L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa l’applicazione delle detrazioni introdotte o prorogate con il D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 90/2013 a riguardo di interventi di riqualificazione energetica degli edifici; interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità; interventi per il recupero del patrimonio edilizio; l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici riguarda le spese sostenute dal
6 giugno al 31 dicembre 2013 purché collegate alla detrazione per ristrutturazioni edilizie
con spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del dl n. 83/2012 che ha
alzato il tetto dell’agevolazione dal 36 al 50%).
Nell’ottica della semplificazione non è necessario pagare solo con bonifico bancario o
postale ma vale anche l’acquisto con carta di credito o di debito. L’importo agevolabile è
pari a 10mila euro per unità immobiliare e vi rientrano, ad esempio, i letti, gli armadi, le
scrivanie, i divani e in generale gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non
inferiore alla A+ (classe A per i forni) ma anche le spese di trasporto e montaggio. Con la
circolare n. 29/E, diffusa oggi, le Entrate forniscono, inoltre, chiarimenti sulle proroghe
introdotte dal Dl n. 63/2013 per la riqualificazione energetica degli edifici e il recupero del
patrimonio edilizio.
Chi può usufruire del bonus mobili – La realizzazione di interventi edilizi è condizione
necessaria per fruire del beneficio fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
I lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 50%, con spese sostenute quindi dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2013, possono riguardare le singole unità immobiliari così
come le parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione
sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono
pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e
grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare ma solo gli
arredi delle parti comuni come guardiole oppure per l’appartamento del portiere.
Cosa fare? – Oltre a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio
rispettando tutti i requisiti richiesti è necessario pagare l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici con bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i
pagamenti dei lavori di ristrutturazione indicando, quindi:
– la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA
per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato.
In alternativa e per semplificare l’utilizzo del bonus arredi si può pagare anche con carte
credito o di debito. In questo caso, la data di pagamento corrisponde al giorno di utilizzo
della carta da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta
transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece,
effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le
spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per
i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto
corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e servizi acquisiti. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l’efficienza paga – Detrazione
prorogata fino al 31 dicembre 2013, con lo “sconto” che sale dal 55 al 65%, ripartito in
dieci quote annuali dello stesso importo. Il Fisco premia l’efficienza energetica con tempi
supplementari e un’aliquota di detrazione più alta di dieci punti.
In particolare, la proroga riguarda tutti gli interventi già previsti dalla legge n. 296/2006
(art. 1, commi 344 e seguenti) e tra cui, a titolo di esempio:
– gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, con un limite
massimo della detrazione pari a 100mila euro;
– gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari che
riguardano coperture, pavimenti e finestre, con uno “sconto” massimo pari a 60mila
euro;
– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda con un tetto
massimo di detrazione pari a 60mila euro;
– gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione, con detrazione fino a 30mila euro.
La circolare chiarisce che la proroga vale, fin dal 6 giugno 2013 e con la stessa aliquota del
65%, anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
pompe di calore ad alta efficienza e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore (dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria), inizialmente esclusi e poi
riammessi ai “supplementari” dalla legge di conversione del Dl n. 63.
Per gli interventi di riqualificazione energetica l’aliquota del 65% si applica dunque alle
spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Tempi ancora più ampi per beneficiare
del bonus se gli interventi riguardano parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità
immobiliari del condominio: la proroga, in questo caso, si allunga al 30 giugno 2014. In
tutti i casi, le spese si considerano sostenute alla data dell’effettivo pagamento per le
persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali (secondo il criterio di cassa,
indipendentemente quindi dal momento di avvio degli interventi); alla data in cui è stata
ultimata la prestazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali
(secondo il criterio di competenza, indipendentemente quindi dalla data dei pagamenti).
Interventi di recupero, per le zone sismiche la detrazione è super – Per le spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013, la detrazione è pari al 50 per cento dell’importo, con un limite massimo di
spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare da ripartire in dieci quote annuali di
pari importo. A partire dal 2014 in poi, la detrazione sarà del 36 per cento e il limite
massimo di spesa si attesterà sulla soglia standard di 48mila euro. Una speciale detrazione
del 65% è prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 per gli interventi
realizzati su edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, destinati dai
contribuenti ad abitazione principale o allo svolgimento di attività produttive, a condizione
che le procedure autorizzatorie siano state avviate dal 4 agosto 2013. In questo caso, i
lavori ammessi sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche, a partire da quelli
per la messa in sicurezza statica effettuati sulle parti strutturali dell’immobile.
Vai al testo della circolare 29/E
Fonte: agenzia delle entrate
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