Il padre, separato o ex convivente, che diventa testimone di Geova non può far frequentare la Sala del Regno ai figli educati nella fede cattolica. Sussiste, infatti, il diritto dei minori a restare nel contesto religioso-culturale nel quale sono cresciuti, fino a quando non sono in grado di fare una «scelta confessionale veramente autonoma».
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile
Sentenza 4 novembre 2013, n. 24683
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che con gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Milano emesso nel procedimento n. 558/11 del 9.1.2013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.9.2013 dal Relatore Cons. Dott. Piccininni Carlo;
Udito l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24.1.2011 (OMISSIS) adiva il Tribunale dei Minorenni di Milano, per sentir pronunciare l’affidamento condiviso delle figlie minori (OMISSIS) ed (OMISSIS), nate da una relazione di convivenza con (OMISSIS), e sentir stabilire l’assegno per il loro mantenimento (originariamente concordato in complessivi euro 600) in euro 150 per ciascuna, in esso escluse parte delle spese straordinarie, da porre a suo carico nella misura del 50%.
Il tribunale accoglieva la richiesta di affido condiviso, poneva a carico del (OMISSIS) l’assegno di euro 600, oltre il 50% delle spese straordinarie, con provvedimento che veniva reclamato da entrambi, dal (OMISSIS) in via principale, con riferimento alla quantificazione dell’assegno, dalla (OMISSIS) in via incidentale, in relazione al disposto affidamento condiviso.
La Corte di appello, sezione per i minori, con decreto provvisorio dell’1.3.2012 faceva dapprima divieto a (OMISSIS) di condurre le figlie alle Adunanze del Regno, alle quali il reclamante principale prendeva parte conducendo con se’ le bambine in relazione alla sua intervenuta adesione (dopo la separazione) ai Testimoni di Geova.
Quindi, all’esito dell’istruttoria, confermava sostanzialmente il provvedimento del primo giudice, eccezion fatta: a) per il gia’ disposto divieto stabilito provvisoriamente con il citato decreto dell’1.3.2012, relativamente alla partecipazione delle figlie minori alle Adunanze del Regno, che veniva cosi’ confermato; b) per la prescrizione concernente l’obbligo di far trascorrere alle minori “i giorni piu’ significativi delle festivita’ natalizie e pasquali, e cioe’ il 24 e il 25 dicembre, l’1 e il 6 gennaio e il giorno di Pasqua, nonche’ il giorno del loro compleanno”, con la madre; misure entrambe adottate in relazione all’affermata impossibilita’ per le bambine, fino ad allora educate in un contesto connotato dal credo religioso cattolico, di “praticare una scelta confessionale veramente autonoma”.
Avverso la decisione (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva (OMISSIS) con controricorso con il quale veniva fra l’altro eccepita la nullita’ della notifica dell’atto di impugnazione, atti cui facevano seguito le rispettive memorie.
Con i motivi di ricorso (OMISSIS) ha denunciato: 1) violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 1 e articolo 111 Cost., comma 7, con riferimento alla disposta condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 2.400, e quindi in misura particolarmente elevata, tale da porsi in contrasto con l’articolo 24 Cost.. Per di piu’, secondo il ricorrente, il principio della soccombenza andrebbe affermato tenendo presente l’esito finale della lite, mentre la (OMISSIS) non risulterebbe “la parte vittoriosa del procedimento”;
2) violazione dell’articolo 19 Cost., in relazione al disposto divieto di partecipazione delle figlie minori alle Adunanze del Regno, divieto che si porrebbe in contrasto con il diritto di manifestazione della propria religione, normativamente riconosciuto;
3) vizio di motivazione sotto il profilo della apoditticita’ della decisione, asseritamente adottata con un semplice appiattimento sulle affermazioni del primo giudice, senza che fosse tenuto debito conto degli specifici rilievi formulati con il reclamo. Osserva il Collegio che l’eccezione di nullita’ della notifica del ricorso in esame, perche’ effettuata presso la residenza anagrafica di essa controricorrente anziche’ presso il domicilio eletto, e’ priva di pregio, attesa l’avvenuta costituzione in giudizio della (OMISSIS), che come effetto conseguente ne ha determinato la sanatoria ai sensi dell’articolo 156 c.p.c. (C. 04/8893, C. 02/9362, C. 01/8632, C. 00/2085, C. 98/4910, C. 97/5575).
Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che il provvedimento sulla liquidazione delle spese processuali, contrariamente a quanto sostenuto dalla (OMISSIS), e’ certamente ricorribile (C. 12/2986, C. 2006/14742, C. 05/9516), ma la censura e’ nel merito infondata.
Ed infatti la Corte di Appello ha motivato la propria decisione sul punto in ragione della prevalente (e non contestata) soccombenza del (OMISSIS) e tale circostanza esclude anche l’astratta configurabilita’ di una violazione di legge sotto l’aspetto denunciato, atteso che il principio della liquidazione delle spese processuali sulla base della soccombenza impone che non possa essere condannata la parte vittoriosa, ipotesi incontestabilmente non ricorrente nella specie. Quanto alla doglianza relativa all’asserita “esosita’” dell’importo liquidato, la stessa appare generica, in quanto riconducibile ad una valutazione dell’interessato e non sorretta da alcuna deduzione in ordine al mancato rispetto delle tariffe professionali. Analogamente infondata e’ poi la censura sollevata con il secondo motivo di impugnazione, incentrata su una asserita compressione del diritto di manifestazione del proprio credo religioso, pur costituzionalmente garantito.
La Corte territoriale, cui era stata specificamente sottoposta la questione concernente l’indirizzo religioso dato dal (OMISSIS) alle figlie minori, ha invero espresso sul punto una valutazione negativa all’esito degli accertamenti svolti dai Servizi del Comune di S. Donato Milanese, ritenendo sostanzialmente che l’eta’ delle figlie non consentisse loro di “praticare una scelta confessionale veramente autonoma” e fosse inopportuno “uno stravolgimento di credo religioso” che non potesse essere elaborato con la necessaria maturita’, considerato che le minori “avevano vissuto.. in un contesto connotato dal credo religioso cattolico”. Appare dunque all’evidenza che la Corte di appello, lungi dal negare e comprimere il diritto di professare la propria fede religiosa la cui violazione e’ stata denunciata dal (OMISSIS), ha piuttosto adottato le prescrizioni ritenute piu’ idonee per assicurare la corretta formazione psicologica ed affettiva delle minori e le relative statuizioni, sorrette da adeguata motivazione non viziata sul piano logico, non sono censurabili in questa sede di legittimita’. Resta infine il terzo motivo, con il quale (OMISSIS) ha denunciato un vizio di motivazione in relazione all’avvenuta conferma in sede di gravame dei provvedimenti di natura economica.
La conferma sarebbe intervenuta senza la debita considerazione della sua “difficile situazione economica”, ma il motivo risulta inammissibile, poiche’ la Corte di appello ha espresso sul punto una valutazione di merito della quale ha dato sufficiente e non illogica motivazione, mentre la censura formulata al riguardo e’ generica e consiste nella riproposizione di argomenti che a dire del ricorrente avrebbero dovuto condurre a conclusioni difformi a se’ favorevoli, piuttosto che in errori addebitabili al giudice del merito, semplicemente enunciati e apoditticamente richiamati. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compenso, oltre agli accessori di legge.