Tribunale di Foligno, 13.11.2010

IN NOME OME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE DISTACCATA DI FOLIGNO

Il Tribunale civile di Perugia – sezione di Foligno – in persona della d.ssa O. Paini, ha pronunciato in data 11/11/10 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.9755/06 R.G.A.C.

TRA

B. G. e B. M., rappresentati e difesi dall’Avv. Paola Marchionni ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Foligno, Via C. Piccolpasso n.4/A, come da procura a margine dell’atto di citazione – ATTORI –

E

Condominio Via (omissis), in persona dell’amministratore pro -tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia Tomassoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sito in Foligno, Via Maestà di Donati n.4, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTI –

NONCHÈ

M. A., V. L., C. D. e N. M., rappresentati e difesi dall’Avv. Marco F. Angeletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Foligno, Piazza Matteotti n.29, come da procura a margine della memoria di costituzione – INTERVENIENTE –

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 20/9/06 B. G. e B. M., nudi proprietari di un appartamento sito nel condominio di Via (omissis) a Foligno, premettevano anzitutto che tale condominio era già stato interessato da una sentenza emessa in data 22/11/91 dal Tribunale di Perugia nella quale era stato accertato che il regolamento condominiale vietava l’uso del cortile comune come parcheggio ma vietava anche semplici occupazioni temporanee dello stesso, di talché doveva ritenersi del tutto inibita la collocazione di autovetture in tale spazio. Affermavano ancora i ricorrenti che, nonostante tale sentenza fosse poi passata in giudicato, con delibera condominiale in data 16/2/05 l’assemblea aveva invece espressamente consentito l’utilizzo di tale cortile a fini di sosta delle auto anche se “per urgenze e per breve periodo di tempo”. I ricorrenti deducevano, anzitutto la nullità di tale delibera in quanto in contrasto con il regolamento condominiale (così come interpretato dal Tribunale) e modificativa, con la semplice maggioranza prevista in materia di ordinaria amministrazione, della destinazione d’uso del cortile comune; evidenziavano, poi, i B. che la sosta, pur breve, dei veicoli era in ogni caso pregiudizievole in quanto fonte dì rumore e di immissioni derivanti dai tubi di scappamento. Concludevano pertanto chiedendo dichiararsi la nullità della predetta delibera, con vittoria di spese.

 

Si costituiva il condominio convenuto eccependo preliminarmente l’intervenuta decadenza dei ricorrenti, ex art.1137 c.c., dal diritto di impugnazione delle delibere annullabili non trattandosi di delibera nulla in quanto non avente oggetto illecito o impossibile e non incidente sui diritti individuali dei condomini; eccepiva, ancora, il condominio il difetto di legittimazione attiva dei B. poiché il diritto di voto nella citata delibera, e quindi l’eventuale titolarità della relativa impugnativa, spettava all’usufruttuaria del loro appartamento (presente all’assemblea e non dissenziente) e non ai nudi proprietari. Rilevava poi il convenuto l’assenza di contrasto tra il contenuto della sentenza del Tribunale di Perugia e l’oggetto della delibera che non aveva trasformato il cortile in un parcheggio, avendo solo autorizzato soste brevi od urgenti, ciò che rappresentava una decisione di ordinaria amministrazione che di certo non richiedeva l’unanimità dei partecipanti all’assemblea. Chiedeva pertanto il condominio il rigetto della domanda dei B., con vittoria di spese.

 

Intervenivano poi in giudizio i condomini M. A., V. L., F. L. (quest’ultima ha in seguito rinunciato al giudizio), C. D. e N. M. aderendo in buona sostanza a tutte le difese già illustrate dal condominio e chiedendo pertanto il rigetto della domanda introduttiva con vittoria di spese.

 

Con ordinanza in data il Giudice rigettava tutte le istanze di prova orale, disponendo che la causa venisse quindi decisa sulla base della documentazione in atti.

 

Infine all’udienza del 27/2/09 il procedimento veniva trattenuto decisione con concessione alle parti dei termini di cui all’art.190 c.p.c.

 

Motivi della decisione

Va preliminarmente chiarita la portata della delibera condominiale in data 16/2/05: trattasi di una delibera in parte modificativa del regolamento condominiale in materia di uso delle parti comuni dell’edificio, in questo caso del cortile. La natura modificativa del regolamento non appare revocabile in dubbio posto che nella sentenza in data 22/11/91 del Tribunale di Perugia era stato chiaramente accertato che il cortile non poteva essere occupato con cose mobili di ogni genere nemmeno temporaneamente, ciò che era stato invece consentito (seppure per soste brevi od urgenti) con la delibera in questione. Nella medesima però non era stata in alcun modo alterata la misura del godimento dei vari condomini in relazione al cortile né uno o alcuni di essi erano stati esclusi dal relativo godimento: e, in assenza di ogni alterazione della misura del godimento delle cose comuni tra i vari condomini (con pregiudizio di alcuni e vantaggio di altri), la delibera non può ritenersi incidente su diritti individuali.

 

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che tali principi rimangono fermi anche in caso di regolamento c.d. contrattuale: cfr. Cass.civ., sez.II, 29/12/04 n.24164 secondo cui “Il regolamento di condominio, ove si limiti a dettare norme che disciplinano l’uso e le modalità di godimento delle cose comuni, la ripartizione delle spese relative e la tutela dell’edificio, contempla una materia che rimane nell’ambito dell’organizzazione della vita interna del condominio, la quale bene può essere modificata dall’organo cui quel potere di organizzazione è devoluto, vale a dire dalla assemblea dei condomini con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del c.c., sia se trattasi di regolamento predisposto dal proprietario o costruttore dello stabile e accettato di volta in volta dai successivi acquirenti degli appartamenti venduti (cosiddetto regolamento contrattuale), sia se trattasi di regolamento formato dall’assemblea dei condomini. Diversamente, ove il regolamento non si limita alla disciplina dell’uso delle cose comuni in conformità dei diritti spettanti ai singoli condomini, ma pone norme che, incidendo sui singoli diritti, si risolvono in un’alterazione a vantaggio di alcuni dei partecipanti e in pregiudizio degli altri, della misura del godimento che ciascun condomino ha in ragione della propria quota, in tale caso nessuna modificazione può essere ammessa senza il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio”.

 

Orbene nella specie si era trattato solo di una modifica delle modalità d’uso del cortile, materia certamente di ordinaria amministrazione; peraltro non era stata nemmeno modificata la destinazione d’uso del cortile, non essendo lo stesso stato in alcun modo destinato a parcheggio ma essendo solo state ivi consentite brevi od urgenti soste: di qui la possibilità di modificare in parte il regolamento (così come accertato nella sentenza del Tribunale di Perugia) con le maggioranze di cui all’art.1136 c.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, sezione di Foligno, in persona della d.ssa Ombretta Paini, così provvede:

 

– rigetta la domanda proposta da B. G. e B. M.;

 

– condanna questi ultimi alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controparti che si liquidano in complessivi Euro 2750,00 (di cui Euro per spese, Euro 1350,00 per diritti ed Euro 1400,00 per onoarari) per ciascuna controparte, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge e borsuali forfetari pari al 12,5%.

Foligno, 11/11/10

Depositata in data 16 novembre 2010

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