Risponde del reato di guida in stato di ebbrezza anche il conducente che abbia assunto farmaci essendo a conoscenza della loro idoneità ad aumentare il livello di alcool nel sangue

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale

Sentenza 31 gennaio 2014, n. 4967
Integrale

CIRCOLAZIONE STRADALE – STATO DI EBBREZZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente

Dott. FOTI Giacomo – Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3733/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/04/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D’Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 17/3/2010, dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato d’ebbrezza (1,64/1,59 g/l), condanno’ il medesimo alla pena stimata di giustizia.

2. La Corte d’appello di Milano, investita dell’appello dell’imputato, con sentenza del 3/4/2013, confermo’ la statuizione di primo grado.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per cassazione.

3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso, denunziante vizio motivazionale, il ricorrente assume che la Corte territoriale era venuta meno al proprio compito di rendere effettiva motivazione, prendendo in esame i motivi d’impugnazione. Cio’ non era accaduto in quanto la Corte milanese si era limitata a riprendere le argomentazioni del giudice di primo grado, senza, peraltro, verificare l’effettivo buon funzionamento del macchinario rilevatore e senza tener conto che nella seconda prova solo per nove decimali risultava superato il parametro, mentre il Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 tiene conto solo delle unita’ intere, senza contare che un lieve scostamento era possibile che fosse derivata dalla stessa apparecchiatura.

3.2. Con il successivo motivo viene denunziato ulteriore vizio motivazionale a riguardo del trattamento penale: la pena appariva eccessiva in relazione all’addebito e il giudice di seconde cure si era limitato a riprendere gli stessi argomenti di quello di primo grado.

4. E’ successivamente pervenuta memoria contenente nuovo motivo, datata 2/7/2013 e firmata personalmente dall’imputato.

Con la novella censura il ricorrente denunzia violazione di legge in quanto, secondo la prospettazione, la macchina rilevatrice non risultava essere accompagnata dalla certificazione di verifica della sua perfetta funzionalita’. In ogni caso, trattavasi di misurazioni che potevano risentire dello stato fisico del soggetto (rigurgiti gastrici), delle modalita’ della misurazione (se prossima all’assunzione della bevanda risulteranno registrati anche i meri vapori alcolici), della circostanza che la persona sottoposta al controllo poco prima abbia utilizzato collutori, spray, medicine in genere contenenti alcol e financo dolci, arricchiti di sciroppi liquorosi. Da cio’ consegue, secondo la censura, che il ragionamento probatorio deve essere condotto con particolare rigore. Poiche’ cio’ non era avvenuto nel caso di specie risultava violato l’articolo 530 c.p.p., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. La manifesta infondatezza di tutti i motivi prospettati impone declaratoria d’inammissibilita’.

5.1. Quanto alla pretesa inattendibilita’ dell’alcoltest questa Corte ha gia’ piu’ volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. 4, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarita’ dell’etilometro (Cass., Sez. 4, n. 42084 del 4/10/2011); o, addirittura, come nel caso di specie, prospettare vaghi dubbi, neppure correlati a specifici elementi fattuali.

5.2. La pretesa di non tenere conto dei decimali risultanti dalla misurazione contrasta inesorabilmente con il contenuto dell’articolo 186 C.d.S., il quale non pone una simile preclusione.

5.3. Infine, ancora una volta meramente congetturali ed astratte risultano le osservazioni circa gli effetti di prodotti o rimedi contenenti alcol, senza contare che questa Corte ha gia’ avuto modo di condivisamente chiarire che la natura contravvenzionale della trasgressione impone al soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol (Cass., Sez. 4, n. 26972 del 6/6/2013).

5.4. Aspecifico deve valutarsi il motivo con il quale il ricorrente si duole del trattamento penale: al contrario dell’assunto impugnatorio, infatti, la Corte territoriale, nel condividere l’operato del primo giudice, ha fornito congrua motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria, motivazione che, in questa sede, ovviamente, non puo’ essere oggetto di revisione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *