La responsabilità da cose in custodia è invocabile nei confronti della P.A. relativamente ai danni arrecati dai beni dei quali essa abbia la concreta disponibilità e ciò anche nel caso in cui detti beni abbiano dimensioni molto rilevanti. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, che neppure con l’uso dell’ordinaria diligenza si sarebbero potute rimuovere, integrando così, il caso fortuito quale scriminante della responsabilità del custode. Nel caso specifico sussiste la responsabilità dell’amministrazione provinciale in relazione ai danni conseguenti all’allagamento subito dai terreni dell’attore in seguito all’evento piovoso di carattere temporalesco, causa della cattiva regimazione delle acque meteoriche sulla strada provinciale costeggiante il fondo dell’istante, priva di cunette laterali per la raccolta delle acque, con conseguente allagamento e perdita delle coltivazioni. Orbene, posto che le acque che hanno allagato il fondo provenivano dalla strada provinciale e non risultando provato il carattere eccezionale ed imprevedibile dell’episodio temporalesco, risultando l’onere della prova di tali eventi a carico dell’ente provinciale, non può che procedersi all’affermazione della responsabilità della convenuta per i danni causati all’attore.
Tribunale Foggia, Sezione 1 civile
Sentenza 24 gennaio 2013, n. 110
Massima redazionale
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE – ALLAGAMENTO DEL FONDO IN SEGUITO A PIOGGE TEMPORALESCHE – RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – MANCANZA DI CUNETTE LATERALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE E CATTIVA REGIMAZIONE DELLE STESSE – EVENTO ECCEZIONALE, IMPREVEDIBILE ED INEVITABILE – OMESSO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE PROBATORIO DA PARTE DELLA PROVINCIA
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Caterina Lazzara, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, promossa in primo grado, avente ad oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale; art. 2051 c.c.; iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili sotto il numero 1104/2002, in data 6/6/2002; assegnata in decisione all’udienza del 31/10/2011
Tra
Lo.Do., nato (…), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ga.Lo., che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione
Attori
E
Contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Se.De., che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 28/5/2002 Lo.Do. conveniva in giudizio la Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore e, premesso di essere conduttore di un fondo agricolo sito in agro di Lucera, contrada (…) “(…)”, Pod. n. (…), esponeva: che in data 30/8/1999 si era verificato un evento piovoso di carattere temporalesco con epicentro in località Borgo San Giusto sita nelle immediate vicinanze dei terreni di esso attore; che i propri terreni, all’epoca, erano coltivati a vigneto, uliveto, ciliegio, finocchi dal mercato e pomodori; che il fondo aveva subito un allagamento di notevoli dimensioni causato dalla cattiva regimazione delle acque meteoriche sulla Strada Provinciale 117 Foggia – Biccari, che costeggiava per una parte il fondo agricolo; che l’appezzamento di terreno condotto da esso attore era sottoposto rispetto al livello stradale; che le acque piovane avevano invaso il fondo in quanto non adeguatamente regimentate, essendo la strada provinciale mancante delle cunette laterali di raccolta delle acque piovane, ovvero con cunette del tutto insufficienti; che le colture in atto avevano subito notevoli danni, al pari dell’intero fondo, divenuto impraticabile, con pregiudizio anche delle normali operazioni culturali; che esso attore aveva tempestivamente promosso procedimento per accertamento tecnico preventivo, a mezzo del quale lo stato dei luoghi e delle cose così descritto era rimasto provato. Chiedeva, pertanto, volersi: 1) condannare l’amministrazione provinciale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti da esso attore, quantificati in complessivi Euro 7746,86, o al pagamento di quella, maggiore o minore, somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre interessi; 2) condannare la Provincia di Foggia al pagamento delle spese del giudizio.
La Provincia di Foggia si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore e chiedeva il rigetto della domanda con la condanna dell’attore al pagamento delle spese del giudizio. Eccepiva che l’allagamento del fondo non era riconducibile alla strada provinciale ed alle cause indicate dall’attore, bensì alla particolare conformazione orografica del terreno condotto dall’attore, che presentava una serie di pendenze e di zone depresse, ed alla assenza di opere di regimazione delle acque dei terreni della zona circostante la strada provinciale sulla quale si riversavano le acque delle aree circostanti. Contestava, inoltre, l’entità dei danni richiesti.
