Il conduttore può direttamente eseguire dei lavori ex art.1576 c.c. salvo solo un onere informazione del locatore.

(Art. 1576 c.c. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore)

 
Tribunale di Roma, sez. VI Civile, ordinanza 17 aprile 2013
Giudice Roberta Nardone
Fatto e diritto
La soc. RO.M.E s.r.l. in data 31.12.2012 presentava dinanzi all’intestato Tribunale ricorso ex art.700 c.p. e deducendo che l’immobile dalla detta condotto in locazione in forza di contratto del 28.10.2005 sito in Roma, Via dell’A.d.T. adibito a vendita di materiali per l’edilizia all’ingrosso e al dettaglio necessitava di urgenti opere di bonifica e messa in sicurezza che la proprietà, sebbene al corrente della situazione, non realizzava mettendo in pericolo la integrità psicofisica delle persone che lavoravano all’interno dell’immobile.
Chiedeva pertanto il conduttore che, previo accertamento della responsabilità dei proprietari del danno patrimoniale e non causato al conduttore per le condizioni dell’immobile fossero i resistenti condannati alla esecuzione, a proprie spese e degli interventi volti alla eliminazione delle problematiche rappresentate oltre al risarcimento dei danni patiti dalla parte istante.
Si costituivano i sigg. M.A. ed Au. che sollevavano eccezione di inammissibilità della tutela cautelare per mancanza dei presupposti relativi al pericolo sia la mancanza del carattere residuale dell’azione instaurata disponendo il conduttore medesimo di un iter “sostanziale” sancito dall’art. 1577 comma 2 di c.c. di eseguire in proprio le riparazioni urgenti in caso di inerzia del proprietario.
Nel merito della prospettata domanda addiceva che lo stato dell’immobile era ben noto al conduttore che lo deteneva dal 1992 e insisteva per il rigetto della domanda.
Si costituivano altresì i sigg. F.E. e P.A. che sollevavano analoghe eccezioni e in ordine al periculum in mora deducevano la mancanza del pericolo imminente ed irreparabile.
Nella contumacia degli altri resistenti la causa veniva rinviata all’udienza del 27.3.13 nella quale si dava atto che era intervenuto il crollo di parte della copertura del locale che la Sig. M.A. aveva, quindi, indotto un giudizio per accertamento tecnico preventivo pendente dinnanzi alla sez. VII di questo Tribunale nel quale era stata già disposta una consulenza tecnica d’ufficio sicchè parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la domanda del contendere risultando superflua la nomina di ulteriore tecnico.
Propriamente non può ritenersi cessata la domanda del contendere giacché se il ricorso è stato proposto al fine di condannare il proprietario all’esecuzione di opere necessarie alla messa in sicurezza e consolidamento del bene, tale necessità non sarebbe ipso facto cessata con il crollo di parte del locale ed anzi semmai, dal crollo potrebbe dedursi la ulteriore urgenza di un intervento.
Piuttosto deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso ex art.700 c.p.c. giacchè il carattere residuale dell’azione proposta impedisce di ritenerla ammissibile laddove l’istante dispone di altri mezzi per raggiungere il petitum mediato. Nel caso di specie la messa in sicurezza del locale.
Ebbene il conduttore può direttamente seguire dei lavori ex art.1576 c.c. salvo solo un onere informazione del locatore.
Ne discende che alcuna pronuncia condanna ad un facere potrebbe essere pronunziata nei confronti del locatore in via ordinaria e quindi, tantomeno in via d’urgenza.
Il ricorso va, quindi, respinto
Le spese di lite liquidate come da dispositivo nel minimo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice dott. Roberta Nardone decidendo sul ricorso proposto da RO.M.E. s.r.l., così provvede:
rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al rimborso in favore delle controparti costituito delle spese di lite che liquida per ognuna in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

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