In materia condominiale, sussiste l’obbligo di tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l’eventuale proprietario, superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, di provvedere alla manutenzione della terrazza, sempre che il danno cagionato all’immobile sottostante, derivante dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata, non derivi da fatto imputabile soltanto ad uno solo dei condomini. La responsabilità di tutti i condomini vale anche per le spese necessarie per l’eliminazione dei vizi e delle carenza costruttive originarie dell’edificio condominiale, salvo la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del costruttore e/o venditore. In tal caso l’azione risarcitoria va proposta nei confronti del Condominio in persona dell’amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini obbligati e custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non già del proprietario o titolare dell’uso esclusivo del lastrico, il quale a sua volta, può essere chiamato in giudizio a titolo personale al solo fine di sentirsi inibire i comportamenti ostruzionistici ed ordinare comportamenti d’indispensabile cooperazione e non anche per sentirsi dichiarare tenuto all’esecuzione diretta dei lavori medesimi. La condanna del proprietario del lastrico solare, invece, può affermarsi solo nel caso in cui sia accertato che il danno derivi dall’esclusiva condotta omissiva o commissiva dello stesso e ciò in applicazione dell’art. 2043 c.c.

 

Tribunale Foggia, Sezione 1 civile

Sentenza 6 novembre 2012, n. 1355

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia – prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Maria Grazia d’Errico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 870 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2005, riservata per la decisione sulle conclusioni precisate all’udienza del 4/04/2012 con l’assegnazione dei termini ex at. 190 c.p.c., avente ad oggetto: risarcimento danni
Tra
Va.Ni., domiciliato elettivamente in Foggia presso lo studio dell’avv. Pi.Pi. che lo rappresenta e difende in giudizio in forza di procura in calce all’atto di citazione, attore;
E
Condominio di via (…) – Foggia (p. Iva (…)), in persona dell’amministratore p.t., domiciliato elettivamente in Foggia presso lo studio dell’avv. Pa.Fa. che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto;
Nonché
Pa.Do. e De.Sa., chiamati in causa, contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Va.Ni. – come precisato con la memoria depositata il 23/09/2005 ex art. 183, co. 5, c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla l. n. 80/05) – ha agito perché sia accertata la causa delle infiltrazioni verificatesi nei due boxes intercomunicanti di sua proprietà aventi i nn.5 e 66, siti al piano interrato del lotto D del Condominio di via (…), in Foggia, specificando di riferirsi ai nuovi inconvenienti manifestatisi dopo gli interventi eseguiti dalla “Ma. S.a.s.” su incarico del Condominio; ha chiesto quindi la condanna del Condominio al risarcimento dei danni subiti, nella misura da determinarsi, ivi compresa la liquidazione in via equitativa di quelli cagionati dal parziale non uso dei locali; ha chiesto inoltre che – previa indicazione e quantificazione delle opere necessarie all’eliminazione delle infiltrazioni -, il medesimo Condominio sia condannato all’esecuzione dei lavori in un termine assegnando, con autorizzazione dell’attore, in mancanza, ad eseguire i lavori con addebito al convenuto.
Tali conclusioni sono state mantenute ferme dall’attore anche in seguito alla chiamata in causa disposta ex art. 107 c.p.c. nei confronti dei terzi Pa.Do. e De.Sa. (proprietari aventi l’uso esclusivo della zona adibita a giardino, sovrastante il piano interrato), contro i quali non è stata quindi proposta alcuna domanda dalle parti costituite.
2. – Il Condominio ha evidenziato fin dalla sua costituzione il rischio di contrasto di giudicati fra la presente pronuncia e quella da rendersi nel giudizio n. 1463/98 R.G. già pendente dinanzi a questo Tribunale, che vedeva quale parte attrice il medesimo Condominio unitamente a numerosi condomini (fra i quali il Va.) e quale convenuto il costruttore Ga.Ni., del quale si affermava la responsabilità ex art. 1669 c.c. per le infiltrazioni d’acqua nei boxes e nei corridoi di accesso agli stessi, provenienti dal cortile condominiale e dai giardini.
