Il condomino non può sottrarsi dal contribuire a determinate spese sul presupposto, errato, di non fare uso di quel determinato bene, o servizio comune, ovvero di farne un uso minore, poiché l’uso di cui parla il legislatore all’art. 1123, comma secondo, c.c., nella parte in cui prevede, in caso di utilizzo differente di un bene, la ripartizione in misura proporzionale all’uso che ciascuno può farne, non è quello personale e soggettivo del singolo condomino in relazione al proprio stile di vita, bensì quello riferito ad una minore possibilità di fruizione del bene comune per ragioni strutturali dello stabile condominiale indipendenti dalla volontà del soggetto. Nella fattispecie, rilevato che la quasi totalità dei lavori eseguiti hanno riguardato parti comuni dell’edificio o, comunque, zone utilizzabili ed accessibili, in eguale maniera, a tutti condomini, deve ritenersi corretta l’applicazione, ai fini della ripartizione delle spese che li hanno riguardati, del criterio legale di cui all’art. 1123, comma primo, c.c.

Tribunale di Trento, Sent. 24.09.12 n°832

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.ssa Erica Fiorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 92 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l’anno 2010, promossa
da
dott. Gi.Ra., dott.ssa Or.Bo., dott. Gi.Pa., rappresentati e difesi dall’avv. An.Ra., elettivamente domiciliati nello studio dello stesso in Trento, Via (…), come da mandato a margine dell’atto di citazione di data 7.1.2010
Parte attrice
contro
Condominio Ro., in persona dell’amministratore pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ma.De., elettivamente domiciliato nello studio della stessa in Trento C.so (…), come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di data 27.4.2010
Parte convenuta
In punto: impugnazione di delibera assembleare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, quali proprietari esclusivi di garage siti al piano interrato dell’edificio condominiale, impugnavano il punto 5 dell’O.D.G. della delibera assembleare di data 10.12.2009 del condominio Ro. convenendo in giudizio, avanti codesto Tribunale, il condominio medesimo, in persona dell’amministratore pro tempore, esponendo le conclusioni in epigrafe riportate. Esponevano che la delibera impugnata andava dichiarata annullabile e/o nulla avendo l’assemblea condominiale deliberato criteri di ripartizione delle spese, relative all’installazione di impianti di aerazione nel tunnel garage e di porte taglia fuoco nelle cantine e negli accessi ai due vani scala nonché all’intervento di consolidamento delle pareti delle cantine confinanti con i locali interrati, contrari a quelli legali.
Si costituiva ritualmente il condominio Ro. con comparsa di costituzione e risposta di data (…), contestando integralmente quanto affermato da parte attrice e concludendo per l’integrale rigetto delle domande formulate, attesa la loro infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione del 7.5.2010, il giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva alle stesse i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per i provvedimenti di cui all’art. 183 n. 7 c.p.c. all’udienza del 5.11.2011.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, il giudice non ammetteva le prove orali richieste dalle parti, bensì la CTU, richiesta da parte attrice, a ciò nominando il geom. Am.An. e fissando l’udienza del 4.3.2011 per l’assunzione dell’incarico e per il giuramento. Espletato tale incombente, conclusosi con il deposito dell’elaborato peritale, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all’udienza del 17.2.2012 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni, e, concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta dagli attori è risultata fondata, sia in fatto che in diritto, e va, pertanto, accolta integralmente.
Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione di una delibera assembleare che aveva statuito determinati criteri di attribuzione e ripartizione della spesa circa lavori straordinari da eseguirsi nel tunnel – garage, previsti per l’adeguamento dell’autorimessa alla normativa di prevenzione degli incendi. In particolare tre dei quattro interventi descritti nella delibera, riguardavano, così come affermato dalla stessa parte convenuta, parti comuni dell’edificio mentre il quarto intervento interessava solo i proprietari esclusivi delle cantine.
Per il fatto che l’impugnazione riguarda una decisione assembleare relativa alla determinazione del riparto di spese per opere da eseguirsi su parti comuni, si deve rigettare integralmente l’eccezione preliminare di nullità della costituzione di parte convenuta per difetto della delibera relativa alla resistenza in giudizio, attesa la sua totale infondatezza. Per giurisprudenza consolidata, è noto che, ai sensi dell’art. 1131 c.c., co. 2, la legittimazione dell’amministratore a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei singoli condomini, non incontra limiti dal lato passivo, anche rispetto alle azioni di natura reale rivolte contro il condominio e concernenti le parti comuni dell’edificio, avendo in tali casi l’amministratore il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente nei suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea (cfr., per tutte, Cass. 7544/95; Cass. 12204/97; Cass. 735/95; Cass. Civ. 9093/2007). In ordine al merito, parte attrice contesta la delibera nella parte in cui l’assemblea ha approvato l’attribuzione del riparto delle spese straordinarie relative ai lavori in base alle effettive misure di ogni singolo garage, accollandone la spesa ai singoli proprietari dei predetti locali posti al piano interrato, e tale questione ha trovato soluzione mediante l’espletamento dell’unica prova ammessa, ovvero la CTU, dirimente ai fini del decidere. Quest’ultima, infatti, ha risposto in modo chiaro, puntuale ed esauriente ai quesito postole, teso, previa descrizione dei luoghi, alla individuazione della tipologia e localizzazione degli interventi da eseguire nell’autorimessa individuando le proprietà comuni e/o esclusive su cui si estendono i suddetti interventi.
