La società autostrade. dopo la segnalazione della presenza dell’insidia, nella specie un pneumatico, deve compiere il prima possibile tutte le attività necessarie a rimettere la strada in condizioni di sicurezza. In difetto (e l”onere della prova liberatoria di cui ex art. 2051 c.c. grava sulla medesima), è ritenuta responsabile del conseguente sinistro stante il dovere generale di mantenere le massime condizioni di sicurezza per il traffico
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 14 novembre 2012 – 15 gennaio 2013, n. 783
(Presidente Petti – Relatore Lanzillo)
Svolgimento del processo
La s.n.c. T.G.VEL di Sonia Sardi & C. ha convenuto davanti al Tribunale di Genova la s.p.a. Autostrade per l’Italia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente verificatosi il (omissis) , alle ore 17,10 circa, allorché il conducente di un autocarro Renault ATC, di sua proprietà, non ha potuto evitare l’impatto con un pneumatico con cerchione, appartenente ad un mezzo pesante, abbandonato sulla carreggiata da lui percorsa dell’autostrada (omissis). Il conducente ha perso il controllo dell’automezzo, che ha riportato danni per oltre Euro 20.000,00. La convenuta ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto, compensando fra le parti le spese di causa.
La danneggiata ha proposto appello, facendo rilevare fra l’altro che dall’istruttoria svolta è emerso che fin dalle ore 14 di quello stesso giorno la soc. Autostrade era stata avvertita della presenza dell’ostacolo e che anche il conducente di altra autovettura (un cittadino di nazionalità francese) è andato ad urtare contro il pneumatico.
Con sentenza 17 – 18 novembre 2009 n. 1142, notificata il 22 gennaio 2010, la Corte di appello di Genova ha respinto l’appello, ponendo a carico dell’appellante le spese del grado.
Con atto notificato il 1 marzo 2010 TGVEL propone ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello ha ritenuto non dimostrata la colpa della convenuta, adducendo a motivazione il fatto che:
a) nessun testimone estraneo ha confermato le dichiarazioni dei due conducenti coinvolti nel sinistro, dichiarazioni che risultano fra loro contraddittorie, poiché entrambi hanno dichiarato di avere trovato il pneumatico sulla propria corsia di marcia, pur percorrendo corsie diverse;
b) la Polizia stradale, giunta in luogo alle ore 17,30, dopo l’incidente, ha scritto nel rapporto di avere rinvenuto il pneumatico fuori della sede stradale e dietro il new jersey, appoggiato all’ingresso della galleria (…);
c) un testimone (dipendente della soc. Autostrade), ha dichiarato che – a seguito di una prima segnalazione della presenza del pneumatico, avvenuta verso le ore 14 dello stesso giorno del sinistro – è intervenuta in luogo una pattuglia che ha rimosso l’ostacolo, mettendo in sicurezza il tratto autostradale;
d) fino all’ora del sinistro non vi è stata alcuna segnalazione di altri incidenti o blocchi del traffico, il che rende inverosimile il fatto che l’ostacolo non sia stato rimosso; tanto più che la Polizia e gli Ausiliari delle Autostrade pattugliano costantemente, nel corso delle 24 ore, il tratto stradale in oggetto.
1.- Con l’unico motivo la società ricorrente, richiamato il principio di cui all’art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione di responsabilità per il danno da cose in custodia, denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto superata detta presunzione, mettendo in dubbio l’effettivo verificarsi del fatto storico posto a base della domanda risarcitoria, a fronte di molteplici e concordanti elementi in contrario: quali il fatto che la società convenuta non ha contestato che l’ostacolo fosse effettivamente presente; che nel giudizio di primo grado non sono stati ammessi i capitoli di prova da essa dedotti a dimostrazione dell’incidente, “perché non oggetto di contestazione”, mentre sono stati ammessi ed esperiti i capitoli di prova richiesti dalla convenuta a dimostrazione del fatto che la presenza del pneumatico sulla sede stradale le è stata segnalata ad incidente avvenuto; che non è ravvisabile alcuna contraddizione fra le dichiarazioni dei due conducenti, in quanto il pneumatico è oggetto mobile e ben potrebbe essere stato sbalzato da una parte all’altra dell’autostrada; che dal verbale della polizia stradale risulta che l’automobile del cittadino francese procedeva sulla corsia di sorpasso e che l’autocarro della TGVEL è sopraggiunto dopo il primo impatto, urtando il medesimo oggetto; che la Corte di appello ha omesso di esaminare i rilievi della polizia stradale, da cui risulta la presenza di scalfitture con abrasione, impresse dal cerchione in prossimità della galleria (…): il che conferma che l’ostacolo era presente sulla carreggiata al momento del sinistro.