Con pronunce dei giudici istruttori succedutisi nel corso del giudizio prima del presente estensore, è stata esclusa l’esigenza e l’opportunità della riunione delle cause, in ragione della loro diversità quanto ai soggetti coinvolti, del differente stato dell’istruttoria ed anche della diversità dei danni prospettati (cfr. sul punto anche la relazione depositata in questo giudizio dal primo ctu ing. G.Fi., il quale concludeva per la diversità delle infiltrazioni lamentate dall’attore, rispetto a quelle oggetto dell’altra domanda), giacché l’attore ha limitato la sua odierna pretesa, proposta con citazione notificata il 15/12/2005, al risarcimento dei danni verificatisi nei boxes di sua proprietà successivamente ai lavori eseguiti dal Condominio nel 2003 – 2004 (cfr. relazione ing. Fi.), affidati all’impresa “Ma. S.a.s.” sotto la direzione dell’arch. F.De. (lavori che risultavano già eseguiti all’epoca della relazione del 13/07/2005 dell’ing. Ca., ctu nel giudizio più antico, allegata in copia dall’attore).
All’esito dell’istruttoria, risoltasi nell’acquisizione dei primi citati rilievi dell’ing. Fi. e della nuova ctu depositata il 7/07/2009 dall’ing. P.To., va ribadita l’inopportunità della prospettata riunione dei giudizi, stante lo stato di quello attuale e la definizione presumibilmente intervenuta nelle more, quanto meno relativamente al primo grado, per quello più risalente nel tempo; a tanto aggiungasi che la domanda attorea si fonda sulla ritenuta responsabilità del Condominio (e comunque sulla sua legittimazione passiva ai sensi dell’art. 1126 c.c.), mentre nell’altro giudizio lo stesso Condominio era invece attore contro il costruttore, sul presupposto della riferibilità delle infiltrazioni a vizi costruttivi.
3. – Preliminarmente va chiarito che lo stato dei luoghi è quello descritto nella relazione tecnica dell’ing. Fi. depositata il 13/04/2007 e nei relativi allegati grafici nn. 1 e 2: il Condominio è formato da quattro corpi di fabbrica, ciascuno dei quali sviluppantesi in più piani fuori terra raccordati fra loro a livello del pianterreno, composto dalla superficie di camminamento per il raggiungimento dei vari portoni e da aree destinate a giardino, sia di uso esclusivo che condominiale; detto piano terra costituisce inoltre la struttura di copertura per il piano interrato, dove sono ubicati i locali box/deposito.
I grafici menzionati evidenziano in particolare come il giardino ad uso esclusivo dei Pa./De. di cui al lotto “D” (grafico n. 1) rappresenti la copertura della parte del seminterrato rappresentata nel grafico n. 2, nel quale sono allocati sia i box nn. 5 e 66 dell’attore che gli altri boxes ivi raffigurati e l’area di manovra comune.
4. – Ne deriva che, a parte ogni altra considerazione circa l’applicabilità o meno del disposto di cui all’art. 1125 c.c., invocato dal Condominio, alle ipotesi di domanda di danno da responsabilità extracontrattuale (esclusa dalla giurisprudenza unanime: cfr. per tutte Cass. civ. Sez. II, 08/09/2011, n. 18420), nella specie non si verte nell’ipotesi di due piani sovrapposti di proprietà di due soli condomini, bensì in quella cui si riferisce l’art. 1126 c.c., concernente le spese di riparazione o ricostruzione del lastrico solare di uso esclusivo, avente funzione di copertura delle porzioni immobiliari dei condomini dell’edificio comprese nella proiezione verticale di tale lastrico.
Ed infatti, in tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti delle unità immobiliari sottostanti; ne consegue che all’obbligo di provvedere alla manutenzione della terrazza a livello (sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino) sono tenuti tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l’eventuale proprietario, superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, secondo i criteri di ripartizione previsti dall’art. 1126 c.c. (2/3 a carico dei condomini cui il lastrico serve da copertura ed 1/3 a carico del titolare esclusivo del terrazzo), e che dei danni cagionati all’immobile sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di cui innanzi (cfr. Cass. 1998/n. 9009; conf. Cass. 1997/n. 3672; Cass. 2001/n.l2682; Cass. civ., Sez. III, 21/02/2006, n. 3676; Cass. civ. Sez. II, Sent., 22/03/2012, n. 4596).
Tale obbligo di contribuzione vale anche per le spese necessarie per eliminare vizi e carenze costruttive originarie dell’edificio condominiale – cfr. Cass. civ. Sez. II, 25/02/2002, n. 2726, la quale ha specificato che gli interventi previsti dall’art. 1126 c.c. si distinguono in interventi di mera “riparazione” ed in quelli definiti di “ricostruzione”, per tali ultimi dovendo intendersi quelli incidenti sugli elementi strutturali del lastrico (quali ad es. il solaio portante, la guaina impermeabilizzante, ecc.) -, salva, in questo caso, l’eventuale azione di rivalsa nei confronti del costruttore/venditore (vedi in tal senso Cass. Civ. Sez. II, 29 ottobre 1992 n. 11774; Cass. civ. Sez. II, 17/05/1994, n. 4816; Cass. 2001/n.6849, cit.; Cass. civ. Sez. II, 28/11/2001, n. 15131; Cass. civ. Sez. III Sent., 08/11/2007, n. 23308; Cass. civ. Sez. II, Sent., 17/01/2011, n. 941).
La relativa azione risarcitoria va in tal caso proposta nei confronti del Condominio, in persona dell’amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini obbligati e custode ex art. 2051 c.c., e non già del proprietario o titolare dell’uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti d’indispensabile cooperazione – come ritenuto opportuno nella specie, in seguito alla relazione del ctu ing. Fi., al fine di consentire l’esecuzione dei saggi necessari nella proprietà dei chiamati in causa -, e non anche a quello di sentirsi dichiarare tenuto all’esecuzione diretta dei lavori medesimi (Cass. civ., Sez. II, 17/01/2003, n. 642; cit.; Cass. 2002/n. 10233; conf. Cass. 1998/n. 9009).
Solo peraltro ove provata la particolare condotta commissiva od omissiva del proprietario del lastrico, tanto può determinare, relativamente alle spese occorrenti per porre rimedio alle conseguenze negative di tale condotta, la sua esclusiva responsabilità, a sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. civ. Sez. II, 18/05/2001, n. 6849; Cass. Civ., Sez. Un., 26 novembre 1996, n. 10492; Cass. Civ. Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3672).
5. – Già la citata relazione dell’ing. Fi. aveva evidenziato la presenza di copiose infiltrazioni di acque meteoriche nei locali dell’attore, confermate da quella redatta dall’ing. To., nella quale si precisa che le stesse si presentano sulle travi e sulle pareti in corrispondenza del giunto tecnico di separazione realizzato tra la struttura portante intelaiata in c.a. della palazzina condominale e quella del giardino pensile annesso all’appartamento dei Pa.
Il ctu ha verificato, mediante i saggi effettuati, che lo strato impermeabile posto al di sotto del terreno vegetale del giardino annesso all’appartamento in piano rialzato dei chiamati in causa Pa. – De. presenta “una discontinuità con l’impermeabilizzazione del marciapiede, rappresentata dal risvolto della guaina impermeabilizzante del giardino pensile sulla superficie verticale del cordone del marciapiede di coronamento del fabbricato, attraverso la quale le acque meteoriche si infiltrano e penetrano nel sottostante solaio e da quest’ultimo, attraverso il giunto tecnico, finiscono per interessare i box auto di proprietà della parte attrice”.
Le parti nulla hanno opposto alle valutazioni del ctu, non avendo contrastato la ricostruzione del nesso causale emergente da tali rilevazioni in ordine alle concrete modalità di produzione del fenomeno di infiltrazione di acque meteoriche; né nella specie (in mancanza di proposizione, da parte del Condominio, di azione di rivalsa nei confronti del costruttore), potrebbe rilevare l’accertamento dell’eventuale riferibilità degli inconvenienti a vizi costruttivi della pavimentazione dell’area destinata a giardino, piuttosto che a difettosa manutenzione della stessa.
