In tema di divisione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto dall’art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo – applicabile anche nell’ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all’art. 1116 cod. civ. – non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall’applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.
CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI – 2 CIVILE, SENTENZA 27 dicembre 2012, n.23930 –
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 13 maggio 2011, ha rigettato l’appello proposto da G.A. e G.M. avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva emesse dal Tribunale di Trani in due giudizi riuniti e volti alla individuazione dei beni caduti nella successione di P.G. e alla loro divisione.
Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la Corte ha rigettato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano censurato l’assegnazione delle quote non tramite sorteggio, ma con attribuzione ad opera del giudice. In proposito, la Corte d’appello ha ritenuto che, pur nella perplessità indotta dalla mancanza di motivazione espressa da parte del Tribunale in ordine alla scelta dell’attribuzione dei beni in luogo del sorteggio, il principio dettato dall’art. 729 cod. civ. a garanzia delle operazioni divisionali da ogni possibile favoritismo non ha carattere assoluto ma solo tendenziale, ed è quindi derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali che possono attenere non solo a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzata e comprovata opportunità. Nella specie, la Corte d’appello, sul presupposto che era incontestato che gli attuali appellanti avessero abitato per tantissimi anni nella casa materna, riteneva la decisione del Tribunale non incongrua alla luce di tale circostanza, presumibilmente tenuta presente e valutata sia pure solo implicitamente, e riteneva quindi il motivo infondato.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorrono G.A. e G.M. con ricorso proposto nei confronti di A.R.I. , in proprio e quale amministratrice di sostegno di St.Ca. , di An.Ad. e S.M. .
Nessun degli intimati ha svolto attività difensiva.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano difetto di motivazione in ordine all’utilizzo del criterio dell’attribuzione dei beni in luogo del sorteggio nello scioglimento della comunione. La Corte d’appello, sostengono i ricorrenti, pur avendo riconosciuto che la scelta del Tribunale di procedere all’attribuzione delle quote di eguale valore in luogo della assegnazione mediante sorteggio, era del tutto priva di motivazione, ha tuttavia condiviso la scelta e ne ha ribadito l’opportunità adducendo una giustificazione del tutto inadeguata, per di più tratta da una allegazione tardiva, in quanto fatta per la prima volta in appello dalla A. , quale quella che essi ricorrenti avevano abitato nella casa materna. Ma, da un lato, questa allegazione non ha formato oggetto di alcuna integrazione probatoria; dall’altro, sarebbe evidente la illogicità del ragionamento della Corte territoriale, che ha preteso si attribuire un significato ex post alla scelta del Tribunale attraverso una deduzione che era stata fatta solo in appello. Pertanto, pur facendo riferimento all’orientamento più permissivo della giurisprudenza di legittimità, la Corte d’appello avrebbe fatto ricorso ad un elemento di valutazione del tutto inidoneo, atteso che non si comprende cosa si sia inteso con casa materna, dal momento che tutti beni oggetto della divisione erano materni.
La Corte d’appello avrebbe poi del tutto omesso di considerare che la dante causa di essi ricorrenti, St.Gi. , era titolare, pro quota, dei beni oggetto di divisione per averli ricevuti per donazione dalla madre P.G. , e che avrebbe quindi potuto effettuare la collazione per imputazione anziché mediante restituzione del bene alla comunione.
Tale circostanza, e solo questa, peraltro introdotta nel giudizio ritualmente e tempestivamente, avrebbe potuto indurre la Corte d’appello a derogare al criterio del sorteggio, procedendo all’attribuzione di quei beni ad essi ricorrenti. Del resto, che questa fosse la loro volontà era reso evidente dal fatto che sia in primo grado che in appello essi avevano chiesto l’attribuzione del bene di (OMISSIS) . Contraddittoriamente, quindi, la Corte d’appello ha utilizzato il criterio soggettivo valorizzando una circostanza che risultava smentita dalle positive conclusioni assunte nel giudizio di divisione.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 729 e 746 cod. civ., rilevando che la Corte d’appello ha derogato al criterio del sorteggio senza addurre giustificazioni di tipo oggettivo che giustificassero la scelta e la deroga; questa, del resto, è sempre possibile quando vi sia l’unanimità dei condividenti o quando il testatore abbia provveduto all’attribuzione dei beni ai sensi dell’art. 733 cod. civ. Deve invece escludersi che il giudice possa derogare al sorteggio attribuendo rilievo ad una presunta volontà delle parti, suscettibile peraltro di essere smentita. In ogni caso, la deroga deve essere adeguatamente motivata; il che non si è verificato nella specie.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 746 cod. civ. in relazione all’art. 729 cod. civ. La Corte d’appello, nel condividere la decisione di primo grado, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 746 cod. civ. presumendo che la collazione debba essere effettuata solo in natura e privando il donatario della possibilità di scelta a lui attribuita dalla legge. Il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, non avrebbero quindi considerato che l’appartamento di via (OMISSIS) era stato dalla de cuius donato alla loro dante causa, la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva espressamente chiesto l’attribuzione a sé del bene, così manifestando, ancorché implicitamente, la volontà di mantenere la proprietà del bene e di effettuare la collazione per imputazione.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia attribuito rilievo ad una circostanza di fatto che solo nella comparsa di costituzione in appello la A. aveva allegato.
Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è fondato.
Occorre premettere che, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che “in tema di divisione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto dall’art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo – applicabile anche nell’ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all’art. 1116 cod. civ. – non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall’applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie, è stata ritenuta legittima l’attribuzione dell’unità immobiliare a favore dei condividenti che vi avevano abitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti che – in quanto destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze – sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi valore economico in caso di attribuzione agli altri condividenti)” (Cass. n. 1091 del 2007).
Il principio posto dall’art. 729 cod. civ., quindi, “non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioni prettamente discrezionali, insindacabili in sede di legittimità salvo che sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, non costituisce una valida ragione la richiesta di alcuni dei condividenti di assegnazione delle quote relativa ad un bene immobile adibito ad attività commerciale, in quanto, in tal caso, aderendo a tale richiesta, da un lato non si raggiungerebbe l’obiettivo dello scioglimento della comunione (dandosi invece luogo ad una nuova, seppur minore comunione), e dall’altro si violerebbe il principio della par condicio dei condividenti, che è alla base del criterio del sorteggio”(Cass. n. 8833 del 2005). In applicazione del medesimo principio, si è in particolare ritenuta esente da censura la deroga in quanto l’assegnazione di una quota piuttosto che l’altra era l’unico strumento per salvaguardare le dimostrate esigenze di assistenza, in ragione delle sue condizioni di salute, di una delle sorelle condividenti, e ciò in assenza di analoga richiesta da parte dell’altro condividente (Cass. n. 9848 del 2005).
Secondo un orientamento più rigoroso, invece, “il criterio dell’estrazione a sorte previsto dall’art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, può essere derogato soltanto in presenza di ragioni oggettive legate alla condizione dei beni quale risulterebbe dall’applicazione della regola del sorteggio, essendo irrilevante al riguardo la volontà presunta delle parti legata a fattori soggettivi. (Nella specie, è stata cassata la decisione impugnata che, nel derogare al criterio dell’estrazione a sorte, aveva attribuito l’immobile al condividente che già vi risiedeva sul rilievo che altrimenti il medesimo avrebbe potuto essere costretto a lasciare l’abitazione)” (Cass. n. 15079 del 2005). In proposito, si è anche rilevato che “in materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l’art. 1115 cod. civ. – secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli – se eredi legittimi sono soltanto i due figli del de cuius, ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell’interesse dell’altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall’art. 729 cod. civ.” (Cass. n. 2394 del 2009).
Dai principi ora richiamati emerge evidente che, pur volendo ammettersi che il giudice possa derogare al sorteggio nell’assegnazione di quote uguali, della propria decisione egli deve dare congrua motivazione. E nella specie, non può ritenersi che la motivazione addotta dalla Corte d’appello, imputando al Tribunale l’avvenuta valutazione di una circostanza di fatto dedotta solo in appello, sia congrua. Non si comprende, invero, il riferimento alla circostanza che i ricorrenti avessero abitato nell’appartamento materno, laddove veniva in discussione la divisione del compendio dei beni della madre, e soprattutto non si comprende perché, nell’ambito di valutazioni soggettive, la Corte d’appello non abbia attribuito rilievo alla richiesta fatta dalla dante causa dei ricorrenti, di attribuzione a sé del bene che le era stato donato dalla madre e che ella conferiva in collazione esprimendo la volontà che questa avvenisse per imputazione.
In sostanza, dalla motivazione della sentenza impugnata, da un lato, emerge la valorizzazione di una mera e tardiva allegazione difensiva della parte cui è stato attribuito dal Tribunale, in assenza di alcuna motivazione, il lotto comprendente l’immobile di via (OMISSIS) ; dall’altro, risulta del tutto omessa la considerazione delle circostanze dedotte dalla dante causa degli odierni ricorrenti, che, se fossero state tenute presenti dalla Corte d’appello, avrebbero potuto indurre ad una diversa e adeguatamente motivata decisione, avendo il giudice del merito, nell’esercizio della discrezionalità riconosciutagli, ritenuto di derogare al criterio del sorteggio.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce.
Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce.