I principi generali della circolazione stradale impongono al conducente l’obbligo non solo di regolare la propia condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per per la sicurezza delle persone e delle cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari degli altri utenti della strada, inclusi i pedoni, che possano determinare situazioni di pericolo.
L’osservanza di tutte le norme prudenziali “scritte” non esclude la responsabilità generica derivante da regole prudenziali non scritte. Tra le suddette regole cautelari non scritte, relative alla circolazione stradale, rientra certamente il dovere generale del neminem laedere, principio del diritto romano che si riferiva alla civile e pacifica convivenza, nonchè fondamento della responsabilità extracontrattuale, secondo il quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l’altrui sfera giuridica.
Nel caso di investimento di un pedone, perche’ possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, e’ necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita’ di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha peraltro l’obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.
Omicidio stradale – Responsabilità del conducente – Non esclusa – In caso di attraversamento imprudente della strada e fuori dalle strisce pedonali – Rispetto delle norme precauzionali da parte del conducente – Necessario
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale – Sentenza 31 marzo 2014, n. 14776
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente
Dott. FOTI Giacomo – Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco M – rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
2. (OMISSIS) S.P..A. (RC);
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA in data 23 gennaio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso e per la parte civile l’avvocato (OMISSIS) che si e’ associato alle richieste del PG nonche’ per l’imputato l’avvocato (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23 gennaio 2013 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 21 giugno 2010 emessa nei confronti di (OMISSIS) e appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dichiarava l’imputato responsabile del reato ascrittogli e, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione.
Il (OMISSIS) era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’articolo 589 c.p., perche’ cagionava la morte di (OMISSIS), per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, perche’ alla guida dell’autoveicolo targato (OMISSIS) e percorrendo via (OMISSIS), con direzione via (OMISSIS), sorpassava un autobus fermo lungo il margine stradale per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, omettendo di moderare particolarmente la velocita’ e di prestare attenzione ai passeggeri scesi dal mezzo, in concorso del fatto colposo della vittima, che attraversava la strada di corsa passando davanti al mezzo pubblico fermo.
2. Avverso tale decisione propongono ricorso il (OMISSIS) e il responsabile civile (OMISSIS) S.p.A. a mezzo del proprio difensore deducendo la carenza della motivazione in merito alla prova circa la sussistenza del nesso di causalita’ tra la condotta e l’evento ed in ordine alla quantificazione del concorso di colpa attribuito alla persona offesa nella sola misura del 40%.
3. La parte civile ha presentato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ o comunque il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il fatto contestato all’imputato e’ chiaramente descritto nel capo d’imputazione sopra riportato. I giudici di appello, nel riformare la sentenza di primo grado hanno evidenziato i seguenti dati fattuali ritenuti pacifici. La vittima, dopo essere scesa dall’autobus della linea “437” ha attraversato la strada, priva nel punto di passaggi pedonali, velocemente e senza guardare; il sinistro si e’ verificato su di un tratto di strada rettilinea, larga m. 10,52 divisa in due corsie, ciascuna larga m. 3,20, separate da aiuola spartitraffico; detta strada presentava sulla destra un’area di parcheggio preceduta da un’area di sosta, riservata alla fermata degli autobus di linea; l’autobus da cui era sceso il pedone si era fermato irregolarmente all’esterno di detta area riservata, ove sostava una FIAT UNO; l’auto investitrice che teneva una velocita’ quanto meno pari a 70-75 Km/orari, al momento dell’arrivo dei verbalizzanti, si trovava ferma sulla destra a circa cinquanta metri dal punto d’urto. Tanto premesso la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilita’ del (OMISSIS), in quanto la condotta tenuta dall’imputato, nelle circostanze fattuali presenti al momento del sinistro, risulta all’evidenza in contrasto con le regole di diligenza, prudenza e perizia dettate dall’articolo 141 C.d.S., in quanto le condizioni della strada al momento del fatto imponevano l’adozione di una condotta particolarmente prudente, consistente nel rallentare il proprio mezzo, fin quasi a fermarlo, nella prevedibile ipotesi che, pur in assenza di apposito attraversamento pedonale, qualche passeggero potesse portarsi davanti al veicolo del trasporto pubblico dal quale era appena sceso per attraversare la carreggiata.
Cio’ considerato, le censure, in punto di gravame di legittimita’, alla sentenza impugnata appaiono infondate. L’impianto argomentativo della sentenza della Corte territoriale resiste infatti alle censure mosse dal ricorrente.
Osserva in primo luogo questa Corte: va ribadito come la situazione dei luoghi come descritta, con particolare riferimento alla presenza dell’autobus che da poco aveva effettuato una fermata, imponeva al (OMISSIS) di porre una diligenza ulteriore rispetto a quella consistente nella mera osservanza del limite di velocita’ normativo proprio in funzione del pericolo di un attraversamento da parte di soggetti scesi dall’autobus. Non e’ quindi possibile definire “prudenziale” una velocita’ ritenuta ampiamente al di sopra del limite massimo di velocita’ in un contesto urbano, con un autobus di linea da poco ripartito dalla fermata. Ne’ puo’ sostenersi che l’imputato non potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un passeggero che, passando dietro l’autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si trovava a breve distanza.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 37853 del 2009), l’utente della strada ha l’obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle prevedibili irregolarita’ di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi conseguentemente la propria condotta. Difatti e’ proprio la norma che, nel dettare la condotta da mantenere in determinate situazioni in cui e’ insito un precipuo carattere di pericolosita’, formula il giudizio di prevedibilita’ ed evitabilita’. La norma comportamentale viene dettata proprio al fine di prevenire eventi antigiuridici ed a essa deve necessariamente adeguarsi il destinatario.
Si dovrebbe, quindi, ritenere che il conducente dell’auto sia da considerare esente da responsabilita’ quando abbia osservato quelle norme dirette a prevenire conseguenze dannose derivanti dalla condotta di guida in situazioni particolarmente pericolose. Questa, pero’, non e’ la conclusione a cui e’ pervenuta questa Corte, la quale ha, invece, statuito che l’osservanza delle norme precauzionali scritte fa venir meno la responsabilita’ colposa solo quando esse siano esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto a quella specifica attivita’ o situazione pericolosa. Puo’ invece residuare una colpa generica quando tali norme siano non esaustive delle regole precauzionali adottabili e, percio’, l’agente debba rispettare anche regole cautelari non scritte. E’ questo, appunto, il caso delle norme sulla circolazione stradale ove l’adempimento non esaurisce i doveri del conducente. Vieppiu’ quando, in considerazione del contesto di tempo e di luogo, come in precedenza descritto, l’utente della strada e’ tenuto con maggiore accortezza ad osservare quelle regole cautelari non scritte. I conducenti, infatti, rimangono vincolati all’obbligo del neminem laedere, che caratterizza i casi di affermazione di responsabilita’ per reati colposi contro la vita e l’incolumita’ individuale, con la conseguenza che indipendentemente dall’eventuale disciplina legislativa della condotta posta in essere, la violazione di tale principio, anche se non sanzionata dalla legge, costituisce pur sempre colpa per imprudenza e determina responsabilita’ penale in caso di morte o lesioni. Deve rilevarsi, infatti, che la valutazione della prevedibilita’ e, quindi, della evitabilita’ dell’evento deve anticiparsi al momento in cui il (OMISSIS) aveva percepito la presenza dell’autobus proveniente dal senso di marcia opposto e che da poco aveva effettuato una fermata, essendo, sulla base della comune esperienza, prevedibile che una persona, discesa da un autobus, potesse, imprudentemente ed avventatamente, attraversare la strada; e’ in tale momento che il ricorrente doveva iniziare ad adottare un comportamento piu’ vigile che avrebbe evitato l’evento; la considerazione esclude che possa configurarsi il caso fortuito, consistente in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non puo’ in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attivita’ psichica dell’agente. In un caso analogo questa Corte ha affermato che (Sez. 4, Sentenza n. 44651 del 12/10/2005 Ud. Rv. 232618) nel caso di investimento di un pedone, perche’ possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, e’ necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita’ di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha peraltro l’obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.
Appare pertanto assolutamente evidente che ove il (OMISSIS) si fosse attenuto a tali regole prudenziali il sinistro non si sarebbe verificato o avrebbe comunque avuto conseguenze meno gravi, in virtu’ di una minore intensita’ dell’impatto.
Alla luce di tali considerazioni resta inoltre escluso che possa attribuirsi un maggiore concorso di colpa alla vittima del sinistro, considerato peraltro che le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituiscono apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata – come nel caso di specie-formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (cfr. Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012,Rv. 255099 5. I ricorsi vanno conseguentemente rigettati con la conseguente condanna ex articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle costituite parti civili che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre IVA e CPA.