Ammessa e raccolta la prova per testi richiesta da parte attrice, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 31/10/2011, nella quale veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di sessanta e successivi venti giorni di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda spiegata da Lo.Do. è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Costituisce fatto pacifico tra le parti che in data 30 agosto 1999 il fondo coltivato dall’attore ha patito un allagamento. Ha accertato il consulente tecnico d’ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo: che i terreni in questione sono sottoposti rispetto al piano stradale; che le acque che hanno allagato il fondo sono tracimante dalla strada provinciale, in particolare lungo il confine ovest del fondo il c.t.u. ha riscontrato una fascia, larga circa 6 m., di penetrazione delle acque meteoriche provenienti dalla strada, per come era reso evidente dai detriti, tipo pietrisco, stabilizzato, provenienti dal fondo della strada provinciale, e dai solchi che le acque meteoriche avevano provocato e lasciato sul terreno; che le acque meteoriche provenienti dalla strada hanno allagato la coltivazione di finocchi all’epoca in atto sullo sfondo, provocando, nella parte centrale del campo ove insiste un avvallamento, l’asfissia radicale delle giovani piantine di finocchio; che anche il vigneto e l’uliveto sono stati oggetto di allagamento.
Alla luce di tali risultanze deve ritenersi sussistere la responsabilità dell’amministrazione provinciale convenuta in merito alle cause dell’allagamento. Ed invero, posto che le acque che hanno allagato il fondo provenivano dalla strada provinciale (dalla quale sono straripate in un punto ben preciso, per come individuato dal ctu), deve ritenersi che la strada abbia convogliato le acque meteoriche che su di essa si erano raccolte facendole confluire in modo anomalo all’interno del fondo dell’attore ed in quantità tale da causare l’allagamento del fondo medesimo. Com’è noto, la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Ciò osservato, nel caso di specie, le risultanze probatorie hanno evidenziato che l’allagamento dell’appezzamento di terreno coltivato dall’attore si è verificato a causa dell’anomalo deflusso delle acque piovane raccolte dalla strada provinciale: dati questi sufficienti a ritenere la responsabilità dell’ente convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c. Ed invero, non è rimasto provato né che l’episodio temporalesco del 30/8/1999 sia stato di portata tale da considerarsi evento eccezionale ed imprevedibile, né che l’allagamento del fondo sia stato dovuto non già all’eccessiva quantità d’acqua piovana, ma piuttosto alla orografia dell’appezzamento di terreno. L’onere della prova di tali elementi era a carico della convenuta Provincia di Foggia, la quale non ha addotto a sostegno delle proprie tesi alcun elemento, limitandosi a sollecitare l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio tesa ad accertare se la natura eccezionale dell’evento temporalesco sia la conformazione orografica del fondo dell’attore: c.t.u. che non è stata disposta essendo, all’evidenza, in assenza di alcun elemento di prova, di carattere meramente esplorativo è meramente suppletivo dell’onere probatorio gravante invece sulla parte.
Accertata la responsabilità in capo la Provincia di Foggia dell’evento dannoso patito dall’attore, può procedersi alla liquidazione del danno. Soccorrono riguardo le risultanze della consulenza tecnica di ufficio. Il consulente tecnico di ufficio, sulla base dei dati offerti dall’attore e comprovati agli atti, sulla base dei dati raccolti in sede di accertamento tecnico, ed infine sulla scorta degli ulteriori accertamenti espletati, ha quantificato il danno patito dall’attore in complessivi mila Euro 322,00. Tale voce è comprensiva dei danni effettivamente riscontrati, ovvero dei danni alla produzione di finocchi, consistiti in perdita di parte della produzione ed in una diminuzione della produzione complessiva, e dei danni patiti dal terreno a causa dell’invasione dei detriti pietrosi e di terriccio di trascinamento. Diversamente il consulente tecnico d’ufficio ha escluso danni al vigneto, poiché nel periodo in cui si è verificato l’evento il bagnetto, normalmente, ha bisogno di acqua e quindi essere irrigato; così come ha escluso danni alla coltivazione del pomodoro, sia perché all’atto dell’accertamento non si riscontravano segni evidenti di tale cultura, sia perché se anche tale coltivazione fosse stata presente essa, comunque, a fine agosto (epoca dell’allagamento) normalmente avrebbe già terminato il suo ciclo vegetativo.
Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio vanno pienamente condivisa fondate, come sono, su attento esame dei dati raccolti nel giudizio e su corretta valutazione di essi. In particolare con riguardo ai danni al vigneto l’attore assume che sarebbero morte per asfissia circa 135 piante di vite, e che sarebbero andati perduti circa 20 quintali di prodotto perché marciti i relativi grappoli d’uva. Tale moria delle piante di vite viene riferita dai testimoni le cui dichiarazioni, tuttavia, risultano contrastate dalle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo. Ed invero, il c.t.u. ha eseguito il sopralluogo sui fondi in data 7/10/1999 e in detta sede, con riguardo alla parte del fondo coltivato a al vigneto il c.t.u. ha riscontrato il pregresso passaggio dell’acqua ed allagamento di detta zona che all’epoca del sopralluogo, si era già del tutto asciugata. Nel vigneto il c.t.u. non ha riscontrato danni alle piante, ma solo un aumento di livello del terreno a causa del terreno di riporto trascinato dall’acqua, mentre nessun danno è stato riscontrato in detta sede alle piante di vite e/o ai relativi frutti (ovvero all’uva). L’attore non ha indicato al ctu (in sede di a.t.p.) quali sarebbero state le 135 piante di vite morte per asfissia, né ha fatto constatare i presunti danni ai frutti pendenti.
