Bocciatura non da poco – la seconda in pochi mesi – per il redditometro, lo strumento di accertamento di spesa (e quindi di reddito) messo in piedi dall’Agenzia delle Entrate. A darne conto l’associazione GloboConsumatori: ”Dopo il Tribunale di Napoli – ricorda – che con un’ordinanza, aveva messo uno stop al Fisco (‘il nuovo dm indaga anche le spese riservate come quelle mediche e destinate a persone diverse dal contribuente’) e la Cassazione che si era pronunciata confermando i limiti al sistema usato dal fisco per accertare il reddito del contribuente stabilendo che il redditometro e’ una ‘presunzione semplice’, ora anche la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, si pronuncia in tal senso, con Sentenza 74.02.13, rincarando la dose: ‘non solo il Redditometro viola la privacy dei contribuenti, ma e’ anche ‘al di fuori della legalita’ costituzionale e comunitaria’, scrive, precisando che non servirebbe neppure a reprimere l’evasione. Anzi favorirebbe il ‘contribuente piu’ agiato”’.
In sostanza, precisa l’associazione di consumatori, ”i giudici emiliani (Mara Reggioni, Luigi Tosi e Massimo Crotti), hanno disapplicato il provvedimento. Questo perche’ i dati statistici di accertamento collocano il contribuente (o meglio il nucleo familiare) in cinque grossolane macroaree, posizionandolo ‘all’interno di ciascuna delle tipologie di contribuenti del tutto differenti tra loro’. La sentenza fa seguito a un altro pronunciamento sempre del Ctp di Reggio Emilia (n. 172.01.2012), con cui la medesima sezione aveva gia’ chiarito ‘che il nuovo redditometro pur essendo piu’ favorevole al contribuente, trovava applicazione anche prima del 2009′. Ma c’e’ di piu’. I giudici emiliani hanno recepito anche l’ordinanza del Tribunale di Napoli (Sezione civile di Pozzuoli) del 21 febbraio 2013. Ricalcando la sentenza del tribunale napoletano, i giudici di Reggio Emilia ribadiscono che ‘il nuovo redditometro sarebbe stato emanato al di fuori del perimetro fissato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti al di fuori della legalita’ costituzionale e comunitaria”.
Fonte: asca
Vai alla sentenza