In particolare, in proposito alle esecuzioni presso terzi, quando il pignoramento riguarda crediti da lavoro, in caso di mancata dichiarazione da parte del terzo, il credito si considererà non contestato e verrà immediatamente e automaticamente assegnato al creditore procedente. Per i pignoramenti riguardanti altri tipi di crediti, il Giudice dell’esecuzione si limiterà a fissare una seconda e nuova udienza a cui il terzo dovrà comparire per rendere la dichiarazione di quantità. In caso di ulteriore inerzia da parte del terzo, anche in questo caso il credito si riterrà non contestato e il Giudice lo assegnerà al creditore procedente. Nel caso sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste vengono risolte dal Giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile. Tale ordinanza ha effetto ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Infine, occorre indicare l’indirizzo della PEC per il creditore procedente nell’atto di pignoramento. Il terzo, a sua volta, ha la possibilità di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata.
Di seguito il testo degli articoli modificati.
ART. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»
ART. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.