Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo che vanno esattamente adempiuti. Pertanto, ove la prestazione sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. 1176 c.c., non sia puntualmente eseguita, si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al consumatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o da forza maggiore. Nell’ambito dell’onere della prova, il creditore istante deve dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento, gravando sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento. Quanto all’azione di classe prevista dal Codice del Consumo, ai fini della sua ammissibilità, dovrà essere accertata la coincidenza di tutti gli elementi costituitivi dell’azione, sia con riferimento all’an che al quantum del risarcimento. (Nella fattispecie, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da vacanza rovinata, il Collegio ha  accolto la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata essendo chiaramente emerso che le strutture presso le quali furono indirizzati gli attori fossero qualitativamente inferiori, per sistemazione alberghiera e per servizi, rispetto alla struttura prenotata nel pacchetto turistico. Il risarcimento riconosciuto all’attore viene liquidato anche a favore di tutti i consumatori intervenuti in causa che versavano nelle medesime circostanze di fatto  per le quali l’azione era stata ritenuta ammissibile e la domanda accolta).

Tribunale di Napoli – Sez. XII, Sentenza n. 2195 del 18 febbraio 2013

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