Neppure sono state oggetto di contestazione le indicazioni dell’ing. To. circa le opere necessarie alla rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo, descritte nella risposta al quesito n. 2 della relazione di consulenza (le quali appaiono peraltro coerenti con le risultanze della consulenza tecnica dell’ing. Ca. espletata nel distinto menzionato giudizio il 13/07/2005, pagg. 43 – 45): va pertanto ordinato al Condominio convenuto – nell’ambito del quale va operata la ripartizione delle relative spese ai sensi dell’art. 1126 c.c. – di eseguire a propria cura e spese i lavori descritti alle pagine 5 e 6 della relazione dell’ing. To., da effettuare nella zona adibita a giardino dei condomini Pa./De. entro il termine di sei mesi dalla notifica della presente sentenza, considerato congruo in relazione alla natura e all’entità degli interventi da compiersi, il tutto ove nelle more non si sia già eventualmente provveduto in seguito alla decisione del giudizio n. 1463/98 R.G.
Non può invece accogliersi la richiesta attorea di essere autorizzato in questa sede, in mancanza di spontaneo adempimento della controparte, a procedere direttamente all’esecuzione dei lavori in danno del convenuto: secondo la S.C. infatti (Cass. civ. Sez. II, 18/01/1992, n. 576; Cass. 1984/n. 6402; Cass. 1980/n. 3542), a norma degli artt. 2931 e 2933 c.c., il giudice che emette una sentenza di condanna di una parte all’adempimento di un obbligo di fare o di non fare, non ha il potere di autorizzare il titolare del correlativo diritto a provvedere egli stesso e direttamente all’esecuzione di tale obbligo a spese della controparte in difetto di spontaneo ed esatto adempimento da parte dell’obbligato, dovendo, in tal caso, l’esecuzione dei detti obblighi essere attuata nelle forme e con il procedimento prescritti dagli artt. 6612 e 613 c.p.c., i quali escludono l’autotutela del creditore, demandando in via esclusiva giudice dell’esecuzione la concreta determinazione delle modalità dell’esecuzione.
Sono state inoltre quantificate dal ctu le spese occorrenti al ripristino della proprietà attrice, di cui alla risposta al quesito n. 3, pari ad Euro 1.300,00 che – trattandosi di debito di valore – rivalutati all’attualità in base all’Istat dalla relazione (luglio 09), e maggiorati degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma non rivalutata sono pari ad Euro 1.484,00.
Va altresì aggiunto che nulla può essere riconosciuto a titolo risarcitorio del dedotto danno da mancato uso dei locali, del che è mancata ogni prova sia per l’an che per il quantum, non costituendo notoriamente la possibilità dell’invocata valutazione equitativa un rimedio esonerante dall’onere probatorio, né a maggior ragione può attribuirsi all’attore il risarcimento da “danno esistenziale”, peraltro chiesto solo in comparsa conclusionale.
6. – Consegue alla soluzione adottata la condanna della parte convenuta a rimborsare all’attore le spese del giudizio, liquidate in dispositivo; anche le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico del convenuto, mentre nulla è dovuto a titolo di spese processuali dai chiamati in causa, evocati in giudizio a meri fini di opportunità e rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica,
pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 15/12/2005 da Va.Ni. nei confronti del Condominio di via (…) in Foggia, in persona dell’amministratore p.t., con la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. di Pa.Do. e De.Sa.;
lette le conclusioni in atti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda dell’attore per quanto di ragione, e per l’effetto, condanna il Condominio convenuto (ex artt. 1126 e 2051 c.c.) ad eseguire i lavori descritti alle pagine 5 e 6 della relazione dell’ing. To., da effettuare nella zona adibita a giardino dei condomini Pa./De. entro il termine di sei mesi dalla notifica della presente sentenza, per l’eliminazione della causa delle infiltrazioni nei boxes del Va.;
2. condanna lo stesso convenuto a risarcire all’attore i danni subiti dai boxes auto di proprietà del Va., che quantifica in Euro 1.484,00 già rivalutati all’attualità, oltre agli interessi legali su tale importo dalla presente sentenza al saldo;
3. condanna il Condominio a rimborsare all’attore le spese giudiziali, che liquida in Euro 247,55 per esborsi ed in Euro 3.500,00 per compensi al difensore oltre Iva e Cap come per legge, da versare all’avv. Pi.Pi., qualificatosi antistatario, e pone in via definitiva a carico dello stesso convenuto i compensi ai ctu;
4. nulla sulle spese relativamente ai rapporti fra le parti ed i chiamati in causa.
Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2012.
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2012.

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