ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, il rigetto perché infondata.

 

Con sentenza n. 20981 emessa in data 23/5/2002 il Tribunale di Roma, sezione IV, ha rigettato l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali.

 

Avverso la predetta sentenza la Ed.Co. s.r.l. proponeva appello sulla base di due motivi.

 

Instauratosi il contraddittorio, Ca.An. chiedeva il rigetto dell’appello perché infondato.

 

Alla udienza del 29.1.2009 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate in epigrafe.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione la società appellante deduce che, nella fattispecie, trattandosi di somme che il Ca., quale ex amministratore condominiale, avrebbe anticipato per conto del Condominio per spese condominali, non sussiste l’obbligo solidale dei singoli condomini in quanto le obbligazioni assunte per cose, servizi e impianti comuni non vincolano in solido i condomini che rispondono unicamente per la propria parte nei limiti fissati dall’art. 1123 c.c.. Ne consegue, sostiene l’appellante, che la richiesta di rimborso delle spese anticipate dall’amministratore cessato dalla carica avrebbe dovuto essere avanzata non solo nei confronti del nuovo amministratore ma anche cumulativamente nei confronti dei singoli condomini inadempienti all’obbligo di pagare la propria quota e non già nei confronti di uno dei condomini non sussistendo il vincolo solidale.

 

Aggiunge l’appellante che il Ca., quale ex amministratore del Condominio, non può equipararsi a tutti gli effetti ad un qualunque terzo creditore rispetto al Condominio in quanto l’amministrazione del condominio configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela degli interessi individuali dei condomini ed assimilabile al mandato senza rappresentanza. Il motivo è infondato.

 

Osserva la Corte che la questione che propone l’appellante è, ancora una volta, l’annosa questione delle obbligazioni solidali, e specificatamente alla solidarietà passiva, con riferimento ai rapporti obbligatoli nei condomini.

 

Secondo un orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza, condiviso da questa Corte, la responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal Condominio ha natura solidale per cui ogni condomino è tenuto verso i terzi all’adempimento per l’intero della prestazione dovuta, liberando con l’adempimento tutti gli altri condomini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso. Non ignora, però, la Corte che secondo un recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha fatto proprio il minoritario indirizzo giurisprudenziale, nel caso di obbligazione avente ad oggetto somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio di parziarietà per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, (vedi Cass. Sez. Un. n. 9148 del 8.4.2008).

 

La Suprema Corte a conclusione di una articolata argomentazione sostiene: “Riepilogando, ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma anche della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest’ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parzialità della obbligazione prevale”.

 

Dunque la Corte Suprema nel caso di pluralità di soggetti debitori individua nel requisito della “indivisibilità” della prestazione comune l’elemento di distinzione fra adempimento parziale pro quota (obbligazione parziaria) e adempimento per l’intero (obbligazione solidale).

 

Il principio elaborato dal Giudice di legittimità non appare condivisibile. Osserva la Corte che se l’oggetto dell’obbligazione è una prestazione avente il carattere della “indivisibilità”, l’adempimento della obbligazione, in considerazione della oggettiva indivisibilità della prestazione, non può essere eseguita, in caso di pluralità di debitori, in parte da un debitore e in parte da un altro debitore: ne consegue che il creditore, nel caso di obbligazione con prestazione indivisibile, può validamente richiedere l’adempimento della intera obbligazione l indifferentemente ad uno solo dei debitori, secondo la previsione dell’art. 1317 del codice civile.

 

Come è di tutta evidenza il requisito di “indivisibilità” della prestazione va relazionato alla natura stessa della prestazione e prescinde dalla pluralità di debitori e non costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all’intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota).

 

Va aggiunto che l’art. 1292 c.c. non indica affatto la “indivisibilità” della prestazione come un requisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l’obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile. L’art. 1292 c.c. identifica l’obbligazione solidale passiva (che è quella che qui interessa) nella esistenza di una pluralità di soggetti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori.

 

Riepilogando, l’obbligazione solidale non si identifica con l’obbligazione indivisibile e la “indivisibilità” della prestazione non è un requisito della prestazione solidale (art. 1292 c.c.), ma della obbligazione indivisibile (art. 1316 c.c.).