Uguali valutazioni possono essere svolte con riguardo alle piante di pomodoro ed ai relativi frutti. In sede di sopralluogo, eseguito il 7/10/1999, il c.t.u. ha riscontrato la presenza sul fondo soltanto di qualche residuo di pianta di pomodoro con qualche bacca, mentre l’attore deduce la moria di ben 1200 piante di pomodoro: piante delle quali il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, non ha trovato traccia. I danni al vigneto ed alla coltivazione di pomodori non sono documentati ed affermati neppure dal tecnico di parte attrice, dott. agr. Fr.Lo., nella perizia a sua firma datata 13/9/1999 prodotta in giudizio dal Lo.
Nessun danno al vigneto ed alla produzione di pomodori può, dunque, ritenersi provato, dovendosi privilegiare le risultanze delle consulenze rispetto a quelle delle prove testimoniali.
L’attore contesta, inoltre, il prezzo di vendita dei finocchi indicato dal c.t.u. ai fini dello sviluppo del calcolo dell’entità del danno (Euro 0,15 al kilogrammo), assumendo che il prezzo sarebbe in realtà quello di Euro 0,18/kilogrammo. L’eccezione va disattesa poiché il prezzo indicato dal c.t.u. è quello medio di mercato dell’anno 1999 riportato dal prezziario della Camera di Commercio di Foggia (per come il c.t.u. documenta negli allegati alla sua relazione), mentre non è dato conoscere quale sia la fonte del prezzo unitario indicato dall’attore, così che il dato di Euro 0,15 al kilogrammo utilizzato dal c.t.u. appare ineccepibile.
Il Lo., infine, contesta la quantificazione del danno alla produzione di finocchi operato dal c.t.u. assumendo di aver venduto l’intera produzione di finocchi al prezzo indicato nella fattura numero 4 del 30/12/1999 prodotta in giudizio, ovvero al prezzo complessivo di Lire 4 milioni comprensivo di Iva. Se dunque la produzione stimata dal c.t.u. ammontava ad un quantitativo di finocchi il cui valore era pari a Euro 6.420,00 (sulla base dei quantitativi di produzione e del prezzo unitario per come indicati dal c.t.u.), il danno patito da esso attore ammonterebbe ad Euro 4.354,17, e non già ai complessivi Euro 822,00 calcolati dal c.t.u. (sommando le voci da “‘mancata produzione” e da “diminuzione di produzione”). L’assunto dell’attore appare fondato e può trovare accoglimento poiché la fattura di vendita prodotta dal Lombardi documenta la vendita “a blocco” di finocchi e poiché il teste Sp.Pa. ha confermato che il Lo. ha venduto l’intero prodotto del campo di finocchi a complessivi Lire 3 o 3,5 milioni, specificando di essere a conoscenza di questa circostanza “per essere stato presente al momento in cui il Lo. ha concluso con la ditta acquirente la vendita del prodotto”. Può, pertanto, ritenersi provato che il danno effettivamente patito dall’attore non è quello, di minore entità, ottenuto sulla base della stima astratta e dei calcoli del consulente tecnico di ufficio, bensì quello, di maggiore entità, dimostrato dalle prove offerte dall’attore (fattura e testimonianza).
Conclusivamente la convenuta Provincia di Foggia va condannata al pagamento, in favore dell’attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di Euro 4.354,17. Sulla somma vanno riconosciuti gli interessi, nella misura legale, del quale dall’attore ha fatto richiesta, dalla data dell’illecito, ovvero dal 30/8/1999, al soddisfo. In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, infatti, gli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, in quanto, ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora (“mora ex re”) dal giorno della consumazione dell’illecito.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di istruzione preventiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata, con atto di citazione notificato il 28/5/2002, da Lo.Do. nei confronti della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore; sentiti i procuratori delle parti; così provvede:
1) condanna la Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Lo.Do., per i titoli di cui in motivazione, della somma di Euro 4.354,17, oltre interessi legali dal 30/8/1999 al soddisfo;
2) condanna la Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Lo.Do., delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, ed Euro 3.217,34 per spese – ivi comprese le spese per ctp e due ctu -, oltre Iva e Cpa se dovute, a termini di legge.
Così deciso in Foggia il 12 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2013.