IN COSA CONSISTE

l’’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’impostanella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rateannuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione,diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Impostasul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energeticadegli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

■ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,pavimenti);

■ l’installazione di pannelli solari;

■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento,come indicato nella seguente tabella:

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione dilavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, aifini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazionifruite negli anni precedenti.In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limiteche trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza,la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unitàimmobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale,anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Laprova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dallarichiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusionedegli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa disettore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettatia prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatichee della tipologia.In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentinospecifiche caratteristiche quali, ad esempio:1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare,con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamentecon la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddetteunità;3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivosolo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ailavori di ampliamento.In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazionespetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazionenon può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio,considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primariaannua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristichetecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti(pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al serviziodell’intero edificio, la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte dispesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificioesistente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *