Ciascun condomino, onde avere una piena disponibilità della propria unità immobiliare, deve poter realizzare un impianto di condizionamento nel proprio appartamento. Orbene, l’esigenza di refrigerazione delle unità immobiliari private poste in complessi condominiali deve, tuttavia, essere contemperata con il diritto di tutti i condomini a non vedere danneggiato il decoro e l’estetica dell’edificio. In tal senso, si precisa come per decoro ed estetica si intende l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dello stabile ed imprimono alle varie parti dello stesso una sua determinata ed armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di immobili di particolare pregio artistico. Il contemperamento di tali interessi deve realizzarsi in concreto tenendo conto dei mezzi che la tecnica mette a disposizione degli interessati e dello stato dei luoghi. (Nel caso concreto, stante i predetti principi, si è ritenuto che il posizionamento dei condizionatori sulla facciata del condominio convenuto avesse alterato e leso il decoro architettonico dello stabile e, pertanto, si è disposto che venissero rimossi, con ripristino dello stato dei luoghi).

 

Tribunale di Milano, Sentenza 12037 del 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Paola Folci,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa
Da
PA.SI. e MA.SA.
Elettivamente domiciliate in Milano presso lo studio dell’Avv. Pa.Po.
Attrici
Contro
Condominio via (…) Milano
Elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell’Avv. Ci.Co.
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
Preliminarmente si rileva la regolare costituzione e deliberazione dell’assemblea del 29/11/2010 a cui le stesse ricorrenti hanno partecipato.
Si osserva:
Deve ritenersi pacifico che al singolo condomino, al fine di una piena utilizzazione della propria unità immobiliare, debba essere consentito di realizzare un impianto di condizionamento nel proprio appartamento. Peraltro, l’esigenza di refrigerazione delle unità immobiliari private poste in complessi condominiali deve essere contemperata con il diritto di tutti i condomini a non vedere danneggiato il decoro e l’estetica dello stabile, “costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico” (v. Cass. n. 27551/2005; v. anche Cass. n. 12343/2003). Il contemperamento dei contrapposti diritti deve realizzarsi in concreto tenendo conto dei mezzi che la tecnica mette a disposizione degli interessati e dello stato dei luoghi.
Ciò premesso deve ritenersi che il posizionamento dei condizionatori sulla facciata del Condominio Via (…), abbia alterato e leso il decoro architettonico dello stabile.
Si tratta, infatti, di impianti sporgenti, ben visibili da chiunque. Considerate le caratteristiche dell’edificio, quale emergenti dalle fotografie prodotte in atti, deve senza alcun dubbio ritenersi che questo intervento abbia alterato in senso deteriore il decoro e l’estetica dello stesso, a nulla rilevando che gli stabili attigui permettano un uso differente della facciata condominiale.
Inoltre il regolamento condominiale (doc. 10 attrici) all’art. 9 prevede espressamente il divieto di modificare l’architettura, estetica e simmetria del fabbricato.
E’ risultato, dalla documentazione prodotta che, senza alcuna
autorizzazione assembleare, ma anzi, con esplicito divieto della stessa, (punto 5 delibera impugnata, doc. 11), le attrici hanno posizionato sulla facciata condominiale l’impianto di condizionamento. Le attrici hanno illegittimamente occupato parti comuni. Le disposizioni del regolamento condominiale hanno carattere vincolante e costituiscono obbligo per i condomini.
I manufatti, pertanto, violano tanto il regolamento di condominio quanto il disposto dell’art. 1102 c.c.
Pur tenendo conto della particolare esigenza delle attrici, non si può non rispettare il regolamento condominiale che prevale sull’interesse dei singoli.
Tali elementi complessivamente valutati, inducono a ritenere fondate la domande di parte convenuta con la conseguente condanna delle attrici a rimuovere gli impianti di condizionamento e riducendo i luoghi nel pristino stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) Accerta la validità e legittimità della delibera assembleare del 29/11/2010 al punto 5.
2) Decreta l’illegittimità del posizionamento degli impianti di condizionamento sulla facciata condominiale; condanna le attrici a rimuovere detti impianti e a ripristinare lo stato dei luoghi.
3) Condanna Pa.Si. e Ma.Sa. al pagamento delle spese legali a favore del condominio Via (…) Milano che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 550,00 per spese oltre accessori di legge.
4) sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano l’1 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria l’1 ottobre 2013.

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