In materia di ripartizione delle spese condominiali, è annullabile la delibera assembleare con la quale si ripartiscono in parti uguali tra i condomini titolari delle utenze elettriche, le spese relative ai lavori per lo spostamento della montante elettrica condominiale. Invero, dette spese non possono ripartirsi in parti uguali tra i condomini titolari delle utenze elettriche, contravvenendosi in tal modo, ai criteri di cui all’art. 1123 c.c., a norma del quale la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale alle quote di proprietà di ciascun condomino. Ne discende che il criterio di ripartizione adottato dall’assemblea, in quanto contraria ai criteri dettati dall’art. 1123, vizia la relativa delibera e, attenendo al procedimento di formazione della volontà assembleare, ne determina l’annullabilità.
Tribunale Bari, Sezione 3 civile – Sentenza 9 settembre 2013, n. 2588
IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE – COMUNIONE E CONDOMINIO – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE – CRITERI DI RIPARTIZIONE – ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE – VIZIO DELLA VOLONTÀ ASSEMBLEARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari terza sezione civile, nella persona del magistrato dott. Michele Campanale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4592/2004 R.G.
tra
D’A.Sa., domiciliato in Bari presso l’avv. Mi.Po. dal quale è rappresentato e difeso
attore
e
Condominio di Via (…) in Bari, in persona del suo amministratore p.t., domiciliato in Bari presso l’avv. Ga.Gi. dal quale è rappresentato e difeso
convenuto
All’udienza del 6.02.2013 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti di seguito riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che è proprietario di un locale ubicato a piano terra al n. 11 di Via (…) in Bari servito da impianto e fornitura di energia elettrica autonomi da quelli della montante elettrica condominiale dello stabile di Via (…), che in data 22.03.2004 l’assemblea condominiale in seconda convocazione ha deliberato lo spostamento dei contatori ENEL reso necessario dal cablaggio di una nuova linea di alimentazione dei singoli appartamenti e statuiva la ripartizione del costo complessivo di Euro 625,68 in parti eguali tra tutte le utenze compresa quella del deducente, D’A.Sa. ha chiesto dichiararsi la nullità della delibera suddetta e la non debenza da parte sua di alcuna somma per i lavori alla montante elettrica condominiale, in subordine la debenza in proporzione alla quota millesimale attribuita alla propria unità immobiliare. Come accertato dal consulente d’ufficio (v. relazione scritta, alla pag.9), i lavori deliberati in data 22.03.2004 dall’assemblea del condominio su indicato hanno riguardato la montante elettrica condominiale a cui è collegato il contatore Enel comune che contabilizza l’energia elettrica necessaria per l’uso dell’androne condominiale. Considerato che come pure accertato dal consulente (v. relazione, alle pagg. 4 e 5) il locale dell’ing. D’A. è collegato da una porta interna all’androne condominiale, si ritiene che l’androne sia comune anche al D’A. e che costui sia tenuto pertanto alle spese relative al contatore Enel della fornitura elettrica necessaria all’uso dell’androne condominiale e alla montante elettrica comune su cui detto contatore é collocato. Se tale situazione impone al D’A. di contribuire alle spese della montante elettrica condominiale ai sensi dell’art. 1123 c.c., a norma di detto articolo ed in mancanza di accordo derogatorio dei criteri ivi indicati, le spese – come dedotto dal D’A. – non possono essere ripartite in parti eguali tra tutti i titolari delle utenze elettriche. Tale ripartizione concreta disposta dall’assemblea, in quanto contraria ai criteri di cui all’art.1123 c.c., vizia la relativa delibera. Poiché attinente al procedimento di formazione della volontà assembleare, il vizio è quello dell’annullabilità (in tal senso ex plurimis Cass. civ. sez. II 21.05.2012 n. 8010, Cass. civ. sez. II 15.02.2011 n. 3704 nel caso di deroga nei singoli casi concreti dei criteri di cui all’art.1123 C.C.). Non è condivisibile l’assunto di parte convenuta (v. comparsa di risposta) secondo cui la delibera sarebbe valida perché avrebbe stabilito una ripartizione solo provvisoria delle spese in attesa della redazione delle tabelle millesimali. Basta infatti esaminare il verbale dell’assemblea prodotto in copia da entrambe le parti (v. fascicoli di parte) per rendersi conto che per le spese dei lavori alla montante elettrica condominiale la delibera non prevede la provvisorietà della ripartizione delle relative spese. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si precisa che a seguito della entrata in vigore il 23.08.2012 del D.M. 20.07.2012 n. 140 di fissazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali, della sua applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 41 D.M. 20.07.2012 n. 140) e ai compensi delle attività professionali comunque completate – come nel caso in esame – dopo l’entrata in vigore del D.M. 20.07.2012 n. 14 0 (secondo l’interpretazione dell’art. 9 c. III D.L. 24.01.2012 n. l suggerita da Cass. civ. sez. un. 12.10.2012 n. 17406 e da Cass. civ. sez. lav. 5.11.2012 n. 18920), i compensi vanno liquidati secondo tali parametri, in particolare quelli della Tabella A – Avvocati allegata al D.M. 20.07.2012 n. 140. Data la particolare semplicità delle questioni trattate e l’importo (circa 65 Euro) veramente esiguo oggetto della controversia, si ritiene altresì di liquidare i compensi in un importo inferiore ai parametri della Tabella A – Avvocati, ai sensi dello art. 11 c. I D.M. 20.07.2012 n. 140.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari terza sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da D’A.Sa. nei confronti del condominio di Via (…) in Bari con citazione notificata il 20.04 – 5.04.2004, così provvede:
1) annulla la delibera dell’assemblea condominiale del 22.03.2004 nella parte in cui è ivi stabilita la ripartizione in quote uguali tra tutte le utenze delle spese dello spostamento dei contatori Enel dalla vecchia alla nuova montante elettrica condominiale (punto 3 dell’ordine del giorno);
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna il condominio convenuto a rimborsare allo attore le spese di lite liquidate in Euro 863,74 per esborsi non imponibili (compresi quelli di c.t.u.) ed Euro 500,00 per compenso professionale, oltre CAP ed IVA sul compenso come per legge.
Così deciso in Bari il 23 agosto 2013.
Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2013.