L’ausiliario del giudicante, a pag. 8 – 9 – 10, ha descritto l’ubicazione dei lavori oggetto degli interventi, riferendo, nelle proprie conclusioni, che sulle parti comuni risultano installate, o in fase di installazione il segnalatore acustico e ottico lampeggiante, l’impianto meccanico ad avviamento automatico con canalizzazione metallica, porte tagliafuoco complete di maniglione antipanico mentre sulle parti di proprietà esclusiva sono poste in opera porte REI in corrispondenza degli accessi ai locali di proprietà esclusiva dagli spazi di manovra comuni ed eseguito un trattamento specifico sul lato interno delle pareti dei vani adiacenti agli spazi di manovra e ai garages ed installato un basculante grigliato rivolto verso lo spazio di manovra e due serramenti grigliati rivolti verso l’esterno.
Pertanto, è evidente a codesto Tribunale che, la quasi totalità dei lavori eseguiti, hanno riguardato parti comuni dell’edificio o, comunque, zone utilizzabili ed accessibili, in eguale maniera, a tutti i condomini, con ciò ritenendo applicabile alla ripartizione delle spese che li hanno riguardati, il criterio legale di cui all’art. 1123 co. 1 c.c., non condividendo, sul punto, l’argomento difensivo di parte convenuta circa l’applicazione, da parte dell’assemblea, del criterio proporzionale di cui all’art. 1123 co. 2 e 3 c.c. A tal riguardo, se è vero che, in alcuni particolari casi, trova applicazione l’art. 1123 co. 2 c.c., per il quale, appunto, in caso di utilizzo differente di un bene, le relative spese sono ripartite in misura proporzionale all’uso che ciascuno può fame, è altrettanto vero che nessun condomino può sottrarsi dal contribuire a determinate spese sul presupposto, errato, di non fare uso di quel bene, o servizio comune, o di farne un uso minore, dato che l’uso di cui parla il legislatore all’art. 1123 co. 2 c.c., non è quello personale e soggettivo del singolo condomino in relazione al proprio stile di vita. La giurisprudenza è intervenuta, diverse volte sull’argomento, ribadendo quanto appena detto e sottolineando come, l’uso di cui parla l’art. 1123 co. 2 c.c., è riferito ad una minore possibilità di fruizione del bene comune per ragioni strutturali dello stabile condominiale indipendenti dalla volontà del soggetto.
A tal riguardo, si deve accertare se una delibera assembleare, deroghi alla disciplina legale circa la determinazione delle parti comuni e/o la ripartizione delle spese secondo criteri diversi da quelli legali. Nel caso de quo, tale ipotesi non è emersa agli atti, risultando rilevante, ai fini dell’applicazione del criterio legale di proporzionalità, la circostanza, documentale, che le opere sono state eseguite su parti comuni a tutti i condomini e la circostanza, fattuale, che tutti i condomini possono accedere al tunnel – spazio di manovra e da qui ai rispettivi appartamenti. Oltre a ciò, si rileva che appare, peraltro, inconferente il richiamo di parte convenuta al criterio di cui all’art. 1123 co. 2 c.c. perché certamente non applicato in sede di approvazione della delibera qui impugnata, atteso che la ripartizione delle stesse non è stata attribuita, comunque, a tutti i condomini, seppur in misura diversa.
Da ultimo, si annoti come per le parti esclusive le spese vadano poste esclusivamente in capo ai rispettivi proprietari.
Pertanto, si ritiene illegittimo il punto 5 della delibera impugnata che va conseguentemente dichiarata nullo.
L’accoglimento integrale della domanda attorea comporta la soccombenza del condominio convenuto al pagamento delle spese di lite, come esposte nel dispositivo, non risultando neppure mitigate atteso che la proposta transattiva formulata da parte attrice sin nella prima udienza di comparizione è stata totalmente rigettata dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– accoglie la domanda attorea dichiarando la nullità della delibera assembleare di data 10.12.2010 con riferimento al punto 5 dell’O.D.G.;
– rigetta l’eccezione preliminare di parte attrice di nullità della costituzione di parte convenuta per difetto della delibera relativa alla resistenza in giudizio, attesa la sua totale infondatezza;
– condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali determinate in complessivi Euro 4.063,87, di cui Euro 363,87 per spese, Euro 1.700,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre al 12,5% per spese generali nonché IVA e CPA. Si pone definitivamente a carico del convenuto il pagamento della CTU o la rifusione all’attore delle medesime.
Così deciso in Trento il 21 settembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2012.

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