L’efficacia lesiva dell’abbandono del tetto coniugale è irrilevante ove esso intervenga in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e in una situazione già irrimediabilmente compromessa.

 

Corte di Cassazione, sez. VI/1, ordinanza 27 giugno 2013, n. 16285

Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1631 del 2011 pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi B.G., D..M., alla quale attribuiva, a titolo di contributo per il mantenimento, un assegno di Euro 1.000,00 mensili, da versarsi direttamente alla moglie da parte del datore di lavoro del B. 2) La Corte di appello di Venezia, con la decisione oggetto di scrutinio, rigettava le impugnazioni proposte dal B. e, in via incidentale, dalla M., condannando il primo al pagamento delle spese processuali. 3) Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il R., deducendo due motivi, cui la M. resiste con controricorso. 4) Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto, in considerazione della manifesta infondatezza. 4.1) Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 143, 151 e 2697 c.c, nonché omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, per aver la corte territoriale, a fronte dell’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, improvviso e accompagnato da una lettera fatta trovare su un tavolo, avendo per altro escluso (col rigetto dell’impugnazione incidentale) comportamenti del marito condrali ai doveri derivanti dal matrimonio, rigettato la domanda di addebito, dal B. riproposta con l’appello principale, attraverso un generico riferimento al “progressivo sgretolarsi dell’unione coniugale”. 4.2) Per il vero la sentenza impugnata, nell’esporre il motivo di impugnazione dell’appellante principale inerente al rigetto della domanda di addebito — esclusa dal tribunale, come emerge dal tenore della decisione di primo grado, adeguatamente trascritto nel controricorso, per essere il vincolo familiare “già definitivamente compromesso da parecchio tempo”, ha posto in evidenza l’essenza della doglianza, incentrata “sulle modalità gravemente ingiuriose dalla stessa (moglie) poste in essere, essendosi limitata a lasciargli un biglietto di abbandono definitivo, il cui contenuto contrastava, per altro, con le argomentazioni difensive utilizzate in primo grado”. Tale aspetto, del resto, si evince anche nelle scarne enunciazioni del ricorso del B. inerenti al motivo di impugnazione in esame (pag. 9 del ricorso: “osservavamo nell’appello che il fatto che la signora M. avesse meditato da tempo l’abbandono del marito e la fine del matrimonio, non fa venir meno il carattere inadempiente della sua scelta e le modalità gravemente ingiuriose della sua attuazione”). 4.3) La doglianza, traguardata entro tali limiti (nel senso che, nella ritenuta assenza di contestazioni circa la risalenza di una significativa compromissione della “coniugalis affectio”, il tribunale non avrebbe considerato – come fatti di per sé lesivi – l’abbandono del tetto coniugale e, soprattutto la comunicazione per lettera della scelta), risulta esaminata in maniera efficace, con motivazione, ancorché sintetica, congrua ed esaustiva.
Benvero la corte territoriale, in assenza di contestazioni (non richiamate, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, neppure in questa sede) circa la preesistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, si è limitata doverosamente a constatare l’infondatezza della doglianza, escludendo qualsiasi rilievo in merito all’abbandono del domicilio e alle sue modalità (e nel rilevare, anzi, che la lettera della moglie attestava “l’incomunicabilità ormai frappostasi tra i due”, ha evidentemente fatto riferimento alla stessa incomunicabilità come espressione, di grado elevato, della crisi coniugale già in atto), così esaminando in maniera adeguata il motivo specificamente dedotto, nel rispetto, per altro, del consolidato orientamento di questa Corte circa l’irrilevanza, ai fini dell’addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis” (Cass. 20 aprile 2011, n. 9074; Cass., 3 agosto 2007, n. 17056). 5) Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 1246 c.c. e 545 c.p.c., circa la ritenuta non compensabilità dell’assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della moglie con crediti derivanti da pagamento integrale dei ratei di mutuo effettuato dal B., non sembra cogliere appieno la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, la quale, ancor prima di affermare l’impossibilità della compensazione a fronte della natura alimentare dell’assegno di mantenimento, ha ribadito la congruità dell’assegno, sulla base della forte disparità reddituale esistente fra i coniugi “lasciando perdere tutte le questioni dei debiti pregressi a loro carico che andranno risolte in sede diversa“.
5.1 – In altri termini, al di là della questione circa la natura alimentare o meno dell’assegno posto a carico del coniuge separato, si pone, riflettendosi negativamente sulla decisività del motivo, il problema di verificare l’esistenza di un credito, a favore del B., che possegga tutti i requisiti perché si realizzi la parziale estinzione, per compensazione, della propria obbligazione.
Dal riferimento della corte territoriale ai “debiti pregressi” dei coniugi è agevole intendere che la questione del pagamento del mutuo da parte del B. inerisce a una più ampia serie di rapporti, dai quali evidentemente derivano crediti contrapposti (ed in realtà, come emerge anche dal controricorso, come il ricorrente, occupando in via esclusiva l’intero appartamento di proprietà comune, deve considerarsi tenuto al pagamento di un’indennità ex art. 1102 c.c.: cfr Cass., 30 marzo 2012, n. 5156). 5.2) Deve dunque osservarsi che l’inadempimento del ricorrente, tale da giustificare la previsione del pagamento diretto da parte del datore di lavoro, non deriva tanto dall’affermata inapplicabilità, in via generale, della compensazione all’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato (sulla quale, oltre alla già richiamata Cass., 10 dicembre 2008, n. 28987, cfr., Cass., 21 febbraio 2001, n. 2492; Cass., 10 ottobre 2003, n. 15164; Cass., 20 marzo 2009, n. 6864), quanto, ed in maniera decisiva, da una specifica e non pretestuosa contestazione del credito opposto in compensazione (in tal senso dovendosi intendere o comunque integrare la motivazione del provvedimento impugnato), come tale ostativa alla configurabilità del requisito della liquidità richiesto dall’art. 1243 cod.. civ. (Cass., 31 maggio 2010, n. 13208; Cass., 18 novembre 2002, n. 14818).
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite. Tali conclusioni non mutano all’esito dell’esame delle osservazioni contenute nella memoria presentate nell’interesse del B. . Va osservato, quanto alla dedotta efficacia lesiva dell’abbandono del tetto coniugale, che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 30 gennaio 2013, n. 2183), condivisa dal Collegio, ha ribadito il principio, al quale la corte territoriale si è correttamente conformata, secondo cui deve escludersi che esso, quando intervenga in una situazione già irrimediabilmente compromessa, anche per ragioni obiettive, che prescindono dall’addebitabilità ad uno dei coniugi (Cass., 21 marzo 2011, n. 2011; Cass., 9 ottobre 2007, n. 21099), costituisca condotta contraria ai doveri del matrimonio.
La questione della compensazione, poi, non risulta efficacemente criticata, in quanto non tiene conto delle osservazioni, anche a carattere integrativo della motivazione, della correttezza del decisum contenute nella relazione, incentrate non tanto sulla natura del debito, quanto sulla carenza di liquidità del credito opposto in compensazione. Deve, pertanto, procedersi al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.600,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

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