 

Quando l’obbligazione è divisibile, come ad esempio il pagamento di una somma di denaro, e vi è una pluralità di debitori si possono allora determinare due diverse situazioni relazionate all’adempimento della prestazione:

 

1) il creditore potrebbe pretendere dai diversi debitori solo la parte di prestazione che ad essi compete (ed è il caso della c.d. obbligazione parziaria prevista dall’art. 1314 c.c.);

 

2) il creditore potrebbe pretendere da ciascun debitore l’intera prestazione (ed è il caso della obbligazione solidale di cui all’art. 1292 c.c.).

 

Caratteristica della obbligazione solidale rispetto alla obbligazione parziaria è il fatto che il debitore può essere “costretto”, come efficacemente dice l’art. 1292 c.c. (“ciascuno (debitore) può essere costretto all’adempimento per la totalità”), a pagare l’intero debito.

 

La regola per stabilire se, nel caso di più debitori, c’è una obbligazione solidale o parziaria è stabilita in modo chiaro e inequivoco dall’art. 1294 c.c.: i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

 

La solidarietà appare, dunque, essere la regola.

 

Al riguardo si parla di “ed. presunzione di solidarietà” e si usa dire che “la solidarietà si presume”; a ben vedere però non si tratta di una presunzione, ma di una chiara e precisa disciplina imposta da una norma dispositiva.

 

La ratio di tale disciplina è da ricercasi nella comunione di interessi che assai di frequente lega una pluralità di soggetti,debitori verso il creditore e che ha indotto il legislatore (come si evince dalla relazione al codice attuale) ad abbandonare il regime dell’abrogato codice, in cui la obbligazione in solido doveva essere espressamente voluta dalle parti o prevista dalla legge, ed optare per la tutela dell’interesse del creditore il quale, ai sensi dell’art. 1294 c.c., dispone della facoltà di agire nei confronti di uno solo dei debitori da lui prescelto.

 

In base a questa regola di solidarietà i comproprietari di una cosa per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune sono sempre debitori solidali.

 

Ne consegue che il credito vantato dall’amministratore del condominio non più in carica per le somme da lui anticipate per la amministrazione e manutenzione del bene condominiale nell’interesse comune di tutti i condomini non si sottrae al principio generale di solidarietà. Va aggiunto che il principio della ripartizione proporzionale fra i condomini delle spese ex art. 1223 si limita, come si evince dal dettato normativo, a ripartire tra i condomini l’onere delle spese condominiali all’interno del condominio stesso e non ha alcuna valenza verso i terzi creditori del condominio.

 

Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere inammissibile la eccezione di inesistenza e la invalidità della sentenza n. 8452/2000 del Tribunale civile di Roma per mancanza della declaratoria di condanna. Il motivo è infondato.

 

Osserva la Corte che sulla eccezione il Tribunale si è, in ogni caso, espresso ritenendola infondata in quanto la omissione contestata (nel dispositivo non c’è la parola “condanna”) non ha privato di certezza la statuizione di condanna della sentenza n. 8452/2000. La Corte ritiene, condividendo le argomentazione del primo giudice, che effettivamente dalla lettura integrale della sentenza, parte motiva e dispositiva, emerge con chiarezza che la statuizione di condanna è contenuta nella sentenza e che la omessa dicitura della parola “condanna” fra le parole “opposto” e “condominio” nella frase del dispositivo “previa revoca del decreto ing. opposto condominio al pagamento in favore dell’opponente An.Ca. della somma di Lire 8.854.265 per i titoli di cui sopra” è frutto di un mero errore di dattilografia. Per le considerazioni sopra svolte va rigettato l’appello proposto dalla Ed.Co. s.r.l. avverso la sentenza n. 20981 emessa in data 23.5.2002 dal Tribunale di Roma, sezione IV.

 

Ricorrono giusti motivi stante la contrastante giurisprudenza sulla questione di diritto oggetto della controversia per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l’appello proposto dalla Ed.Co. s.r.l. avverso la sentenza n. 20981 emessa in data 23.5.2002 dal Tribunale di Roma, sezione IV.

 

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

 

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.

 

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2010.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *