È legittima la condanna a 6 mesi di reclusione, alla multa (ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile) per il genitore (in questo caso il padre) che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli minori omettendo di versare alla moglie l’assegno di mantenimento (di 400 euro al mese), senza provvedere in qualunque altro modo alle loro primarie esigenze di vita.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente –
Dott. IPPOLITO F. – rel. Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluig – Consigliere –
Dott. APRILE Ercole – Consigliere –
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedett – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M., nato a (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 20/01/2012;
– letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
sostituto procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio sulla pena e
l’inammissibilità nel resto.
Fatto RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 26 febbraio 2010, il Tribunale di Lodi condannò B.M. alla pena di sei mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa, nonchè al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, per il reato previsto dall’art. 570 cpv. c.p., n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri due figli minori, omettendo di versare alla moglie l’assegno di mantenimento di Euro 400,00 così come disposto dal Tribunale di Lodi in sede di separazione con provvedimento del 30 settembre 2005, ed omettendo di provvedere in altro modo alle loro primarie esigenze di vita.
2. Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado, ricorre per cassazione l’imputato, con impugnazione personalmente sottoscritta, e deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza sul proprio stato di indigenza e sull’elemento soggettivo del reato.
Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. In parte infondato, in parte inammissibile è il motivo relativo agli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, avendo la Corte territoriale compiutamente argomentato, con motivazione giuridicamente corretta, completa e logicamente plausibile, sullo stato di bisogno dei figli minori, sull’assenza di dimostrazione dell’indigenza evocata dall’imputato, sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Il ricorrente, peraltro, propone censure che implicano una diversa ricostruzione del fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.
3. Inammissibile per manifesta infondatezza è la doglianza sull’indeterminatezza della pena, risultando chiarissimo (anche dal ricorso e dall’atto di appello, nel quale l’imputato non si doleva affatto del trattamento sanzionatorio) che il Tribunale ha inflitto la pena di sei mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa.
4. Correttamente i giudici del merito hanno applicato la pena congiunta della reclusione e della multa, prevista dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2.
All’imputato era stato contestato di aver omesso di adempiere all’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale e di avere, con tale inadempimento, fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori.
Formalmente tale doppia contestazione comprende sia la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, che ha esteso al coniuge separato l’applicabilità della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, sia la fattispecie prevista dal codice penale all’art. 570, comma 2, n. 2.
Trattasi di diverse violazioni di legge che, tuttavia, determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l’omissione del versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile.
Come hanno recentemente precisato le Sezioni Unite, quest’ultima violazione non integra il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, giacchè il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p., operato dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21, (ed ora anche dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3), deve intendersi riferito alle pene alternative previste dall’art. 570 c.p., comma 1, (Cass. Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, rv. 255269).
Ne deriva che mentre può essere realizzata la violazione dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, o della L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, commette un unico reato, quello previsto dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2.
La violazione meno grave (l’omissione di versamento dell’assegno di mantenimento) per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde infatti la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio (aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell’assegno di mantenimento).
PQM P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013
BUNA SERA GENTILE AVV.CHIARA ROSSI E FABIO FICCADENTI.
GRAZIE MILLE PER SUA GENTILE RISPOSTA!!!
Gentile SigAVV.Grazie per sua risposta positivo.
Io sto cercando un avv. da un po …per un contratto di a affitto di un bar. Cominciato contratto 15 luglio2011 e deve finire 15 luglio 2017
Dani sono due prima la fattura que non data stata, data dopo di un anno tramite guardia di finanza, e tanto non buona, e segondo dano entrata sensa me in mio locale nuova gestione .
Cordiali saluti .
Tel. 3409167823
Rohulya Oksana’ provincia Bolzano.
Gentile SigAVV.Grazie per sua risposta positivo.
Io sto cercando un avv. da un po …per un contratto di a affitto di un bar. Cominciato 15 luglio2011 e deve finire 15 luglio 2017
Dani sono due prima la fattura que non data stata, data dopo di un anno tramite guardia di finanza, e tanto non buona, e segondo dano entrata sensa me in mio locale nuova gestione .
Grazie mille di nuovo .
Tel. 3409167823
Rohulya Oksana’ provincia Bolzano.