3.- Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che la norma che regola la fattispecie è l’art. 2051 cod. civ. sulla responsabilità per danno da cose in custodia, norma che sta alla base della domanda risarcitoria di TGVEL e delle sue argomentazioni difensive (cfr. Ricorso, pag. 10) e che è applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 26 giugno 2008 n. 15042; Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem. 18 luglio 2011 n. 15720, ed altre).
La responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito che – nelle fattispecie simili a quella in esame – va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione (Cass. civ. Sez. 3, 13 gennaio 2003 n. 298; n. 15042/2008, cit.; n. 20427/2008, cit.; Cass. civ. Sez. 3, 3 aprile 2009 n. 8157, ed altre). L’onere della prova sia del caso fortuito, sia dell’adempimento dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode (nella specie, della s.p.a. Autostrade).
Per poter escludere la responsabilità di quest’ultima la Corte di appello avrebbe dovuto pertanto accertare inequivocabilmente: o L’insussistenza del fatto storico dedotto in giudizio dall’attrice in primo grado (cioè la presenza dell’ostacolo sulla carreggiata); oppure l’assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell’immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l’ingombro.
Nella specie non vi è dubbio che il pneumatico si trovasse effettivamente in luogo ed è stato altresì dimostrato che la sua presenza è stata per la prima volta segnalata alla soc. Autostrade alle ore 14, mentre l’incidente si è verificato dopo le ore 17.
Era onere della società dimostrare di essere intervenuta ad eliminare l’oggetto, tempestivamente e radicalmente, si da mettere definitivamente la strada in condizioni di sicurezza.
La motivazione della Corte d’appello sul punto risulta a dir poco insufficiente e Lacunosa: richiama una testimonianza secondo cui l’autostrada sarebbe stata “rimessa in sicurezza”, dopo la segnalazione delle ore 14, senza che sia stato specificato quali misure concrete siano state adottate allo scopo: in particolare, se il pneumatico sia stato collocato al di fuori della sede stradale, oltre il guardrail o comunque in posizione tale da eliminare ogni rischio che venisse nuovamente ad invadere le corsie di marcia, perché risucchiato dall’urto di qualche automezzo di passaggio, o dallo spostamento d’aria provocato dal traffico pesante.
La testimonianza è sul punto generica e non significativa, a fronte del fatto che alle ore 17 – tre ore dopo la prima segnalazione – ancora due conducenti incrociavano il pneumatico sul loro percorso ed uno di essi usciva di strada riportando danni gravi.
Né appare giustificato l’addebito di contraddittorietà alle dichiarazioni di questi, in mancanza di una precisa ricostruzione della dinamica dell’incidente, che permettesse di accertare se i due automezzi siano sopraggiunti contemporaneamente, in posizione tale da non poter investire entrambi l’oggetto, o se un primo impatto abbia proiettato il pneumatico sulla corsia percorsa dal secondo mezzo.
Neppure è rilevante il fatto che, dopo l’incidente, la Polizia stradale abbia trovato il pneumatico oltre il new jersey, dovendosi accertare quale fosse la situazione precedente ad esso.
La sentenza ha altresì omesso di tenere conto del verbale della polizia stradale, nella parte in cui ha rilevato abrasioni sul fondo stradale, riferibili al corpo estraneo venutosi a trovare sulla corsia di marcia.
In definitiva, la motivazione della Corte di appello fondata, in sostanza, sulla sola, generica deposizione di un teste, dipendente dell’autostrada e non recatosi personalmente in luogo – è insufficiente a giustificare la convinzione che la s.p.a. Autostrade, a cui ne incombeva l’onere, abbia effettivamente offerto la prova liberatoria di cui all’art. 2051 cod. civ., cioè la prova certa e inequivocabile di avere compiuto, dopo la segnalazione della presenza del pneumatico e prima del verificarsi dell’incidente – tutte le attività necessarie a rimettere la strada in condizioni di sicurezza, a fronte del fatto che l’incidente si è verificato, che un pneumatico è stato effettivamente trovato in luogo e che la sua presenza è stata effettivamente segnalata con notevole anticipo, e che il verbale della polizia stradale contiene anche riscontri oggettivi del fatto.
4.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, affinché riesamini e decida la controversia, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e con congrua e logica motivazione.
5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.