La responsabilità a norma dell’art. 2051 c.c. per i danni derivati dall’immobile concesso in locazione è di regola ipotizzabile a carico del solo conduttore salvo che l’evento dannoso non sia in qualche modo collegabile con la titolarità giuridica del bene.

 Tribunale  Catanzaro  sez. II, 05 aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZAROSECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.

Francesco Agnino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4500 del ruolo

generale dell’anno 2007, vertente

TRA

S.F., elettivamente domiciliata in Castrolibero alla via delle

Mimose 3, presso lo studio dell’Avv. Antonio Luzzi che la

rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione

Attrice –

E

Regione Calabria, in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Catanzaro, al viale de Filippis n. 280,

presso la sede dell’Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa in

giudizio dall’avv. Dianora de Nobili, giusta procura generale alle

liti rilasciata in data 16 maggio 2005 (Rep. n. 122.525 del notaio

Rocco Guglielmo) e decreto dirigenziale del 9 luglio 2008 n. 1274;

Convenuta –

avente per oggetto: risarcimento dei danni.

CONCLUSIONI: All’udienza del 5 aprile 2011 le parti precisavano come

in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, S.F. conveniva la Regione Calabria, innanzi a questo Tribunale ed esponeva che: il 25 agosto 2006, mentre passeggiava lungo la strada comune di Camigliatello Silano si poggiava ad una staccionata in legno posta a delimitazione della strada; a causa della cattiva manutenzione della staccionata, la stessa cadeva lungo l’intercapedine esistente tra la strada e l’immobile adibito a Casa del Forestiero; a seguito della caduta, riportava numerose lesioni personali che rendevano necessario il suo immediato ricovero ospedaliero; il successivo 31 agosto inoltrava al Comune di Spezzano della Sila richiesta di risarcimento danni; il 2 marzo 2007, il Comune Spezzano della Sila informava l’attrice che la Casa del Forestiero, ove era avvenuto il sinistro, era di proprietà della Regione; l’8 marzo 2007 inoltrava richiesta di risarcimento danni alla Regione Calabria. Tutto ciò premesso chiedeva la condanna della Regione Calabria al pagamento della somma di euro 7.000,00, dovendosi imputare ex art. 2051 c.c. alla convenuta la responsabilità per i danni subiti da parte attrice, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore.

Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che con delibera di giunta del 18 aprile 1994 n. 610 l’immobile denominato Casa del Forestiero era stato concesso in comodato all’APT di Cosenza, immobile che era poi successivamente dato in comodato alla Associazione Nuova Proloco, di modo che dal 1994 esso convenuto non ha la detenzione e custodia dell’immobile in questione; nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze.

Con ordinanza del 25 maggio 2010 la causa era rinviata alla udienza del 31 marzo 2011 per decidere sulla questione della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dalla regione Calabria.

Alla odierna udienza, le parti dopo aver discusso oralmente, la causa era trattenuta in decisione.

L’eccezione sollevata da parte convenuta merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Com’è noto, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).

Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito,da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex pluribus Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819).

La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell’azione, una condizione per ottenere cioè dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l’accertamento in concreto se l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997, n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 377).

In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda – come appunto avvenuto nella fattispecie in esame – di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.

Ciò premesso, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita dall’art. 2051 c.c., si fonda, secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.

In proposito, la Suprema Corte ha, con la sentenza n. 1948 del 10 febbraio 2003, affermato, con riferimento alla menzionata norma codicistica, che responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, precisando che: custode è chi abbia l’effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa.

In altri termini, per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c. custode della cosa è chi ha l’effettivo potere materiale su di essa (Cass., 7 luglio 2010, n. 16029).

Invero, dalla lettura degli atti affoliati al fascicolo di parte convenuta emerge in maniera lapalissiana come il compendio denominato Casa del Forestiero è stato concesso in comodato alla APT di Cosenza che si era assunta le spese di manutenzione e riparazione dell’immobile (v. contratto del 12 settembre 1994, ed in particolare l’art. 5), bene che poi è stato successivamente concesso in comodato alla Nuova Pro Loco di Camigliatello Silano, comodatario che si era obbligato a conservare i locali oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia con assunzione della spese per l’ordinaria manutenzione (v. punti 4 e 5 del contratto del 6 dicembre 2002).

Sul punto va ricordato l’insegnamento giurisprudenziale per cui la locazione (per l’assimilazione ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. della locazione al contratto di comodato, v. Cass., 9 febbraio 2004, n. 2422) comporta il passaggio al conduttore della custodia dell’immobile locato, con la conseguenza che la responsabilità per i danni derivati da tale immobile a norma dell’art. 2051 c.c. è di regola ipotizzabile a carico del solo conduttore (cfr. Cass. Sez. III n. 10599 del 09/10/1991), salvo che l’evento dannoso non sia in qualche modo collegabile con la titolarità giuridica del bene (per esempio, ove si tratti di danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati di un immobile, delle quali il proprietario conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia, cfr. Cass. Sez. III n. 16231 del 03/08/2005).

Ebbene, nel caso di specie le previsioni contrattuali sopra trascritti escludono recisamente la piena disponibilità materiale e giuridica del compendio denominato Casa del Forestiero in capo alla Regione Calabria: per effetto della concessione in comodato dell’immobile a terzi, parte convenuta non aveva il possesso dell’immobile stesso (v. missiva del 14 marzo 2006 con la quale la Regione Calabria invitava il comodatario a procedere alla riconsegna), di modo che solo il comodatario aveva la custodia dell’immobile presso il quale si è verificato il sinistro, unico soggetto che si trovava nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.

In altri termini, era il solo comodatario – per effetto delle obbligazioni contrattualmente assunte e prima richiamate – titolare del potere di governo della res, e cioè del potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (da ultimo e per tutte, cfr. Cass. n. 7403/2007).

In conclusione è possibile affermare che il potere di fatto sul compendio denominato Casa del Forestiero è stato trasferito unicamente in capo al comodatario, con l’obbligo di manutenzione, controllo e vigilanza e, pertanto, solo il comodatario può essere chiamato a rispondere dei danni occorsi all’attrice e non già la regione Calabria.

Ne consegue che la domanda proposta dalla Spinelli nei confronti della Regione Calabria va quindi rigettata.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:

Rigetta la domanda proposta da S.F. nei confronti della Regione Calabria;

Condanna S.F. a rifondere alla Regione Calabria, in persona del presidente pro tempore, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1465,00 per onorari ed euro 693,00 per diritto, oltre spese generali, IVA, CPA.

Così deciso in Catanzaro, 5 aprile 2011

Il Giudice

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