Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art.1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell’affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della “inspectio” e della “prospectio” sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all’originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo. Infatti, non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della “inspectio” e della “prospectio” sul fondo vicino.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 dicembre 2013 – 31 gennaio 2014, n. 2157
Presidente Goldoni – Relatore Bursese
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato F.G. e G.C. convenivano avanti al tribunale di Gorizia R.B. esponendo che questi aveva costruito sul lastrico solare di sua proprietà , una vano-soggiorno chiuso e coperto, con una serie di finestre che si affacciavano sul confinante loro fondo, così creando arbitraria servitù di veduta, senza il rispetto delle distanze legali. Chiedevano quindi la condanna del convenuto alla rimozione delle menzionate finestre ed all’eliminazione dell’indicata servitù di veduta mediante l’abbattimento delle opere illegittime, con la riduzione in pristino stato dei luoghi.
Il B., costituitosi in giudizio, contestava la domanda attrice, chiedendo in riconvenzione, che fosse dichiarata acquisita per sopravvenuta usucapione la servitù di veduta – esercitata da oltre vent’anni – in favore del terrazzo di sua proprietà, a carico del confinante fondo degli attori.
L’adito tribunale, espletata l’istruttoria (testi e CTU), rigettava la domanda attrice e, in accoglimento della riconvenzionale del convenuto, accertava l’avvenuta usucapione della servitù di veduta del lastrico solare, come in atto trasformato in un vano chiuso e riscaldato, ciò che non configurava un aggravamento della servitù stessa.
Avverso la sentenza proponevano appello i G.-C. deducendo che la chiusura della terrazza non si risolveva in un mero aggravamento della preesistente servitù di veduta, bensì nell’imposizione allo stesso di un peso diverso e nuovo, per il quale l’appellato non aveva titolo, non essendo consentito dal possesso ultraventennale del cespite, considerato il maggiore e più intenso uso dello stesso vano per effetto delle trasformazioni effettuate.
Resisteva l’appellato e l’adita Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 120/07 depositata in data 2.3.2007, rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Sosteneva la corte distrettuale, aderendo alla richiamata giurisprudenza di questa S.C., che la copertura di una terrazza da cui si esercita una servitù di veduta non costituisce un aggravamento della servitù stessa, ai sensi dell’art. 1067 c.c., in quanto la ricordata copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne ampliava il contenuto essenziale, perché lasciava inalterati i limiti della inspectio e della prospectio sul fondo del vicino.
Per la cassazione la suddetta decisione ricorrono i G.-C. sulla base di unico complesso motivo; il B. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 – Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c. A loro avviso vi è stato un aggravamento della preesistente servitù in conseguenza del maggiore e più intenso sfruttamento del terrazzo, da quando è stato trasformato in un locale chiuso, climatizzato, dotato di finestre a specchio e quindi idoneo ad essere abitato in ogni periodo dell’anno.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Dica … se costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c., la sopraelevazione di un locale chiuso, riscaldato ed attrezzato sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, sia ugualmente ampia e panoramica rispetto all’originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo”.
La doglianza non ha pregio.
La pronunzia impugnata è invero conforme alla giurisprudenza consolidata di questa S.C. che in relazione a casi come quelli in esame (costruzione di una “veranda” o di un vano chiuso su terrazzo che gode della servitù di veduta sul confinante terreno) ha sempre ritenuto che non vi fosse alcun aggravamento della servitù stessa.
Intanto va specificato che nell’ipotesi di servitù di veduta, il giudizio sulla sussistenza della situazione che consente di esercitare la “inspectio” e la “prospectio” – necessaria ai fini della relativa configurabilità -, costituisce valutazione di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente in caso di violazione di legge e di vizio della motivazione (Cass. n. 12898 del 04/09/2003). Ciò posto secondo questa S.C.: “Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art.1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell’affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della “inspectio” e della “prospectio” sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all’originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo (Cass. n. 11938 del 08/08/2002; Cass. n. 2278 del 15/04/1982; con riferimento alla copertura di un terrazzo secondo questa S.C. “non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della “inspectio” e della “prospectio” sul fondo vicino (Cass. Sentenza n. 1899 del 21/02/1995). Invero nel caso di specie, la costruzione sul terrazzo si può dire che abbia ridotto gli affacci alle sole finestre, mentre precedentemente sia l’inspectio che la prospectio erano possibili lungo l’intero perimetro del terrazzo: in definitiva non sarebbe fuori luogo ritenere che le modifiche anno alleggerito e non aggravato la servitù in esame.
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato; le spese, per il principio della soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.