Per integrare l’elemento soggettivo della fattispecie della guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, cod. strada, non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa, la quale si riscontra nella condotta dell’imputato che si pone volontariamente alla guida di una autovettura nella consapevolezza di avere assunto da poco bevande alcoliche in quantità non trascurabile, oltre ad un farmaco gastroprotettore.

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 – 28 ottobre 20134, n. 43998
Presidente Sirena – Relatore Montagni

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 12.04.2012, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 28.10.2011, appellata dal Procuratore Generale, affermava la penale responsabilità di C.G. in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
La Corte territoriale rilevava che l’impugnazione della parte pubblica era fondata. Il Collegio evidenziava che risultava pacificamente accertato che l’imputato, la sera del fatto, aveva consumato una intera bottiglia di vino, unitamente ad altre due commensali; e che era del tutto irrilevante la circostanza che C. avesse assunto un gastroprotettore, medicinale astrattamente idoneo a rallentare l’assorbimento dell’alcol nell’organismo, ma non certo ad aumentarne la concentrazione.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione G..C. , a mezzo del difensore.
Con il primo motivo la parte deduce l’erronea applicazione dell’art. 186, cod. strada e degli artt. 42 e 43 cod. pen..
L’esponente osserva che il prevenuto, nel corso della cena precedente l’effettuazione dell’alcoltest, aveva bevuto due bicchieri di vino ed assunto un farmaco denominato “Pantorc”, che gli era stato prescritto dal medico curante; e che l’esito dell’esame alcolimetrico (dal quale era risultato un tasso pari a 0,96 g/l), effettuato ad oltre due ore di distanza dalla assunzione del farmaco, aveva allarmato il medico curante del C. ; che il sanitario aveva quindi prescritto esami ematici, dai quali era risultato che il paziente era affetto da un danno epatico, causato dalla assunzione del predetto farmaco.
Ciò posto, il ricorrente rileva che il Tribunale Bergamo aveva mandato assolto l’imputato, giacché appariva ragionevole il dubbio che l’assunzione del farmaco avesse alterato il risultato della prova strumentale relativa al tasso alcolemico. Il deducente considera che la motivazione addotta dalla Corte territoriale, nel riformare la sentenza assolutoria, risulta carente sotto diversi profili: per la mancata considerazione della scansione temporale degli avvenimenti, sopra richiamati; e per aver ritenuto che il prevenuto si fosse posto consapevolmente alla guida di un veicolo, dopo aver assunto bevande alcoliche, in quantità superiore alla soglia di punibilità. La parte osserva che la Corte di Appello ha omesso di considerare gli effetti della disfunzione epatica procurata al C. dalla assunzione del “Pantorc”, incidenti sulla metabolizzazione dell’alcol.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata assunzione di prova decisiva, con riguardo alla perizia tossicologica volta ad accertare l’effetto del medicinale Pantorc sul metabolismo dell’alcol, istanza già spiegata nel corso del giudizio di primo grado – a fronte della quale il Tribunale aveva disposto l’esame del
medico curante ai sensi dell’ari:. 507 cod. proc. pen. – e riformulata nel giudizio di appello. Osserva che, sul punto di interesse, la Corte di Appello si è limitata ad affermare che risultava del tutto irrilevante la valutazione relativa agli effetti del predetto farmaco.
Con il terzo motivo l’esponente deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. e l’illogicità della motivazione, in riferimento alla quantificazione della pena.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.
3.1 Si procede all’esame unitario del primo e del secondo motivo di doglianza.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamene affermato che nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 254113).
Orbene, la Corte di Appello di Brescia, nel riformare la sentenza assolutoria resa dal Tribunale di Bergamo del 28.10.2011, ha sviluppato un percorso argomentativo che risulta del tutto coerente rispetto al delineato obbligo motivazionale.
Invero, la Corte territoriale ha considerato: che il prevenuto aveva assunto bevande alcoliche, in quantità non trascurabile, la sera del fatto, avendo consumato, insieme a due commensali, una intera bottiglia di vino; che risultava irrilevante, ai fini del superamento delle concentrazioni alcolemiche consentite dal codice della strada, l’ulteriore assunzione di un farmaco gastroprotettore, atteso che tale evenienza avrebbe potuto rallentare l’assorbimento dell’alcol, ma giammai aumentarne la relativa concentrazione; che il prevenuto si era posto consapevolmente alla guida della vettura, dopo aver bevuto il richiamato quantitativo di vino ed avere assunto la specialità medicinale ora riferita.
Sulla scorta di tali rilievi il Collegio ha, quindi, considerato che la condotta come accertata integrava il reato contravvenzionale di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
Preme pure evidenziare che il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte di Appello, con specifico riferimento alla prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, risulta del tutto coerente rispetto all’insegnamento ripetutamente espresso dalla Corte regolatrice, in riferimento all’elemento psicologico delle contravvenzioni. Ed invero, per integrare l’elemento soggettivo della fattispecie della guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, cod. strada, non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa, la quale, come esposto dal giudice di merito, si riscontra nella condotta dell’imputato, il quale si pose volontariamente alla guida di una autovettura (condotta che obbliga specificamente all’osservanza della disciplina che regola la circolazione stradale), nella consapevolezza di avere assunto da poco bevande alcoliche in quantità non trascurabile, oltre ad un farmaco gastroprotettore (Cass. Sez. 4,sentenza n. 31295 del 11.04.2012, dep. 31.07.2012, n.m.).
Ciò posto, deve allora osservarsi che la sentenza impugnata non risulta censurabile neppure in riferimento alla mancata assunzione della prova richiesta dalla difesa, volta all’accertamento degli effetti del farmaco gastroprotettore sul metabolismo dell’alcol.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell’istruttoria dibattimentale svolta in primo grado; che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6379 del 17/03/1999, dep. 21/05/1999, Rv. 213403). Deve, peraltro, considerarsi che nel caso di specie, la Corte di Appello ha espressamente considerato che la richiesta istruttoria presentata dalla difesa risultava del tutto irrilevante, in ragione delle circostanze di fatto pacificamente accertate nel corso del giudizio di primo grado, anche concernenti gli effetti, in ipotesi marginali, che possono derivare dalla assunzione di un farmaco gastroprotettore.
3.2 Il terzo motivo di ricorso non ha pregio.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. La Corte di Appello, infatti, ha contenuto il trattamento sanzionatorio in mesi tre di arresto ed Euro 900,00 di ammenda, in considerazione della modesta gravità – oggettiva e soggettiva – del fatto. Detta pena è stata quindi ridotta di un terzo, per effetto delle circostanze attenuanti generiche, applicate nella massima estensione, in ragione del buon comportamento processuale. La Corte di merito, infine, ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente ed ha concesso il beneficio della non menzione.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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