Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 dicembre 2012 – 15 gennaio 2013, n. 1787
Presidente Chieffi – Relatore Tardio
Considerato in fatto
1. Con sentenza del 9 febbraio 2012, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha dichiarato C.A. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., perché, nella qualità di amministratore unico del ristorante – discoteca (omissis) , sito in (omissis) , abusando di strumenti sonori, disturbava le occupazioni e/o il riposo delle persone, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’ha condannato alla pena di Euro duecentosei di ammenda.
1.1. Il Tribunale richiamava gli esiti della istruttoria dibattimentale, valorizzando, in particolare, la deposizione del teste R. , che aveva riferito che la musica ad alto volume proveniente dalla discoteca, distante cento – centocinquanta metri in linea d’aria dalla sua abitazione, non lo faceva dormire e riposare, tanto da aver presentato diversi esposti alle forze dell’ordine; la deposizione del teste Ra. , che aveva affermato che la musica, proveniente dal locale, distante cinquanta – cento metri dalla sua abitazione, era tale da sembrare di averla “nella camera da letto”, si protraeva “fino alla mattina, alle tre le quattro” e “certe volte” rendeva impossibile dormire, e la deposizione del teste L. , che aveva confermato che vi erano stati vari interventi nell’indicato locale a seguito delle telefonate di protesta al 113 per la musica diffusa ad alto volume.
Secondo il Tribunale, anche i testi C. , M. , Ci. e A. , che avevano teso a minimizzare gli eventi anche contraddicendosi con quanto già dichiarato in sede di indagini, avevano comunque confermato l’utilizzazione della musica da parte del locale “(…)” e la sua propagazione.
1.2. La sentenza impugnata, alla stregua di dette emergenze e del consolidato orientamento di questa Corte in merito ai presupposti della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., ne riteneva la sussistenza per essere rimasto accertato in punto di fatto che la musica proveniente dal detto locale superava i limiti di tollerabilità per intensità, durata e ubicazione, ed era, comunque, tale da disturbare, per intensità e diffusione all’esterno, il riposo e le occupazioni di molte persone abitanti nelle case circostanti e distanti anche trecento metri, unitamente alla volontarietà della condotta.
2. L’imputato C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 659 cod. pen., e dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 507 stesso codice.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, limitandosi a fondare la sua decisione su due sole testimonianze delle sette assunte, ha omesso di valutare congruamente le risultanze probatorie e di disporre, eventualmente, accertamenti ulteriori alla luce dei principi affermati da questa Corte, e richiamati, e del rilievo che le emissioni sonore di un locale pubblico possono superare i limiti della normale tollerabilità se conseguenti a un abuso della utilizzazione dei mezzi di esercizio della medesima attività.
Il Tribunale, in tal modo, non solo ha omesso di valutare opportunamente le deposizioni dei testi, che hanno affermato che il locale era adibito a discoteca solo in alcune occasioni e che il volume della musica era alquanto tollerabile, ma ha omesso di disporre accertamenti tecnici fonometrici e di acquisire elementi circa le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice.
Secondo il ricorrente, il Giudice di merito – nell’esame degli elementi sottoposti alla sua analisi – ha adottato una motivazione assolutamente congetturale e una lettura mancante ovvero distorta degli elementi probatori, avendo richiamato solo quelli che potevano con qualche probabilità fondare una decisione di condanna, avulsi da un’attenta e concreta verifica in ordine alla portata e alla conducenza di ciascun elemento, alla luce degli svolti rilievi difensivi.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per l’assoluta carenza motivazionale in ordine alle ragioni della mancata applicazione del minimo della pena e degli invocati benefici di legge.
Considerato in diritto
1. Le censure svolte con il primo e il secondo motivo, che attengono – sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione – all’affermazione della responsabilità penale, sono manifestamente infondate.
1.1. È consolidato orientamento di questa Corte che per la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 659, comma 1, cod. pen., contestata all’imputato e ritenuta in sentenza, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse, e quindi anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata (tra le altre, Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, dep. 06/07/2001, Feletto, Rv. 219987; Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, dep. 14/10/2004, P.G. in proc. Squizzato, Rv. 230643; Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005, dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 233290; Sez, 1 n. 246 del 13/12/2007, dep. 07/01/2008, Guzzi e altro, Rv.238814; Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, dep. 28/02/2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075).
Si è anche osservato che, ai fini della configurabilità dell’indicato reato, l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente, in contrasto con la tutela della tranquillità pubblica costituzionalmente protetta (Sez. 1, n. 3261 del 23/02/1994, dep. 18/03/1994, Floris, Rv. 199107; Sez. 1, n. 5215 del 07/04/1995, dep. 09/05/1995, Silvestre Rv. 201195; Sez. 1, n. 7042 del 27/05/1996, dep. 11/07/1996, Fontana, Rv. 205324; Sez. 1, n. 739 del 04/12/1997, dep. 21/01/1998, P.M. e Tilli, Rv. 209451; Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 250417).
La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che il riferimento ai limiti di rumorosità delle emissioni sonore, fissate per legge, riguarda esclusivamente le situazioni di emissione prodotta da attività professionale, commerciale o imprenditoriale rumorosa, mentre la gestione di un locale bar-discoteca non è di per sé rumorosa, ove svolta con il doveroso rispetto (tra le altre, Sez. 1, n. 11310 del 26/02/2008, dep. 13/03/2008, Fresina, Rv. 239165; Sez. 1, n. 48122 del 03/12/2008, dep. 24/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808; Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, già richiamata), e non rileva ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., poiché il riferimento in esso imposto non è al superamento di un limite di legge, ma a criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio-ambientale.
1.2. Di tali principi, condivisi dal Collegio, ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione il primo Giudice, che, motivatamente richiamate le risultanze probatorie rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali, riportate per sintesi sub 1.1. del “fatto”, e valutata complessivamente la condotta dell’imputato, amministratore unico del ristorante – discoteca (…), ha evidenziato in punto di fatto, adeguatamente e senza illogicità, che i rumori molesti, determinati dal volume alto della musica proveniente dal detto esercizio commerciale fino a notte inoltrata, aveva la caratteristica della diffusività e della obiettiva idoneità a recare disturbo a un numero indeterminato di persone, stante le riferite percezioni dei suoni notturni nelle case di abitazione circostanti e anche distanti trecento metri e le diverse lamentele pervenute al 113, esternate dal teste R. anche attraverso esposti alle forze dell’ordine.
Né il Tribunale ha omesso di valutare, nel suo percorso argomentativo, le deposizioni dei testi, che avevano teso a minimizzare il fatto, valorizzando, con richiami non incongrui alle circostanze fattuali riferite, alle contraddizioni delle dichiarazioni del teste C. e alla contestazione operata dal Pubblico Ministero, la conferma, derivata dalle stesse, della utilizzazione concreta della musica denunciata da parte del locale “(…)” e la sua propagazione all’esterno, e rimarcando il necessario riferimento, nelle valutazioni da compiersi, alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente, senza necessità di ricorrere, in presenza degli elementi probatori acquisiti, a perizie fonometriche, in coerenza con il principio di diritto testualmente riportato.
1.3. In tale contesto argomentativo, giuridicamente corretto e logicamente articolato, sono del tutto infondate le prospettazioni del ricorrente, che oppongono alla ricostruzione della vicenda, alla vantazione della specifica consistenza dei fatti e alla selezione delle prove che il Giudice di merito ha ritenuto rilevanti per enucleare gli elementi significativi per la decisione, censure che – in vista di un diverso risultato in diritto – si risolvono nella richiesta di un’alternativa lettura delle circostanze di fatto e di un riesame delle acquisizioni probatorie anche in punto di completezza, non consentita in sede di indagine di legittimità.
Né il ricorrente, che ha dedotto l’incompatibilità della decisione con altri atti del processo e ha addotto che detti atti sono contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità, ha assolto l’onere di sostenere la validità del suo assunto mediante l’allegazione all’atto di impugnazione degli atti, la cui compiuta valutazione assume essere stata omessa o travisata, o mediante l’integrale trascrizione nell’atto del loro contenuto, dal momento che – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, già elaborato dalle Sezioni civili (da ultimo, Sez. 3, n. 18375 del 07/07/2010, dep. 06/08/2010) e recepito e applicato anche in sede penale con giurisprudenza costante (tra le altre, Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552) – deve ritenersi preclusa a questa Corte la ricerca autonoma e diretta degli atti dei processo.
Né riguardo a tali atti è stato indicato con la necessaria specificità la ragione per la quale gli stessi possano avere l’effetto di inficiare o compromettere in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione, essendo evidente che il controllo del giudice di legittimità sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi “atti del processo” – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento (Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, dep. 03/10/2008, Rizzo, Rv. 241300).
2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo attinente al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla omessa applicazione della pena nel minimo edittale e all’omesso riconoscimento dei benefici di legge, poiché il Tribunale da un lato ha valutato la congruità della pena pecuniaria irrogata, che ha ridotto con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei criteri elencati negli artt. 133 e 133-bis cod. pen., e dall’altro, concessa la non menzione della condanna, ha indicato la ragione, correlata ai termini modesti della pena inflitta, dell’omessa concessione del beneficio della sospensione della pena, non oggetto di specifica critica.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. L’inammissibilità del ricorso preclude, in questa sede, di rilevare il decorso del termine di prescrizione, intervenuto – in relazione alla contravvenzione contestata, soggetta, in presenza di atti interruttivi, al termine quinquennale rimasto sospeso dal 23 al 30 giugno 2011 – in data (25 luglio 2012) successiva alla sentenza di appello.
4.1. Secondo i condivisi principi affermati da questa Corte, se i motivi di ricorso, presentando profili d’inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze, non abbiano consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale d’impugnazione in sede di legittimità, non è possibile, infatti, rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266. e, tra le successive conformi, Sez. 6, n. 5758 del 27/11/2002, dep. 06/02/2003, Laforè e altri, Rv. 223301; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, dep. 22/04/2004, Tricomi, Rv. 228349; Sez. 1, n. 24688 del 04/06/2008, dep. 18/06/2008, Rayyan, Rv. 240594).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – valutato il contenuto dei motivi di ricorso e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma, che si determina, nella misura congrua ed equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.