l’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni dimpostanella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rateannuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione,diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti
Si tratta di riduzioni dallIrpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dallIres (Impostasul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energeticadegli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
■ il miglioramento termico delledificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,pavimenti);
■ linstallazione di pannelli solari;
■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.I limiti dimporto sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento,come indicato nella seguente tabella:
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione dilavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, aifini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazionifruite negli anni precedenti.In ogni caso, come tutte le detrazioni dimposta, lagevolazione è ammessa entro il limiteche trova capienza nellimposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza,la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unitàimmobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale,anche se rurali, compresi quelli strumentali (per lattività dimpresa o professionale). Laprova dellesistenza delledificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dallarichiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dellIci, se dovuta.Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dellimmobile. Lesclusionedegli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa disettore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettatia prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatichee della tipologia.In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentinospecifiche caratteristiche quali, ad esempio:1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dellintervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dellunità immobiliare,con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamentecon la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddetteunità;3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere allincentivosolo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ailavori di ampliamento.In caso di ristrutturazione senza demolizione dellesistente e ampliamento la detrazionespetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In questultimo caso, comunque, lagevolazionenon può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale delledificio,considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primariaannua riferita allintero edificio, comprensivo, pertanto, anche dellampliamento.Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristichetecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti(pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al serviziodellintero edificio, la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte dispesa riferita allampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile alledificioesistente.