Va dichiarata inammissibile l’impugnazione di delibera condominiale proposta con ricorso.
Tribunale di Cremona
Sentenza 23 gennaio 2014, n. 37
R.G.N. 37/2014
Tribunale di Cremona
Il giudice, visto il ricorso presentato da XXXX s.a.s. nei confronti di Condominio YYYY e depositato nella Cancelleria del Tribunale in data 8.01.2014;
rilevato come, con la riforma dell’art. 1137 c.c. operata dalla novella di cui alla l. n. 220/2012, sia stato sostanzialmente confermato il diktat delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.” (Cass. S.U. n. 8491/2011), posto che, nella nuova formulazione dell’articolo in questione, è stato completamente eliminato il riferimento alla parola “ricorso” che tanti dubbi interpretativi aveva generato in dottrina e nella giurisprudenza, con diverse opinioni espresse dalla giurisprudenza di merito anche dopo la suddetta sentenza delle Sezioni Unite;
considerato che, dunque, senza dubbio ormai si può affermare (come ha già fatto il Tribunale di Milano in data 21.10.2013) che l’impugnazione delle delibere assembleari va proposta mediante atto di citazione e non ricorso, in applicazione della regola generale di introduzione della lite con atto di citazione;
tenuto conto del fatto che, nella specie che qui ci occupa, l’atto introduttivo del giudizio ex art. 1137 c.c. è costituito invece da ricorso, il quale manca completamente dei requisiti, previsti a pena di nullità, del numero 7) dell’art. 163 c.p.c., ed in particolar modo della data dell’udienza di prima comparizione e degli avvertimenti ivi elencati e destinati al corretto instaurarsi del contraddittorio processuale con il convenuto (c.d. “vocatio in ius”);
ritenuto che nemmeno può operare, in questo caso, il principio di conservazione degli atti processuali (poiché l’atto non può, comunque, raggiungere lo scopo cui è destinato, ex art. 156 ultimo comma, c.p.c., pena la completa abdicazione dal generalissimo principio di congruità delle forme allo scopo o della strumentalità delle forme che costituisce la stessa ratio della disciplina che il codice di rito dedica – per usare le stesse parole usate dal legislatore nell’intitolare il Capo I del Titolo dedicato agli atti processuali – alle “forme degli atti e dei provvedimenti”), né può operare il meccanismo sanante di cui all’art. 164, comma 2, c.p.c. (poiché esso è regolato espressamente nei soli casi di introduzione del giudizio con citazione e poiché manca totalmente l’indicazione di una udienza di comparizione, e non solo “l’avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163” di cui al primo comma dell’articolo in questione);
ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile, e tale inammissibilità può essere pronunciata de plano dal Tribunale;
dichiara
l’inammissibilità del ricorso proposto da XXXXX s.a.s.
Si comunichi.
Cremona, lì 23.01.2014 il Giudice
dott. Andrea Milesi.
Fonte: altalex