Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 3 gennaio 2013, n.72
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello non aveva tenuto conto che le norme di cui all’art. 873 c.c. e segg., sono applicabili nei soli casi in cui venga realizzata un’opera che determini un aumento della cubatura utile ed abitabile, necessitante di apposita concessione edilizia;nella specie si trattava invece di opera accessoria, pertinenza dell’edificio principale già esistente e non ricorreva l’ipotesi di costruzioni frontistanti sicchè dette norme, nella specie, non trovavano applicazione.

2) falsa applicazione dell’art. 90, n. 3, del Regolamento Edilizio del Comune di Acicastello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il giudice di appello aveva considerato l’opera in questione di natura autonoma anzichè pertinenza dell’immobile principale, come ritenuto dall’Ufficio tecnico del Comune che aveva rilasciato, per la relativa esecuzione, una semplice autorizzazione; il giudicante aveva, quindi, applicato erroneamente la normativa del Reg. Edilizio riguardante la costruzione di nuovi immobili;

3) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello qualificato il manufatto in questione come opera principale e non pertinenziale, omettendo di indicare gli elementi a giustificazione della decisione.

Previa riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va, innanzitutto, respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai resistenti per la mancata formulazione dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c.. E’ sufficiente al riguardo rilevare che tale norma, ‘ratione temporis’, non trova applicazione nella specie, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26.7.2005, allorchè non era ancora entrato in vigore il D.Lgs. n. 40 del 2006.

Il ricorso è infondato. La prima e la terza doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono rapportate alle argomentazioni della sentenza impugnata,laddove si afferma che l’obbligo del rispetto della distanza di cinque metri dal confine era conseguente alla consistenza della costruzione realizzata dal P. a confine con una porzione del fondo degli appellanti adibita a vialetto, costruzione di m. 3,45 x 2,20, alta mediamente m.

2,67, rifinita in ogni sua parte con intonaco e pavimentazione, come accertato mediante C.T.U., non contestata sul punto; non rilevava, di conseguenza, l’eventuale funzione pertinenziale della casa o del giardino dell’appellato. Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte che, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi ‘costruzione’ qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze (Cfr. Cass. n. 4277/2011; n. 15972/2011; n. 2228/2001).

Il secondo motivo è inficiato da genericità, posto che non indica la disposizione di edilizia locale che esonererebbe le costruzioni accessorie dal rispetto della distanza prescritta per gli edifici, ma si limita a menzionare l’avvenuta esecuzione dell’opera in base ad autorizzazione anzichè a concessione, circostanza del tutto irrilevante in relazione al diritto del terzo al rispetto delle distanze legali.

Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

Del pari infondato è il ricorso incidentale con cui viene dedotta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione e la violazione dell’art. 1226 c.c., in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni, assumendosi che: a) i fumi e gli odori non prevenivano da un barbecue posto sul lato sud della cucina, ma nel lato sud all’interno di tale vano; b) il vano era di maggiore altezza rispetto al muro di confine; c) nelle conclusioni era stata chiesta la liquidazione del danno, in via equitativa, per l’impossibilità di precisarne l’ammontare.

Orbene, con riferimento al profilo della doglianza sub a), il ricorso non coglie la ‘ratio decidendi’ che ha escluso i danni conseguenti ai fumi ed agli odori in quanto non derivanti dalla realizzazione dell’immobile a distanza inferiore a quella legale,ma costituenti immissioni conseguenti all’uso del barbecue (ex art. 844 c.c.) – Quanto ai danni per la diminuita insolazione del vialetto, la Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza o trascurabilità di danni conseguenti alla maggiore altezza del locale in questione rispetto al muro di cinta, ‘attesa la conformazione dei luoghi ed escluso che l’altezza del vano superi quella massima imposta dal regolamento edilizio’; i ricorrenti, sul punto,si limitano a riproporre la circostanza della maggiore altezza del vano senza cogliere tutte le ragioni poste a fondamento della decisione. Nè è censurato l’argomento che ha escluso ‘in relazione alla reale consistenza dei luoghi, quale ampiamente descritta dal consulente di ufficio,ogni riduzione dell’amenità di essi o della visuale’. Del tutto sussidiario è, peraltro,l’ulteriore argomento della genericità della deduzione dei danni.

Considerato il rigetto di entrambi i ricorsi vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

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